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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.01.2012 15.2012.1

30 janvier 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·609 mots·~3 min·3

Résumé

Fallimento. Proroga del termine per ultimare la liquidazione

Texte intégral

Incarto n. 15.2012.1

Lugano 30 gennaio 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 23 dicembre 2011 dell’amministratore speciale

 IS 1 

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

                                         che la procedura fallimentare è aperta dal 24 giugno 2009;

                                         che in occasione della prima assemblea dei creditori tenutasi il 31 agosto 2009, la maggioranza ha designato __________ P__________ quale amministratore speciale e una delegazione dei creditori composta dei delegati __________ M__________, __________ L__________ e __________ C__________;

                                         che in seguito alle dimissioni del precedente amministratore alla nuova assemblea del 30 settembre 2009 i creditori hanno designato IS 1 quale nuovo amministratore speciale;

                                         che con sentenza del 25 gennaio 2011 (inc. 15.10.), questa Camera ha prorogato il termine per chiudere il fallimento (art. 270 cpv. 1 LEF) fino al 31 dicembre 2011, con l’invito all’ammini­stra­zione speciale a fissare a breve termine la seconda assemblea dei creditori;

                                         che con l’istanza in esame, l’amministratore speciale chiede la proroga del termine per chiudere il fallimento di un ulteriore anno, elencando quanto fatto nel 2011 e precisando che il fallimento non ha potuto concludersi nel termine impartito a causa dell’inoltro da parte di terzi di azioni di rivendicazione di alcuni beni della massa, che ne hanno impedito la realizzazione, azioni di cui l’amministratore solo recentemente ha ricevuto la conferma del ritiro;

                                         che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;

                                         che nel caso concreto, dall’ultima proroga, l’amministratore speciale ha in particolare diligentemente organizzato la seconda assemblea dei creditori, che ha avuto luogo già il 27 gennaio 2011, dando poi seguito alle sue deliberazioni (ricorso al Tribunale federale contro la decisione 21 dicembre 2010 del Tribunale amministrativo federale in merito allo smantellamento della sciovia __________, contestazione delle rivendicazioni dei terzi e tenuta dell’asta pubblica dei beni non rivendicati, la quale si è tenuta lo scorso 14 luglio 2011);

                                         che l’amministratore speciale ha inoltre depositato uno stato di riparto provvisorio e concluso un nuovo contratto per la locazione dei beni rivendicati durante la stagione invernale 2011-2012;

                                         che l’amministratore si è quindi dimostrato diligente, tenuto conto della complessità della procedura fallimentare in esame;

                                         che, tenuto conto del fatto che all’amministratore speciale rimane ancora da:

–     realizzare i rimanenti beni le cui rivendicazioni sono appena state riti­ra­te,

–     depositare lo stato di riparto definitivo e il conto finale (art. 261-263 LEF e 83 segg. RUF), dopo aver chiesto alla Came­ra di determinare i propri onorari e quelli della delegazione dei creditori qualora venga chiesta l’applicazione dell’art. 47 OTLEF (art. 84 RUF),

–     procedere al pagamento dei dividendi e all’emissione degli attestati di carenza di beni (art. 264-265 LEF),

–     inoltrare la relazione finale al giudice del fallimento (art. 268 LEF e 92 RUF),

–     pubblicare la chiusura del fallimento (art. 268 cpv. 4 LEF) e

–     consegnare il protocollo e gli atti del falimento all’UEF di Blenio (art. 98 cpv. 2 RUF),

occorre concedere un’ulteriore proroga del termine per ultimare la liquidazione fino al 31 dicembre 2012, con il rilievo che sareb­be auspicabile se il fallimento potesse essere chiuso prima dell’au­tunno;

per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta:

                                   1.   L’istanza è accolta.

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2012.

                                   2.   Intimazione all’amministratrice speciale del fallimento, IS 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            Il segretario

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