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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.06.2012 15.2012.66

11 juin 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·678 mots·~3 min·3

Résumé

Comminatoria di fallimento. Ditta individuale cancellata dal registro di commercio "in quanto non tenuta all’iscrizione" dopo la presentazione della domanda di proseguimento dell'esecuzione. Assenza di potere di controllo dell'ufficio d'esecuzione quo alla validità dell'iscrizione

Texte intégral

Incarto n. 15.2012.66

Lugano 11 giugno 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 5 giugno 2012 di

RI 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 9 marzo 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1  

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il ricorrente contesta l’ammissibilità della comminatoria di fallimento, facendo valere di non essere iscritto a registro di commercio e di non essere quindi soggetto alla procedura di fallimento;

                                         che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, segnatamente quando, come nel caso in esame, l'escus­so reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 6 ad art. 160);

                                         che il ricorso deve in linea di massima essere presentato entro 10 giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);

                                         che nel caso concreto la comminatoria di fallimento è stata notificata all’escusso il 16 maggio 2012, sicché il ricorso, interposto solo il 5 giugno, sarebbe tardivo;

                                         che è tuttavia nulla la comminatoria di fallimento notificata ad una persona che non è soggetta alla via del fallimento, nullità che può essere fatta valere in ogni tempo (cfr. art. 22 cpv. 1 LEF; per tutti: Cometta, Commentaire romand de la LP, Basilea/Gine­vra/Monaco 2005, n. 6 ad art. 160);

                                         che da una ricerca nel registro di commercio risulta che il ricorrente, per la ditta individuale “digi”, ne è stato cancellato il 23 maggio 2012 con la seguente indicazione: “La ditta è cancellata in quanto non tenuta all’iscrizione”;

                                         che giusta l’art. 40 cpv. 1 LEF, le persone iscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzera di commercio;

                                         che per la scelta del modo (o “specie”) di esecuzione (cfr. art. 38 LEF), è determinante il momento in cui il creditore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione (cfr. art. 40 cpv. 2 LEF; CEF 13 aprile 2005, inc. 15.05.25, cons. 7; 27 settembre 2005, inc. 15.05.93);

                                         che nella fattispecie, il procedente ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione l’8 marzo 2012, ovvero ancora prima della cancellazione dell’escusso dal registro di commercio, pubblicata il 23 maggio 2012;

                                         che il fatto che l’iscrizione del ricorrente nel registro di commercio fosse (o fosse diventata) forse non obbligatoria non è rilevante in questa sede, siccome l’Ufficio non deve e non può controllare la validità dell’iscrizione (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 14 e 20 ad art. 39);

                                         che la comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di diritto esecutivo;

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

                                         che visto il carattere manifestamente infondato dell’impugnazio­ne e il suo logico esito, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;

Richiamati gli art. 17, 20a, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a RI 1, __________

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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