Incarto n. 15.2012.20
Lugano 7 marzo 2012 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sui ricorsi 1° luglio 2011 e 6 febbraio 2012 di
RE 1 patr. dall’avv. __________, __________
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento eseguito il 23 marzo 2011 nei confronti della ricorrente nelle esecuzioni n. __________ e __________ (gruppo n. __________) promosse da
PI 2, __________ patrocinata dall’avv. PA 3, __________ PI 3, __________ patrocinata dall’avv. PA 4, __________
rispettivamente contro il verbale di pignoramento eseguito il 15 novembre 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa da
PI 1 patrocinato dall’ PA 1
viste le osservazioni 17 febbraio di PI 1 e 20 febbraio 2012 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto:
A. A domanda di PI 3 e di PI 2, che procedono per l’incasso di fr. 92'467,71 (esecuzione n. __________), rispettivamente di fr. 106'210,35 (esecuzione n. __________), oltre interessi e spese, l’CO 1, il 23 marzo 2011, ha proceduto al pignoramento provvisorio di tutto il mobilio di arredamento dell’abitazione dell’escussa, RE 1, stimato in fr. 36'681.--, oltre ai fondi part. n. __________, __________ e __________ RFD di __________, stimati in fr. 679'971.-- 313'635.-e 162'000.-- e gravati collettivamente da ipoteche al portatore di fr. 3'000'000.-- in primo grado e di fr. 320'000.-- in secondo grado. Il verbale di pignoramento è stato intimato alle parti solo il 20 giugno 2011 in quanto l’Ufficio aveva invano atteso la produzione da parte dell’escussa dei documenti relativi ai suoi redditi e alla stima di alcuni dei beni mobili pignorati.
B. Con ricorso 1° luglio 2011, RE 1 ha chiesto l’annullamento del verbale di pignoramento limitatamente ai suoi beni immobiliari, l’incarico a un esperto esterno per la stima dei beni mobili e la presa in considerazione della transazione giudiziaria proposta dalla Pretura di Locarno nella causa di disconoscimento di debito promossa nei confronti di PI 3, nonché di un’asserita rendita mensile che l’escussa percepirebbe dalla successione P__________.
C. Come richiesto dall’escussa (email del 13 luglio 2011, doc. E allegato alle osservazioni dell’CO 1), l’Ufficio ha sospeso la procedura di ricorso in considerazione del fatto che in entrambe le esecuzioni era pendente un’azione di disconoscimento di debito e in attesa di un pagamento di fr. 225'000.-- promesso da un amico della ricorrente, ing. __________, ma mai pervenuto sul conto dell’Ufficio (cfr. i doc. E-F).
D. Il 15 novembre 2011, a domanda di PI 1, che procede con l’esecuzione n. __________ per l’incasso di fr. 223'658.-- oltre interessi e spese, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento definitivo dei beni già pignorati in precedenza (doc. H).
E. Con decisione 2 dicembre 2011, l’Ufficio ha riattivato la procedura ricorsuale e il 20 dicembre ha impartito alla ricorrente un termine per depositare fr. 3'000.-a copertura delle spese di perizia dei beni mobili, termine poi invano prorogato fino al 20 gennaio 2012 (doc. I e L).
F. Il 26 gennaio 2012, l’Ufficio ha spedito a PI 1 un nuovo verbale di pignoramento, che sostituisce quello del 15 novembre 2011, dal quale sono state estromessi i beni mobili, dal momento che il valore degli stessi manifestamente non copre i crediti di PI 2 e PI 3.
G. Con nuovo ricorso del 6 febbraio 2012, RE 1 chiede l’annullamento anche di quest’ultimo verbale di pignoramento, sostenendo che, in virtù dell’art. 95 LEF, i beni mobili dovrebbero essere pignorati in primo luogo. Al riguardo, richiama l’incarto relativo all’azione di disconoscimento di debito promossa contro PI 3 e chiede all’Ufficio di pignorare la rendita mensile ch’essa percepirebbe dalla successione P__________ così come la “cedola ipotecaria” che garantirebbe il credito di PI 1.
H. Con osservazioni 17 febbraio 2012, quest’ultimo si è opposto al ricorso, precisando di non essere “disposto ad attendere ancora qualche mese”. Ritiene poi tardiva la richiesta di pignoramento della cartella ipotecaria, che sarebbe dovuta essere formulata con un ricorso contro l’esecuzione avviata in procedura ordinaria.
I. Anche l’Ufficio, nelle sue osservazioni 20 febbraio 2012, propone la reiezione del ricorso, per motivi che andranno esposti, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.
considerando in diritto:
1. I ricorsi 1° luglio 2011 e 6 febbraio 2012 sono diretti contro atti esecutivi incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti e possono quindi essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm. Va comunque ricordato all’CO 1, a futura memoria, che una copia del ricorso va in ogni caso immediatamente comunicata per conoscenza all’autorità di vigilanza (art. 9 cpv. 1 LPR), la quale è esclusivamente competente per eventualmente sospendere la procedura ricorsuale, ciò che del resto nel caso concreto non era del tutto evidente, siccome il pagamento di fr. 225'000.-- promesso dall’ing. __________ apparentemente avrebbe servito a disinteressare solo il creditore PI 1 e non i creditori PI 2 e PI 3 (cfr. e-mail 25 luglio 2011 dell’avv. PA 2 e 13 agosto 2011 dell’ing. __________, doc. E). Visto l’esito del presente giudizio, non si ritiene necessario dare l’occasione ai creditori PI 2 e PI 3 di esprimersi sul ricorso del 1° luglio 2011 (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).
2. La ricorrente non ha circostanziato la sua generica contestazione della stima dei beni mobili pignorati né ha fatto uso della facoltà offertale di ottenere una valutazione peritale, anticipandone le spese (cfr. supra ad E). Ai fini del presente giudizio, è quindi vincolante la stima complessiva di fr. 36'681.-determinata dall’Ufficio.
3. La ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno dell’asserita rendita che percepirebbe dalla successione P__________ e, contrariamente a quanto asserisce, il relativo “contratto” non figura negli atti dell’Ufficio, che del resto afferma nelle proprie osservazioni di non aver ricevuto alcun documento in merito, malgrado le abbia dato l’occasione di dimostrare le proprie affermazioni. Non è pertanto possibile prenderle in considerazione.
4. Un’eventuale riduzione o annullamento del credito di PI 3 consecutiva all’asserita transazione avvenuta in sede di disconoscimento di debito avrà effetti sul piano esecutivo solo quando (e qualora) la decisione della Pretura che ne prende atto sarà stata comunicata all’Ufficio o quando l’escutente avrà ritirato l’esecuzione in toto o parzialmente (cfr. art. 8a cpv. 2 lett. a o c LEF). Nel caso concreto, nessuna delle due ipotesi risulta essersi realizzata allo stadio attuale della procedura. La circostanza è quindi irrilevante per il presente giudizio.
5. In queste condizioni, è corretta la decisione dell’Ufficio di rinunciare a pignorare i beni mobili a favore anche di PI 1, siccome il loro valore non copre nemmeno i crediti di PI 2 e di PI 3 (cfr. art. 110 cpv. 3 LEF). Pure corretta si rivela la decisione di pignorare anche i beni immobili dell’escussa, almeno allo stadio attuale della procedura.
6. Non può essere dato seguito alla domanda della ricorrente tendente al pignoramento della “cedola ipotecaria” anziché dei fondi stessi. Infatti, ciò presupporrebbe che la stessa escussa sia titolare della cartella ipotecaria – ciò che non ha dimostrato – e che il valore del titolo sia sufficiente a coprire i crediti posti in esecuzione (cfr. art. 13 cpv. 1 RFF). Ora, se come sembra, la cartella ipotecaria a cui si riferisce la ricorrente è quella di secondo grado, sulla quale PI 1 pare vantare un diritto di pegno, il suo importo, pari a fr. 320'000.-- in capitale, non basta a coprire i crediti di tutti e tre creditori. L’Ufficio era quindi tenuto a pignorare i fondi a favore almeno di PI 1, il quale fa parte di un gruppo posteriore rispetto a quello formato dalle altre due creditrici (cfr. art. 110 cpv. 2 LEF). Ma in tale circostanza, il pignoramento del fondo a favore di PI 1 escludeva un pignoramento separato della cartella ipotecaria a favore delle altre due creditrici (art. 13 cpv. 2 e 35 cpv. 2 RFF). D’altronde, l’eventuale diritto di pegno (manuale) di PI 1 sulla cartella di secondo grado non impedisce il pignoramento dei fondi, dal momento che l’escussa non ha tempestivamente chiesto che PI 1 esercitasse il proprio diritto sull’oggetto del pegno, mediante un ricorso contro il precetto esecutivo emesso in procedura ordinaria (cfr. art. 41 cpv. 1bis LEF) ed è ora preclusa per far valere tale eccezione (detta beneficium excussionis realis) (cfr. DTF 117 III 62 cons. 2).
7. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente (e che è stato fatto proprio dall’Ufficio quando ha sospeso la prima procedura di ricorso), il fatto che, nel primo gruppo, siano pendenti le azioni di disconoscimento di debito non è di ostacolo all’esecuzione del pignoramento provvisorio. Anzi, è proprio in considerazione di siffatta ipotesi che il legislatore ha dato al creditore il diritto, incondizionato (contrariamente al diritto all’erezione di un inventario conservativo di cui all’art. 162 LEF), di ottenere il pignoramento provvisorio dei beni del debitore (art. 83 cpv. 1 LEF), e ha nel contempo tenuto conto del contrapposto interesse dell’escusso, negando al creditore la facoltà di chiederne la realizzazione fintanto che il pignoramento rimane provvisorio (art. 118 LEF).
8.Entrambi i ricorsi vanno pertanto respinti.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 83 cpv. 1, 95, 110 LEF; 13, 35 RFF, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 1° luglio 2011 è respinto.
2. Il ricorso 6 febbraio 2011 è respinto.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Intimazione a: – avv. PA 2, __________;
– avv. PA 3, __________;
– avv. PA 4, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.