Incarto n. 15.2011.64
Lugano 15 giugno 2011 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 maggio 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro il ricorrente da
1. PI 1 rappr. da RA 2 es. n. __________ 2. PI 2 rappr. da RA 1 es. n. __________
viste le osservazioni 7 giugno 2011 dell’CO 1 per il tramite ____________________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro RI 1 dal PI 1 e dallo PI 1, il 28° marzo 2011 l’CO 1 ha determinato in fr. 320.00 mensili l’eccedenza pignorabile dell’escusso, sulla base del seguente conteggio:
Introiti:
Debitore fr. 2'740.00 67%
Contr. coniuge fr. 1'345.00 33%
Totale mensile fr. 4'085.00
Minimo d’esistenza:
Minimo base fr. 1’700.00
Riscaldamento fr. 200.00
Locazione fr. 1’175.00
Trasferte fr. 100.00
Cure mediche fr. 200.00
Occhiali e assicurazioni fr. 236.00
Totale deduzioni fr. 3'611.00 68% = fr. 2'420.00
Eccedenza mensile pignorabile fr. 320.00
B. Con ricorso 21 maggio 2011 RI 1 ha argomentato che il pignoramento della rendita LPP deve essere modificato, atteso che egli e la moglie hanno sottoscritto una convenzione matrimoniale di separazione dei beni in data 6 agosto 1993, in base alla quale alla moglie spetterebbe il 50% del capitale pensionistico e quindi anche il 50% della rendita.
C. Delle osservazioni 7 giugno 2011 dell’CO 1, chiedente la reiezione del ricorso, si dirà per quanto necessario in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Nelle sue osservazioni, l’Ufficio ritiene che il ricorso in esame sia tardivo. La censura è irrilevante. Il ricorso 21 maggio 2011 di RI 1 verte sul pignoramento effettuato il 28 marzo 2011 dall'CO 1, il cui verbale è stato notificato al ricorrente 4 maggio 2011 (cfr. ricerca Track & Trace presso la Posta Svizzera effettuata dall’Ufficio). Di principio pertanto, ritenuto che il termine di ricorso di 10 giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF era ampiamente scaduto il 21 maggio 2011, lo stesso sarebbe intempestivo. Pignoramenti eseguiti intaccando il minimo vitale dell'escusso costituiscono dei provvedimenti nulli, la cui nullità deve essere rilevata d'ufficio anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; DTF 97 III 11; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 13 ad art. 22 LEF). Di conseguenza, vertendo il gravame sulla determinazione del minimo di esistenza dell'escusso, questa Camera deve esaminarlo nel merito, ancorché lo stesso è stato inoltrato oltre il termine di 10 giorni di cui all'art. 17 cpv. 2 LEF.
2. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
3. Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.
4. Il ricorrente rimprovera all’Ufficio di non aver tenuto conto del contratto di separazione di beni concluso nel 1993, secondo cui la metà dell’avere della LPP spetterebbe a sua moglie. In due precedenti decisioni che riguardano altre esecuzioni (CEF 19 settembre 2007, inc. 15.07.69, cons. 4 e CEF 14 gennaio 2010, inc. 15.10.2, cons. 3), la Camera ha già avuto modo di precisare che, giusta l’art. 39 cpv. 1 LPP, il diritto alle prestazioni di previdenza professionale non può essere ceduto prima dell’esigibilità, le convenzioni contrarie essendo reputate nulle (cpv. 3) e che RI 1 figurava comunque sia come assicurato che come beneficiario dell’assicurazione in questione. Il ricorrente non prende minimamente posizione su tali argomenti né dimostra di essere titolare solo della metà della rendita, ad esempio con la produzione di un’attestazione confermativa dell’istituto di previdenza. È comunque sempre possibile per la moglie del ricorrente rivendicare la propria (asserita) pretesa in conformità dell’art. 106 LEF.
5. Da quanto precede discende che il ricorso è respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 22, 93 LEF; 39 cpv. 1 e 3 LPP; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- RI 1, __________;
- RA 2, __________;
- RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1 per il tramite dell’__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.