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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.05.2012 15.2012.58

22 mai 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·845 mots·~4 min·3

Résumé

Impignorabilità di beni per i quali vi è da presumere che il ricavo eccederebbe di poco le spese da non giustificarne la loro realizzazione

Texte intégral

Incarto n. 15.2012.58

Lugano 22 maggio 2012 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 16 aprile 2012 di

  RI 1  rappresentato da  RA 1   

  contro  

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione del sequestro decretato ad istanza del ricorrente il 5 marzo 2012 dal Giudice di pace del ci____________________ contro

 PI 1      

viste le osservazioni 14 maggio 2012 dell’CO 1, ____________________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Il Giudice di pace del circolo di __________, con decreto 5 marzo 2012 ha sequestrato fino a concorrenza di un credito di fr. 748.10 oltre accessori:

                                         -  “un’autovettura marca __________ 1.8 16/V, colore nero, collaudata il 12.04.11 targata TI __________”.

                                  B.   L’8 marzo 2012 l’CO 1 ha eseguito il decreto stimando il veicolo in fr. 100.00 e osservando che lo stesso presenta alcune anomalie quali lo spoiler posteriore rotto, il tubo di scappamento bucato, il cofano motore danneggiato, i dischi dei freni in cattivo stato. A seguito di ciò, conformemente all’art. 92 cpv. 2 LEF, l’Ufficio ha dichiarato l’autovettura esclusa dal sequestro.

                                  C.   Con ricorso 12 marzo 2012 RI 1 si oppone alla decisione dell’Ufficio di non eseguire il sequestro dell’autovettura in quanto la stessa sarebbe pignorabile. Inoltre non risulterebbe che l’escusso abbia un’occupazione.

D.Con osservazioni 14 maggio 2012 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame argomentando che la vetustà del veicolo e i danni riscontrati allo stesso non consentirebbero, in caso di realizzo ai pubblici incanti, un ricavo superiore alle spese della procedura. L’Ufficio ha inoltre rilevato che al signor RA 1 difetterebbe la legittimazione al patrocinio non essendo né avvocato né fiduciario iscritto al relativo albo professionale.

                                         Con scritto del 16 maggio 2012 - da lui personalmente sottoscritto unitamente al suo rappresentante – RI 1  ha replicato alle osservazioni dell’ufficio, rilevando - con riferimento al preteso difetto di rappresentanza di RA 1 - che in un caso del genere occorreva fissare all’insorgente un termine perentorio non superiore a quello di ricorso per rimediare al vizio, cosa che non è però stata fatta.   

Considerato

in diritto:

                                   1.   Nell’eseguire un decreto di sequestro, l’Ufficio deve applicare per analogia le norme sul pignoramento (art. 275 LEF), e in particolare gli art. 92 e 93 LEF. Contestazioni relative all’impignorabilità dei beni sequestrati vanno fatte valere con un ricorso giusta l’art. 17 LEF (cfr. DTF 129 III 207, cons. 2.3).

                                   2.   Giusta l’art. 92 cpv. 2 LEF sono impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz’altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Nel caso concreto l’Ufficio ha ritenuto che l’autovettura Ford Escort dell’escusso ha un valore commerciale di fr. 100.00 (cfr. verbale delle operazioni di pignoramento) e quindi, a fronte di un tale valore, è privo di valore di realizzazione. Il ricorrente contesta tale apprezzamento. Nel caso di specie il ricavo presumibile dell’asta deve essere valutato in fr. 100.00, importo corrispondente al valore di stima attribuito dall’Ufficio al bene inventariato rimasto incontestato. Le spese di realizzazione ipotizzabili ammontano però a circa fr. 140.00 senza computare le spese di trasferta (fr. 45.00 per la tassa di pignoramento [art. 20 cpv. 1 e 2 OTLEF]; fr. 26.00 per la comunicazione del verbale di pignoramento alle parti [art. 114 LEF e 24 OTLEF]; fr. 13.00 per la comunicazione dell’avviso di vendita all’escussa (art. 120 LEF e 9 OTLEF); circa fr. 40.00 per la tassa e le spese di pubblicazione dell’avviso d’incanto [art. 11 e 13 cpv. 1 OTLEF]; fr. 10.00 per la tassa per la preparazione e la tenuta dell’incanto [art. 30 OTLEF]; fr. 5.-- per la tassa d’incasso e di riversamento del prezzo di aggiudicazione [art. 19 e 33 OTLEF]), purché poi non vengano richieste misure cautelari particolari (custodia, confisca della targa, ecc.). Ciò posto, la decisione dell’Ufficio, fondata sulla sua indubbia esperienza in materia d’asta, va confermata in applicazione dell’art. 92 cpv. 2 LEF.

                                   3.   Visto l’esito non sussiste la necessità di verificare la legittimazione al patrocinio di RA 1.

                                   4.   Ne discende che il ricorso va respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 92 cpv. 1 n. 1, 92 cpv. 2, 114, 120 LEF; 9, 11, 13 cpv. 1, 14 cpv. 1, 19, 20 cpv. 1 e 2, 24, 30, 33, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

-     -      

                                         Comunicazione all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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