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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.01.2012 15.2012.2

19 janvier 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·936 mots·~5 min·3

Résumé

Avviso di pignoramento. Ricorso fondato sul fatto che sarebbe intenzione dell'escusso adire il Tribunale federale. Ricorso respinto

Texte intégral

Incarto n. 15.2012.2

Lugano 19 gennaio 2012 FP/ec/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuend

viste le osservazioni presentate il 13 gennaio 2012 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, per il tramite dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona, chiedenti la reiezione del gravame,

esaminati atti e documenti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 15/18.3.2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 3'269.15 oltre interessi e spese esecutive, indicando quali titolo del credito le sentenze emanate il 20 agosto e il 12 novembre 2009 dalla Pretura di Biasca nella vertenza __________;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 2 giugno 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace del circolo della Riviera;

                                         che con decisione del 21 settembre 2011 – notificata alle parti nei suoi dispositivi in applicazione dell’ 239 cpv. 1 lett. b CPC – il Giudice di pace ha accolto l’istanza, rigettando pertanto in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna per la somma richiesta, con l’avvertenza (v. dispositivo n. 3) che la motivazione scritta del proprio giudizio sarà fatta pervenire solo se una delle parti lo chiede entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e ne comporta la crescita in giudicato;

                                         che nel contempo (v. dispositivo n. 4) il primo giudice ha avvertito le parti che l’escusso, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione, ritenuto che se l’escusso omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione diventa definitivo (art. 83 cpv. 2 e 3 LEF);

                                         che il convenuto non si è avvalso però di nessuna delle citate facoltà, di modo che in data 9 ottobre 2011 il Giudice di pace ha certificato la crescita in giudicato della propria decisione;

                                         che sulla base della domanda di prosecuzione dell’esecuzione presentata dal procedente il 2 dicembre 2011, il 5 dicembre successivo l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera ha trasmesso all’escusso l’avviso di pignoramento previsto per il giorno 8 febbraio 2012, pomeriggio, al suo domicilio;

                                         che contro tale atto insorge RI 1 con ricorso del 13 dicembre 2011 - seguito da un complemento 24/27 dicembre 2011 - asserendo in estrema sintesi che è sua intenzione ricorrere al Tribunale federale per far stabilire la validità della  disdetta (del contratto di locazione) del 6 aprile 2009, compo-nente essenziale della procedura esecutiva, di modo che l’atto di pignoramento è da considerare prematuro e va quindi respinto “a volta di corriere” al mittente, che non ha rispettato i tempi e i modi nella sua domanda;

                                         che con osservazioni del 13 gennaio 2012 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti ha chiesto la reiezione del ricorso, ricordando che in data 2 dicembre 2011 l’escutente ha inoltrato domanda di prosecuzione dell’esecuzione allegando alla medesima la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione del 21 settembre 2011 del Giudice di pace del circolo della Riviera, sulla quale figura apposta l’attestazione di crescita in giudicato;

                                         che, nella fattispecie, l’ufficio ha agito correttamente;

                                         che l’opposizione al precetto esecutivo sospende l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF);

                                         che il creditore procedente può perciò chiedere la continuazione dell’esecuzione (art. 88 LEF) solo in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga l’opposizione, ritenuto che gli organi di esecuzione che continuano un’esecuzione senza che sia stata validamente tolta l’opposizione ad un precetto esecutivo violano la LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 consid. 3.3.1);

                                         che già si è visto che, confrontato con la decisione con la quale il Giudice di pace del circolo del Ticino ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, l’escusso è rimasto passivo, ovvero non ha chiesto la motivazione della relativa decisione notificatagli solo nei suoi dispositivi (ciò che ne ha comportato la sua crescita in giudicato; cfr. art. 239 cpv. 2 CPC), e nemmeno ha inoltrato un’azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, il che ha fatto sì che il rigetto dell’opposizione diventasse definitivo (art. 83 cpv. 3 LEF);

                                         che ne discende pertanto la reiezione del ricorso, al quale l’escusso ha peraltro annesso atti riferiti alla procedura esecutiva da lui promossa contro PI 1 e __________ M__________, sfociata nella decisione - a lui sfavorevole - del Giudice di pace del circolo di Riviera del 14 ottobre 2011 (inc. 145 n. S), la quale è stata in seguito confermata da questa Camera con sentenza del  31 ottobre 2011 (inc. 14.2011.164);

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a.

                                         -       

                                         -       

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera per il tramite dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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