Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.2012 15.2012.16

28 février 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·746 mots·~4 min·4

Résumé

Pagamento dell'intero credito posto in esecuzione in capitale e interessi. Rinuncia tacita all'opposizione. Proseguimento dell'esecuzione per l'incasso delle spese esecutive senza formale rigetto dell'opposizione

Texte intégral

Incarto n. 15.2012.16

Lugano 28 febbraio 2012 CJ/fp/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 27 gennaio 2012 di

RI 1  rappr. dall’RA 1   

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la reiezione della domanda di proseguire l’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1    

viste le osservazioni 14 febbraio 2012 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che lo RI 1 procede in via esecutiva contro PI 1 per l’incasso di fr. 30.-- oltre spese esecutive;

                                         che il 23 settembre 2011, l’escutente ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escussa;

                                         che il 22 novembre 2011, il Giudice di pace del Circolo del Ticino ha stralciato la causa dai ruoli e posto a carico della parte convenuta la tassa di giustizia di fr. 40.--, dopo aver preso atto di una comunicazione del 16 novembre 2011 della parte attrice, con la quale veniva confermato l’avvenuto pagamento dell’ese­cuzione;

                                         che il 31 dicembre 2011, l’escutente ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione per la tassa di giustizia (fr. 40.--) e per le spese di notifica del precetto esecutivo a mezzo di usciere (fr. 22.--);

                                         che il 18 gennaio 2012, l’CO 1 ha rifiutato di dare seguito alla domanda di proseguimento, in quanto l’opposizione interposta dall’escussa non era stata rigettata;

                                         che con il ricorso in esame, l’escutente contesta la decisione dell’Uf­ficio, facendo valere che la tacitazione integrale del credito (capitale) in esecuzione, senza condizioni né riserve, avrebbe valenza d’acquiescenza tacita che, indipendentemente dall’impu­ta­zione del pagamento, equivarrebbe al ritiro incondizionato dell’op­posizione;

                                         che tale censura può richiamarsi alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui il pagamento dell’intero credito in capitale ed interessi all’ufficio d’esecuzione (e non direttamente nelle mani o sul conto dell’escutente) va interpretato come rinuncia alla contestazione del credito e del diritto dell’escutente di farlo valere in via esecutiva, ovvero quale ritiro tacito dell’op­po­sizione;

                                         che siccome l’escusso non è abilitato a contestare, con opposizione, l’obbligo legale di pagare le spese esecutive relative ad esecuzioni legittime (art. 68 cpv. 1 LEF) – ma semmai può solo, per quanto riguarda le spese stabilite dall’ufficio, contestarne il prelevamento o l’im­por­to con un ricorso giusta l’art. 17 LEF (cfr. DTF 85 III 128) –, l’esecuzione può essere proseguita limitatamente alle spese esecutive quand’anche l’opposizione – che appunto non concerne le spese – non sia formalmente stata rigettata (DTF 77 III 6 segg.; 85 III 128; cfr. pure Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 85 ad art. 82; Ruedin, n. 19 ad art. 74);

                                         che siffatta interpretazione va condivisa, poiché tiene in debita considerazione la natura dell’opposizione e il carattere amministrativo delle spese esecutive;

                                         che se, per chiarezza, può apparire opportuno che in simili ipotesi il giudice rigetti esplicitamente l’opposizione per l’importo delle spese esecutive (cfr. CEF 18 dicembre 2003, inc. 15.03. 179; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 67 e 72 ad art. 84), l’ufficio d’esecuzione non può comunque legittimamente rifiutare di continuare l’ese­cu­zione qualora ciò non sia avvenuto;

                                         che nel caso concreto, l’escussa, dopo aver interposto opposizione, ha pagato direttamente all’Uffi­cio l’integrale importo del credito posto in esecuzione(fr. 30.--) e le spese di emissione e di prima notifica del precetto esecutivo (fr. 20.--);

                                         che sono quindi dati i presupposti giurisprudenziali perché l’ese­cuzione possa proseguire per l’incasso delle altre spese, ovvero le spese di notifica del precetto esecutivo a mezzo di usciere (fr. 22.--) e la tassa di giustizia (fr. 40.--);

                                         che il ricorso va pertanto accolto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 68, 74, 88 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di proseguire l’esecuzione n. __________ limitatamente all’importo di fr. 62.--.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – RA 1, __________;

                                                                   – PI 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

15.2012.16 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.2012 15.2012.16 — Swissrulings