Incarto n. 15.2013.1
Lugano 4 febbraio 2013 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretaria:
Locatelli
statuendo sull’istanza 19 dicembre 2012 di
IS 1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro la società
CO 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
che la procedura fallimentare è aperta dal 14 dicembre 2011, l’istante essendo stata nominata quale amministratrice speciale in occasione della prima assemblea dei creditori il 20 gennaio 2012;
che nell’istanza in esame, presentata il 19 dicembre 2012, l’amministratrice speciale chiede di prorogare fino al 30 aprile 2013 il termine per chiudere la liquidazione;
che espone di aver già eseguito l’asta dei beni mobili della società fallita, di aver proceduto a liquidare i contratti riferiti a tutti i cantieri ancora aperti al momento del fallimento tranne uno, depositato la graduatoria e l’inventario, nel frattempo diventati definitivi, tenuto la seconda assemblea dei creditori il 6 dicembre 2012, depositato uno stato di riparto provvisorio il 19 novembre 2012, proceduto ad una prima ripartizione di fr. 700'000.-- andati tutti ai creditori di prima classe (lavoratori) e ceduto ad alcuni creditori in virtù dell’art. 260 LEF alcune pretese litigiose della massa (diritto di promuovere azione civile e penale nei confronti degli organi della fallita e diverse fatture contestate);
che con messaggio elettronico del 31 gennaio 2013, l’amministrazione speciale ha fatto pervenire a questa Camera una scaletta relativa ai lavori ancora da eseguire (definizione delle ultime garanzie per i lavori eseguiti dalla fallita, sistemazione della contabilità, elaborazione dei conteggi IVA e AVS, allestimento e deposito dello stato di riparto definitivo, pagamenti dei dividendi, invio degli attestati di carenza di beni, inoltro al giudice del fallimento della relazione finale e dell’istanza di chiusura del fallimento);
che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;
che in concreto risulta da quanto precede che l’amministratrice speciale ha lavorato in modo spedito;
che alla lista delle operazioni ancora da svolgere occorre aggiungere la presentazione a questa Camera, prima del deposito dello stato di riparto definitivo (cfr. art. 84 RUF), di un’istanza di determinazione della rimunerazione dell’amministrazione speciale e (eventualmente) della delegazione dei creditori giusta l’art. 47 OTLEF, qualora la stessa venga fissata su base oraria e non in virtù dei parametri degli art. 43-46 OTLEF;
che all’istanza verranno allegati la lista dettagliata delle operazioni svolte e ancora da svolgere (stima) dall’amministrazione speciale (ripartite secondo le categorie di tariffa orarie definite dalla giurisprudenza, cfr. CEF 1° marzo 2010, inc. 15.2009.102, RtiD II-2010 736 segg., cons. 4) con l’indicazione della loro durata, il progetto di stato di riparto definitivo nonché l’approvazione dei conti da parte della delegazione dei creditori secondo l’art. 237 cpv. 3 n. 3 LEF;
che va inoltre ricordato che dopo la chiusura del fallimento l’incarto e gli atti dovranno essere depositati presso l’UEF __________ (art. 98 cpv. 2 RUF);
che ciò posto, il termine va prorogato fino al 30 giugno 2013 per tenere conto anche del tempo necessario all’allestimento e all’esame dell’istanza di determinazione della retribuzione degli organi fallimentari;
per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF,
decreta: 1. L’istanza è accolta.
1.1. Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 30 giugno 2013.
2. Notificazione a .
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria