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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.01.2013 15.2012.128

6 janvier 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·730 mots·~4 min·4

Résumé

Pignoramento di redditi. Dovere d'informazione del coniuge dell'escusso sui propri redditi. Diritto di essere sentito delle parti nella procedura davanti all'ufficio d'esecuzione. Distinzione con il caso del pignoramento dei crediti dell'escusso nei confronti del coniuge

Texte intégral

Incarto n. 15.2012.128

Lugano 6 gennaio 2013 CJ/sl/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 26 novembre 2012 di

1. RI 1 2. RI 2 entrambi patrocinati dall’ PA 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento di reddito eseguito il 15 novembre 2012 nell’esecuzione n. __________, promossa contro RI 2 da

PI 1  

viste le osservazioni 11 dicembre 2012 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che i ricorrenti fanno anzitutto valere una violazione del loro diritto di essere sentiti, rimproverando all’Ufficio di non aver indicato i riferimenti legali e giurisprudenziali sui quali si fonda la domanda rivolta il 31 luglio 2012 al dott. med. RI 1, marito dell’e­scussa RI 2, con cui l’Ufficio gli aveva chiesto di comunicare le informazioni, corredate dai necessari giustificativi, necessari a stabilire il fabbisogno minimo della moglie;

                                         che la garanzia del diritto di essere sentito riconosciuta all'art. 29 cpv. 2 Cost. vale anche in ambito esecutivo, con il rilievo che la portata di siffatto diritto va determinata di caso in caso secondo le circostanze concrete della fattispecie (cfr. CEF 4 dicembre 2003, inc. 15.03.191);

                                         che nel caso concreto, l’Ufficio, con lo scritto 22 agosto 2012 (doc. E allegato al ricorso), ha spiegato in modo dettagliato lo scopo della sua richiesta informativa;

                                         che certo, l’Ufficio non ha indicato i riferimenti alla “costante prassi e giurisprudenza” sulle quali si basa la sua decisione, ma i ricorrenti, patrocinati da un avvocato, hanno comunque manifestato di aver correttamente identificato il fondamento giuridico delle richieste d’in­formazione, ovvero, implicitamente, la DTF 114 III 12 segg., ed esplicitamente l’art. 91 cpv. 4 LEF, siccome i coniugi sono vicendevolmente tenuti al debito mantenimento della famiglia in proporzione delle rispettive risorse (art. 163 CC; cfr. CEF 28 aprile 2003, inc. 15.2003.21, RtiD II-2004, 749 segg. n. 87c, cons. 3);

                                         che del resto i ricorrenti, a ragione, non contestano tale giurisprudenza;

                                         che il pignoramento dev’essere eseguito d’ufficio sebbene l’escusso o terzi non collaborino all’accertamento dei suoi attivi, e in particolare della parte pignorabile dei suoi redditi;

                                         che nel caso concreto l’Ufficio, come preannunciato nello scritto 22 agosto 2012 (doc. E allegato al ricorso), ha assunto le informazioni necessarie al pignoramento presso terze autorità, in particolare fiscali, in virtù dell’art. 91 cpv. 5 LEF;

                                         che i ricorrenti non possono ora, senza cadere in contraddizione, rifiutare di rilasciare le informazioni richieste e nel contempo dolersi del fatto che l’Ufficio non si sarebbe fondato su dati aggiornati;

                                         che essi non precisano poi quali siano le cifre corrette di cui l’Ufficio avrebbe dovuto tenere conto;

                                         che rimane comunque impregiudicata la facoltà loro di fornire in ogni momento all’Ufficio i giustificativi relativi ai dati che secondo essi sarebbero dovuti essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza della moglie;

                                         che i ricorrenti paiono d’altronde misconoscere che il pignoramento verte solo sulla parte pignorabile del reddito della moglie – la diffida di pagamento (doc, G) è rivolta solo a lei – e non su eventuali crediti della stessa verso il marito giusta l’art. 164 CC né su somme da quest’ultimo elargite, di modo che la giurisprudenza citata nel ricorso non trova ad applicarsi nel caso in esame;

                                         che infatti al marito non è stata notificata alcuna diffida ai sensi dell’art. 99 LEF, sicché l’escussa ha conservato il diritto, qualora ne ricorrano i presupposti, di esigere dal marito una partecipazione al mantenimento della famiglia (art. 163 CC) e/o al mantenimento suo più esteso ai sensi degli art. 164 e 165 LEF;

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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