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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.09.2011 15.2011.85

29 septembre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·668 mots·~3 min·3

Résumé

Rigetto definitivo dell'opposizione pronunciato da una cassa malati. Notifica della decisione all'escusso anziché al suo tutore. Sanatoria dell'irregolarità. Contestazione equiparata ad un'opposizione LAMal. Sospensione dell'esecuzione

Texte intégral

Incarto n. 15.2011.85

Lugano 29 settembre 2011 CJ/fp/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicecancelliere, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 23 agosto 2011 di

 RI 1  rappr. dal curatore  RA 1   

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, e meglio contro l’attesta­to di carenza di beni rilasciato il 10 agosto 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1   rappr. da RA 2   

viste le osservazioni 23 settembre 2011 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il curatore RA 1, a nome dell’escusso, chiede l’annullamento dell’attestato di carenza di beni impugnato, in quanto la decisione di rigetto dell’opposizione, emessa dalla cassa malati procedente, non gli è stata notificata e allega l’inesi­stenza del credito posto in esecuzione;

                                         che l’escutente non ha presentato osservazioni al ricorso;

                                         che la decisione di rigetto dell’opposizione, emessa l’8 aprile 2011, è stata notificata direttamente all’escusso anziché al suo curatore, in violazione dell’art. 37 cpv. 3 LPGA;

                                         che la cassa non poteva ignorare che l’escusso fosse rappresentato da un curatore, siccome l’indicazione figura su tutti gli atti esecutivi ad essa comunicati (precetto esecutivo, avviso di pignoramento, attestato di carenza di beni) e l’opposizione è stata formulata proprio dal curatore;

                                         che la decisione di rigetto dell’opposizione è però pervenuta al curatore, come dimostra il fatto ch’egli l’ha allegata al ricorso;

                                         che si può pertanto considerare che la decisione gli è stata notificata al più tardi il 23 agosto 2011 (data del ricorso), siccome la notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato (art. 49 cpv. 3 LPGA);

                                         che la contestazione del ricorrente va tuttavia considerata quale tempestiva opposizione ai sensi degli art. 52 LPGA e 85 LAMal, che in quanto tale va trasmessa alla cassa malati procedente, tanto più che dalla documentazione allegata al ricorso risulta che i premi relativi ai mesi da gennaio a giugno 2010 (incluse le spese amministrative) sono stati pagati in parte dall’ufficio cantonale di assistenza sociale (scritto 16 giugno 2010 di PI 1) e per il saldo dallo stesso escusso (cfr. scritto 28 luglio 2010 di PI 1 ordine di pagamento 9 agosto 2010 ed estratto del conto Raiffeisen dell’escusso del 31 agosto 2010);

                                         che siccome al momento della presentazione della domanda di continuazione dell’esecuzione, pervenuta all’Ufficio il 28 giugno 2011, la decisione di rigetto dell’opposizione non era ancora stata notificata al curatore dell’escusso e pertanto non era ancora passata in giudicato, l’esecuzione non poteva essere proseguita;

                                         che il ricorso va pertanto accolto, con la precisazione che la procedente non potrà ripresentare la domanda di continuazione dell’opposizione prima del passaggio in giudicato della decisione di rigetto dell’opposizione, ovvero prima di essersi determinata sull’opposizione giusta l’art. 52 LPGA;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 197, 208, 213 LEF; 123 CO; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, è annullato l’attestato di carenza di beni emesso il 15 giugno 2011 nell’esecuzione n. __________ nonché il precedente pignoramento.

                               1.2.   Il ricorso va trasmesso a PI 1 quale opposizione (art. 52 LPGA e 85 LAMal) contro la decisione di rigetto dell’opposizione dell’8 aprile 2011 (pratica n. 2'026’971/BOK).

                               1.3.   L’esecuzione n. __________ potrà eventualmente essere continuata solo dopo il passaggio in giudicato della decisione di cui al dispositivo 1.2.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – RA 1, __________;

                                                                   – RA 2, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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