Incarto n. 15.2012.49
Lugano 3 maggio 2012 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 23 aprile 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento allestito il 7 marzo 2012 (e spedito all’escusso il 16 aprile 2012) nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente da
PI 1, __________
rispettivamente da
PI 1 e PI 2, __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il ricorrente chiede l’annullamento del pignoramento eseguito il 7 marzo 2012, siccome la sentenza di questa Camera del 19 gennaio 2012 (inc. 15.12.2) annullerebbe la sentenza del 31 ottobre 2011 (inc. 14.11.164), privando la procedura di pignoramento di una base giuridica valida;
che la Camera, con sentenza del 31 ottobre 2011 (inc. 14.11.164), ha respinto il reclamo interposto da RI 1 contro la decisione del 14 ottobre 2011 (inc. n. 145s), con la quale il Giudice di pace del circolo di __________ aveva respinto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da PI 1 e PI 2 contro l’esecuzione n. __________ dell’CO 1 presentata dallo stesso RI 1;
che con sentenza 19 gennaio 2012 (inc. 15.12.2), la Camera ha d’altronde respinto il ricorso (ex art. 17 LEF) interposto da RI 1 contro l’avviso di pignoramento emesso il 5 dicembre 2011 nell’esecuzione n. __________ da lui promossa nei confronti di PI 1;
che da quanto precede, risulta che la seconda sentenza, che comunque non concerne la stessa esecuzione né lo stesso tipo di procedura di quelli oggetto della prima sentenza, non ha affatto “annullato” quest’ultima;
che si evince invece che il pignoramento avversato è stato eseguito sulla base di un avviso di pignoramento, la cui validità è stata confermata da questa Camera con decisione ormai passata in giudicato;
che la validità del pignoramento va confermata anche per quanto attiene all’esecuzione n. __________, poiché RI 1 non ha contestato il relativo avviso di pignoramento del 5 dicembre 2011, che del resto è stato regolarmente emesso sulla base della domanda di proseguire l’esecuzione presentata dagli escutenti il 2 dicembre 2011 e della decisione 21 settembre 2011 (inc. n. 99s/11), passata in giudicato il 9 ottobre 2011, con cui il Giudice di pace del Circolo di Riviera ha rigettato in via provvisoria l’opposizione formulata da RI 1;
che il ricorrente, nell’atto di ricorso in esame, non fa valere altri argomenti a sostegno della sua richiesta di annullamento;
che a scanso di equivoci, va ricordato che il Presidente della Camera ha già risposto con scritti 26 gennaio e 14 febbraio 2012 alle numerose richieste estemporanee sottoposte da RI 1 con scritti 24 gennaio, 10 e 11 febbraio 2012, e, conformemente all’avvertenza contenuta nella risposta 14 febbraio ha archiviato senza ulteriore formalità i successivi scritti 13, 17, 21 febbraio e 21 aprile 2012;
che il ricorso va pertanto respinto;
che visto il carattere manifestamente infondato dell’impugnazione e il suo logico esito, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 91, 114 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.