Incarto n. 15.2011.41
Lugano 8 aprile 2011 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 9 marzo 2011 di
RI 1
contro
l’operato di
CO 1
nella sua qualità di amministratore speciale delle procedure fallimentari aperte nei confronti di
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
e meglio contro la revoca delle cessioni ex art. 260 LEF delle pretese delle società fallite avverso i propri organi;
viste le osservazioni 10 e 18 marzo 2011 dell’amministratore speciale;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 15 dicembre 2008, l’amministratore speciale delle summenzionate società ha, in virtù dell’art. 260 LEF, ceduto alla RI 1 le pretese delle società fallite nei confronti dei propri organi (giusta gli art. 754 e 757 CO);
ch’egli ha poi prorogato a due riprese il termine impartito alla cessionaria per esercitare le pretese in questione, la seconda volta fino al 31 gennaio 2011;
che il 26 gennaio 2011, l’amministratore speciale ha fissato alla cessionaria un termine di 15 giorni per documentare e/o comunicare il risultato delle azioni da essa intraprese in relazione con le pretese cedute, avvertendola che in assenza di riscontro avrebbe cancellato le cessioni riferite a pretese non esercitate;
che il 4 febbraio 2011, la RI 1 ha chiesto una terza proroga fino al 31 dicembre 2011, evidenziando la necessità di attendere l’esito del procedimento penale in corso contro gli organi delle società fallite;
che il 25 febbraio 2011, l’amministratore speciale ha revocato le cessioni senza accennare alla richiesta del 4 febbraio, siccome la stessa gli è pervenuta solo successivamente;
che con scritto 9 marzo 2011, la RI 1 ha chiesto all’amministratore speciale di motivare la sua decisione del 25 febbraio e gli ha comunicato di essersi costituita parte civile nel procedimento penale il 9 marzo 2011, precisando che “in caso di mancata motivazione del diniego di proroga, il presente scritto vale quale ricorso ex art. 17 LEF”;
che con le sue osservazioni del 18 marzo 2011, l’amministratore speciale ha confermato la revoca delle cessioni, motivandola con il fatto che le tre richieste di proroga erano tutte state inoltrate in zona “cesarini”;
che lo scritto 9 marzo 2011 è configurato come richiesta di motivazione della decisione 25 febbraio di revoca delle cessione, abbinata a un ricorso la cui esistenza è subordinata alla condizione che tale motivazione non venga fornita;
che la motivazione richiesta è stata fornita dall’amministratore speciale con le sue osservazioni del 18 marzo;
che il ricorso è pertanto da considerare privo di oggetto;
che non è necessario esaminare se il termine per ricorrere contro il provvedimento di revoca delle cessioni sia iniziato al momento della notifica della motivazione, siccome la RI 1, entro 10 giorni da siffatta notifica, non ha contestato né la motivazione né la decisione di revoca e quindi sembra di averle accettate entrambe o perlomeno di aver rinunciato a contestarle;
che qualora, come sembra, anche le cessioni agli altri creditori siano state revocate, rimane comunque possibile per la ricorrente acquisire le pretese in sede di realizzazione (cfr. art. 260 cpv. 3 LEF);
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 260 LEF, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è privo di oggetto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a RI 1, __________;
Comunicazione a CO 1, .
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.