Incarto n. 15.2011.8
Lugano 9 febbraio 2011 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 12 gennaio 2011 di
IS 1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
che la procedura fallimentare è aperta dal 9 ottobre 2007;
che in occasione della prima assemblea dei creditori, la maggioranza ha designato un’amministratrice speciale e una delegazione dei creditori composta di tre membri;
che, il 23 marzo 2009, questa Camera ha prorogato il termine per chiudere il fallimento una prima volta fino al 31 dicembre 2009 (inc. 15.09.27) e una seconda volta fino al 31 dicembre 2010 con decisione 10 febbraio 2010 (inc. 15.10.6);
che nella seconda assemblea dei creditori, tenutasi il 23 aprile 2010, l’amministratrice speciale non è stata riconfermata, avendo la maggioranza dei creditori deciso di nuovamente affidare la liquidazione all’ufficio dei fallimenti;
che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;
che in concreto, la procedura, segnata da diversi ricorsi che ne hanno sensibilmente rallentato il corso, è finalmente giunta alla realizzazione dei beni mobili, venduti a trattative private il 26 gennaio 2011 all’affittuario dei fondi della fallita (nonché recente cessionario di alcuni crediti ipotecari che li gravano);
che l’Ufficio ipotizza di poter procedere alla realizzazione degli immobili nel corso di questa primavera;
che l’inoltro di un recente ricorso contro la locazione dei fondi in questione non costituisce un valido motivo per un rinvio della realizzazione, anzi prima i fondi verranno aggiudicati prima avranno fine la locazione e i problemi connessi;
che in queste condizioni, occorre concedere la proroga richiesta, perché l’Ufficio possa, entro la fine dell’anno, realizzare i fondi, cedere le pretese contestate della massa (art. 260 LEF) e procedere alle operazioni conclusive del fallimento.
Per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF,
decreta:
1. L’istanza è accolta.
1.1. Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2011.
2. Intimazione all’IS 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario