Incarto n. 15.2012.3
Lugano 19 gennaio 2012 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 21 dicembre 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 7 dicembre 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1 rappr. da RA 1
viste le osservazioni 16 gennaio 2012 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che PI 1 procede in via esecutiva nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 5'250.-- oltre interessi e spese;
che il 7 dicembre 2011, l’CO 1 ha emesso la comminatoria di fallimento, che è stata notificata il 16 dicembre alla socia gerente dell’escussa, __________;
che il 21 dicembre, quest’ultima ha fatto pervenire all’Ufficio uno scritto incomprensibile, apparentemente rivolto contro la comminatoria di fallimento, che era allegata allo scritto;
che il giorno successivo, l’Ufficio ha impartito all’escussa un termine di 10 giorni affinché provvedesse a motivare la sua contestazione, avvertendola che se non avesse dato tempestivamente seguito all’ingiunzione, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che la socia gerente ha ritirato l’ingiunzione il 23 dicembre 2011 e nel termine impartito (che tenuto conto delle ferie natalizie è scaduto il 12 gennaio 2012) non ha prodotto la motivazione richiesta;
che il ricorso, privo di motivazione, è quindi irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR);
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – RI 1, __________;
– RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.