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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.10.2012 15.2012.105

1 octobre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·650 mots·~3 min·2

Résumé

Ricorso tardivo. Garanzia della via giudiziaria

Texte intégral

Incarto n. 15.2012.105

Lugano 1 ottobre 2012 CJ/fp/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 26 settembre 2012 di

 RI 1   

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro i precetti esecutivi e i verbali di pignoramento infruttuoso (attestati di carenza beni) emessi nelle esecuzioni promosse contro il ricorrente da:

1. PI 1  (es. n. __________) rappr. dal proprio Municipio 2. PI 2  (es. n. __________ e __________) rappr. dall’RA 2  3. PI 3  (es. n. __________)  

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che giusta l’art. 17 cpv. 2 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), il ricorso contro un provvedimento dell’uffi­cio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia;

                                         che nel caso concreto il ricorso, interposto solo il 26 settembre 2012, è diretto contro diversi atti esecutivi (citati in ingresso), il cui più recente risale al 2 agosto 2012;

                                         che il ricorso è quindi manifestamente tardivo e pertanto irricevibile;

                                         che a titolo abbondanziale, va del resto osservato come l’art. 88 cpv. 1 LEF permetta la continuazione dell’esecuzione che non è stata sospesa da un’opposizione tempestivamente interposta entro il termine di dieci giorni stabilito all’art. 74 cpv. 1 LEF (e ricordato esplicitamente nello stesso testo del precetto esecutivo) o da una decisione giudiziale (ai sensi degli art. 85 o 85a LEF), anche se l’esistenza del credito posto in esecuzione non è stata oggetto di verifica giudiziaria;

                                         che nessuna autorità giudiziaria svizzera, e nemmeno il Tribunale federale, può verificare la costituzionalità delle leggi federali (cfr. art. 191 della Costituzione federale);

                                         che in ogni caso gli art. 74 e 88 LEF non violano la garanzia della via giudiziaria sancita all’art. 29a della Costituzione federale, siccome essa, come pure l’art. 6 n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), non è assoluta, nel senso che il legislatore è autorizzato a stabilire condizioni formali per l’accesso al giudice – dette condizioni d’ammissibilità (cfr. DTF 136 I 329, cons. 4.3) –, e segnatamente il rispetto di termini o l’esaurimento di una pregressa procedura amministrativa (cfr. Haefliger/ Schür­­­mann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed., Berna 1999, p. 164-166 ad f), purché sia garantita la possibilità effettiva di adire il giudice ad un dato momento (cfr. Haefliger/Schür­mann, op. cit., p. 159 ad b);

                                         che è poi il caso della LEF, la quale garantisce all’escusso in ogni tempo la facoltà di chiedere al giudice l’annullamento di un’esecuzione in corso relativo a un credito fondato sul diritto privato (art. 85 o 85a LEF) o la ripetizione dell’eventuale indebito pagamento (art. 86 LEF), mentre per quanto riguarda i crediti di diritto pubblico, l’escusso ha la possibilità di contestarli davanti ad un’autorità giudiziaria facendo capo alle vie di ricorso (e in particolare al reclamo fiscale) previste dalla legislazione di riferimento;

                                         che visto il carattere manifestamente irricevibile dell’impugnazio­ne, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alle controparti, a cui non appare d’altronde necessario intimare la sentenza;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 74, 88 LEF; 29 Cost.; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a    .

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                          Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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