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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.01.2012 15.2012.5

27 janvier 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,626 mots·~8 min·4

Résumé

Spese dell'alloggio, di un eventuale trasloco, della cassa malattia, spese connesse all'esercizio della professione

Texte intégral

Incarto n. 15.2012.5

Lugano 27 gennaio 2012 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur-Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 gennaio 2012 di

 RI 1   

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza nelle esecuzioni n. __________n. ____________________, n. ____________________, n. __________, n. __________, n. __________ promosse contro il ricorrente da

1. PI 1     1 rappr. da: RA 1  2. PI 2    3. PI 3    2, 3 rappr. da: RA 2  4. PI 4     rappr. da: RA 3   

viste le osservazioni:

- 9 gennaio 2012 del PI 4, __________;

- 17 gennaio 2012 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ promosse contro RI 1 da PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, l’CO 1 ha determinato in fr. 2’400.00 il minimo vitale dell’escusso, sulla base del seguente conteggio:

                                              Introiti:

                                              Debitore                                     fr.    2'600.00

                                              Totale mensile                           fr.    2'600.00

                                              Minimo d’esistenza:

                                              Minimo base                              fr.    1’200.00

                                              Locazione                                  fr.    1’000.00

                                              Cong.risc.+ric.lav                      fr.        200.00

                                              Totale deduzioni                        fr.    2'400.00

                                     B.      Con ricorso 9 gennaio 2012 RI 1 si è aggravato contro il pignoramento argomentando che lo stesso non considererebbe il suo reale fabbisogno e segnatamente fr. 1'841.20 per l’affitto (doc. 2), fr. 170.60 per il pagamento dell’AVS, dell’AI, dell’AD, della CP (doc. 3 e 4), fr. 164.00 per l’elettricità (doc. 5), fr. 418.60 per la cassa malati (doc. 6) e fr. 70.00 per il telefono usato per lavoro.

            Il ricorrente evidenzia di non essere in grado di sostenere le spese di un eventuale trasloco. Non avendo risparmi non potrebbe neppure versare il deposito di garanzia per un nuovo appartamento. Inoltre il nuovo locatore verrebbe a conoscenza della sua situazione debitoria, essendo prassi consolidata di chiedere all’inquilino di dimostrare la propria solvibilità: ciò renderebbe praticamente impossibile la locazione di un altro appartamento.  

                                     C.      Delle osservazioni 9 gennaio 2012 del PI 4 e 17 gennaio 2012 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso, si dirà per quanto necessario in seguito.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                      2.      Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

                                      3.      In merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:

                                     4.      Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio (DTF 129 III 526 ss.).

                                      4.1.   Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 01.09.2009 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1.).

                                               Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF n. II.1.1.), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 ss.). Infatti in presenza di un contratto di locazione che non può essere rescisso per molti anni, attendere il prossimo termine ordinario di disdetta per procedere a una computazione ridotta delle spese d’alloggio eccessive, è incompatibile con l’onere del debitore di ridurre al minimo le spese per l’abitazione (DTF 129 III 526, 527). In siffatte circostanze il Tribunale federale ha reputato adeguata l’assegnazione da parte dell’Ufficio di un termine di circa sei mesi all’escusso per ridurre le proprie spese di locazione (DTF 129 III 528).

4.2.   Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga considerato a titolo di locazione l’importo mensile di fr. 1'841.20 per un appartamento di quattro locali oltre a cucina, sala da bagno, doppio servizio che l’escusso occupa da solo a __________. Il costo per l'appartamento occupato dal ricorrente appare in concreto sproporzionato e non corrispondente al costo di un appartamento per una persona sola a __________ o in un Comune viciniore. In concreto il contratto di locazione poteva essere disdetto per il 30 settembre 2011. Considerata tale circostanza, la decisione del 21 gennaio 2011 con la quale l’Ufficio ha accordato a RI 1 un termine di circa otto mesi per ridurre le proprie spese d’alloggio è stata corretta, anche se è ben vero che come argomentato dal ricorrente è prassi dei locatori richiedere ai potenziali locatari il versamento di un deposito di garanzia e un estratto del registro delle esecuzioni, dal quale apparirebbe la sua situazione debitoria. Tali circostanze non legittimano però il ricorrente, quale persona sola, a continuare a locare un appartamento al costo mensile di oltre fr. 1'800.00 a scapito dei numerosi creditori. Nella fattispecie parrebbe poi che l’escusso corrisponda con regolarità l’attuale canone, motivo per il quale il nuovo locatore sarà indotto, considerando positivamente questa circostanza anche a fronte di un affitto ora decisamente inferiore rispetto a quello precedente, a concedergli la locazione soprassedendo dalla richiesta di versamento di un deposito di garanzia. Il provvedimento è pure corretto laddove l’Ufficio ha stabilito che dal 1° novembre 2011 riconoscerà l’importo di fr. 1'000.00 mensili a titolo di canone locatizio, atteso che tale importo non è sicuramente inferiore ai costi di un appartamento per una persona sola a __________ o in un Comune viciniore.

                                      4.3.   Per le spese di un eventuale trasloco, l’escusso avrà la facoltà di chiedere la revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), dimostrando all’Ufficio le sue effettive necessità.

                                     5.      Oltre alla prova dell’esistenza e del carattere indispensabile delle spese da prendere in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, l’ufficio deve anche accertare che l’escusso effettivamente le paghi (Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 106 ad art. 93). L’Ufficio non ha riconosciuto, correttamente, l’importo mensile di fr. 418.60 per i premi della cassa malattia, atteso che dalla documentazione agli atti  -segnatamente dal verbale di pignoramento dal quale emerge che la cassa malattia è creditrice per importi tutt’altro che trascurabili- emerge che i premi della cassa malattia non vengono pagati. Per questo motivo quindi al ricorrente non può essere riconosciuto alcunché a tal riguardo.

                                     6.      Il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga considerato anche l’importo di fr. 164.00 per le spese di elettricità. L’importo base mensile di fr. 1’200.00 previsto dalla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo rappresenta un importo forfetario destinato a coprire le spese per i bisogni vitali dell’escusso. Esso è pertanto comprensivo delle spese per elettricità, spazzatura, acqua potabile, macchina da lavare, telefono (Vonder Mühll, op. cit., n. 23 ad art. 93) come pure delle spese riferite all’allacciamento televisivo via cavo, che per questo motivo non possono essere ulteriormente aggiunte al minimo vitale dell’escusso.

7.      Le spese indispensabili connesse all’esercizio di una professione o di un mestiere, purché non siano a carico del datore di lavoro, rientrano nel minimo di esistenza del debitore. Nel caso di specie RI 1 ha omesso di documentare sia la necessità di poter disporre di un telefono cellulare per l’esercizio della sua professione sia i costi causati da un tale utilizzo: anche l’importo di fr. 70.00 non può essergli pertanto riconosciuto.

                                     8.      Per quel che concerne infine gli oneri per l’AVS, l’AI, l’AD e la cassa pensione gli stessi sono già stati dedotti dal salario lordo rispettivamente dall’indennità lorda di disoccupazione dell’escusso, motivo per il quale non possono essere ulteriormente conteggiati nella determinazione del suo minimo vitale.

                                     9.      Da quanto precede discende che il ricorso è respinto.

                                              Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1.             Il ricorso è respinto.

                                     2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                     3.       Intimazione a:

                                              - RI 1, __________;

                                              - RA 1, __________;

                                              - RA 2, __________;

                                              - RA 3, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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