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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.10.2012 15.2012.107

25 octobre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·562 mots·~3 min·2

Résumé

Sospensione del fallimento del titolare di una ditta individuale. Continuazione delle esecuzioni promosse prima dell'apertura del fallimento senza limiti riguardo al tipo di credito né all'eventuale mancato ritorno a miglior fortuna

Texte intégral

Incarto n. 15.2012.107

Lugano 25 ottobre 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 27 settembre 2012 di

RI 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento eseguito il 14 agosto 2012 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

1. PI 1 2. PI 2 entrambi rappr. dall’RA 1  

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che RI 1 è fallito il 2 maggio 2012;

                                         che la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivo l’8 giugno 2012;

                                         che non avendo alcun creditore anticipato le spese della procedura fallimentare nel termine impartito, la stessa è da ritenere chiusa;

                                         che il 14 agosto 2012, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento a favore dei creditori del gruppo n. __________ della parte del salario di RI 1 che eccede il suo minimo d’esistenza, determinato in fr. 1'965.--;

                                         che il verbale di pignoramento è stato spedito all’escusso il 18 settembre 2012;

                                         ch’egli, con “reclamo” (recte: ricorso) del 27 settembre 2012, contesta il pignoramento, in quanto è avvenuto non per debiti personali successivi al fallimento della sua ditta individuale, bensì per quelli concernenti detta precedente attività;

                                         che in realtà l’esecuzione può essere diretta soltanto contro il titolare (persona fisica) della ditta individuale e non contro la ditta stessa, la quale non ha personalità giuridica (cfr. art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 120 III 13 cons. 1; CEF 30 agosto 2006, inc. 15.2006.87, cons. 3; Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 67);

                                         che inoltre il titolare di una ditta individuale risponde di tutti i suoi debiti con tutti i suoi attivi (principio della responsabilità patrimoniale personale, generale ed illimitata, Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 31 e 34 ad art. 1-37);

                                         che siccome il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivi, le esecuzioni promosse prima del fallimento hanno ripreso il loro corso (art. 230 cpv. 4 LEF), senza limiti riguardo al tipo di credito posto in esecuzione, dal momento che, in assenza del rilascio di attestati di carenza di beni, anche i crediti sorti prima del fallimento possono essere posti in esecuzione indipendentemente dal ritorno o dal mancato ritorno a miglior fortuna del debitore (cfr. art. 265 cpv. 2 LEF);

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che visto il carattere manifestamente infondato dell’impugnazio­ne e il suo logico esito, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 230 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

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