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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.10.2012 15.2012.102

8 octobre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·464 mots·~2 min·2

Résumé

Avviso di pignoramento. Eccezione del domicilio dell'escusso all'estero respinta

Texte intégral

Incarto n. 15.2012.102

Lugano 8 ottobre 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 10 settembre 2012 di

RI 1 patrocinato dall’ PA 1  

contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 29 agosto 2012 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

1. PI 1 2. PI 2 entrambi rappr. dall’RA 1  

viste le osservazioni 25 settembre 2012 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il ricorrente chiede l’annullamento degli avvisi di pignoramento impugnati e delle esecuzioni in quanto tali, nella misura in cui non vi sarebbe alcun foro esecutivo in Svizzera, giacché, come indicato sugli stessi avvisi, egli sarebbe stato domiciliato in Italia già prima della notifica del pignoramento;

                                         che nelle sue osservazioni al ricorso l’CO 1 rileva come l’indicazione del domicilio dell’escusso sugli avvisi di pignoramento è errata, dal momento ch’egli risulta tuttora domiciliato a __________, come peraltro indicato nelle sentenze di rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che risulta da una ricerca nella banca dati relativa ai movimenti della popolazione (MovPop) che RI 1 è tuttora domiciliato a Gorduno, e ciò dal 2006;

                                         che dalle predette sentenze di rigetto definitivo, emesse il 5 luglio 2012, si evince che l’escusso era ancora a quel momento domiciliato a __________, tanto ch’egli, ancorché già allora patrocinato dall’avv. PA 1, non ha ricorso contro le sentenze in questione, con cui il giudice, con motivazione puntuale, aveva respinto l’eccezione fondata sul suo asserito domicilio in Italia;

                                         che nel ricorso in esame l’escusso non allega alcuna circostanza atta a contrastare le suddette risultanze, all’infuori dell’indicazio­ne che figura sugli atti impugnati, la quale, come rilevato, è frutto di un errore dell’Ufficio;

                                         che il domicilio del ricorrente risultando essere situato nel circondario dell’CO 1, gli avvisi di pignoramento incriminati sono stati correttamente emessi nel foro esecutivo previsto dall’art. 46 cpv. 1 LEF;

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 46, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

– –  

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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