Incarto n. 15.2012.67
Lugano 13 giugno 2012 CJ/fp7fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 7 giugno 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23 aprile 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che la ricorrente contesta la comminatoria di fallimento, notificatale il 30 maggio 2012, facendo valere che il suo ricorso contro la decisione di rigetto dell’opposizione (inc. 0015-2012-s) non sarebbe ancora stato evaso;
che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, segnatamente quando, come nel caso in esame, l’escusso afferma che l’opposizione non è ancora stata rigettata con decisione esecutiva (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 6 ad art. 160);
che tuttavia, nella fattispecie, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, con sentenza 16 aprile 2012 (inc. 14.2012.40), ha respinto il reclamo interposto da RI 1 il 5 marzo 2012 contro la decisione 21 febbraio 2012 del Giudice di pace del circolo di__________ (inc. 0015-2012s);
che secondo una ricerca nel sistema “track & trace” della Posta svizzera, siffatta sentenza è stata notificata all’escussa il 26 aprile 2012 presso lo sportello dell’ufficio postale di __________;
che l’opposizione interposta dall’escussa era quindi stata validamente rigettata al momento della notifica – il 30 maggio 2012 – della comminatoria di fallimento impugnata;
che quest’ultima è per il resto conforme alle norme di diritto esecutivo;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
che visto il carattere manifestamente infondato dell’impugnazione e il suo logico esito, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;
Richiamati gli art. 17, 20a, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a RI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.