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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.11.2012 15.2012.116

5 novembre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·644 mots·~3 min·2

Résumé

Cessione dei diritti della massa. Proposta in via circolare. Assenza di legittimazione a ricorrere dell'organo di una società che è stata cancellata dal registro di commercio dopo aver insinuato un credito nel fallimento

Texte intégral

Incarto n. 15.2012.116

Lugano 5 novembre 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 26 ottobre 2012 di

RI 1  

contro  

le circolari 17 ottobre 2012 emesse nelle procedure fallimentari dirette nei confronti di

1. CO 1 2. CO 2 entrambe rappresentate dall’amministratore speciale del fallimento, RA 1  

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il ricorrente chiede l’annullamento delle “decisioni circolari” emesse dall’amministratore speciale nei fallimenti di CO 1 e CO 2 (non toccano invece il fallimento di CO 3), con cui egli ha proposto alle rispettive masse di rinunciare a rimanere in causa come convenute nelle liti di cui agli inc. OA.__________, rispettivamente OA.__________, promosse da PI 1 presso la Pretura del Distretto di Riviera (doc. A e A1 allegato al ricorso);

                                         che il ricorrente, quale persona fisica, non risulta però ammesso (anzi, non risulta essersi nemmeno insinuato) nelle graduatorie di nessuno dei due fallimenti e quindi non è legittimato a presentare il ricorso per carenza d’interesse personale;

                                         che la stessa constatazione vale anche se egli avesse inteso agire quale amministratore della F__________ RI 1 SA, di cui una delle due pretese è stata ammessa nel fallimento di CO 2, poiché la F__________ RI 1 SA è stata cancellata dal registri di commercio il 15 luglio 2009 dopo la chiusura del suo fallimento;

                                         che non essendosi opposto alla cancellazione, il ricorrente non può più ora vantare alcun interesse nel fallimento di CO 2 e non può pretendere ricevere gli atti emessi in tale procedura (invero, l’amministratore speciale ha inviato la circolare al (vecchio) indirizzo della F__________ RI 1 SA nonché, in seguito al suo mancato ritiro, all’Ufficio fallimenti di Lugano, ma era inutile siccome nessuno può più rappresentare una società che ha cessato di esistere);

                                         che il ricorso sarebbe comunque stato irricevibile anche per un altro motivo, dal momento che le circolari in questione, conformemente all’art. 260 LEF, non sono decisioni, bensì, come esplicitamente scritto dall’amministratore speciale, semplici “proposte” sprovviste di effetti vincolanti per la massa, la quale è difatti libera di non confermarla;

                                         che non è pertanto data la via del ricorso giusta l’art. 17 LEF, a meno che il creditore faccia valere una violazione della procedura di comunicazione della proposta (cfr. per analogia: CEF 13 marzo 2007, inc. 15.2006, 126, RtiD II-2007, 784, cons. 3; Gil­liéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 47 e 50 ad art. 242, con rif.);

                                         che nel caso di specie già si è detto che l’omissione di notifica della circolare al ricorrente in realtà è giustificata;

                                         che in via ancora più subordinata occorre ricordare che la proposta non può configurare alcuna lesione degli interessi dei creditori, siccome è appunto una proposta, che non esplica alcun effetto immediato sulla pretesa di cui si propone la rinuncia;

                                         che il ricorso è pertanto per più motivi irricevibile;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

                                         che visto il carattere manifestamente irricevibile dell’impugnazio­ne, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione ai creditori, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;

Richiamati gli art. 17, 20a, 260 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Notificazione a.

Comunicazione a RA 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.