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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.04.2011 15.2011.28

11 avril 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·603 mots·~3 min·3

Résumé

Proroga del termine per chiudere il fallimento (art. 270 LEF)

Texte intégral

Incarto n. 15.2011.28

Lugano 11 aprile 2011 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 28 febbraio 2011 dell’amministratore speciale

IS 1  

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

                                   1.   Il fallimento è aperto dal 22 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la prima assemblea dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché una delegazione dei creditori di tre membri. IS 1 è stato d’altronde nomi­nato amministratore speciale delle altre due società sorelle T__________ e P__________.

                                   2.   Il termine per ultimare la procedura fallimentare è stato proroga­to, per la terza volta, con decisione 1° aprile 2010 (inc. 15.2010.12) fino al 31 gennaio 2011.

                                   3.   Con l’istanza in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2012, allegando un rapporto intermedio al 28 febbraio 2011, da cui risulta che dall’ultima decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):

                                         – ha revocato alcune cessioni ex art. 260 LEF (decisioni 8 gennaio e 25 febbraio 2011);

                                         – ha proceduto alla gestione corrente della procedura, in particolare per quanto attiene agli aspetti fiscali.

                                         Per l’istante, prima di poter chiedere la chiusura del fallimento, occorre ancora porre all’asta le pretese la cui cessione è stata revocata all’inizio del 2010 e attendere una decisione della delegazione dei creditori in merito alla continuazione delle cause avviate da alcuni cessionari contro terzi e da __________ contro la massa.

                                   4.   In virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’auto­rità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.

                               4.1.   In concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che l’amministrazione speciale, dall’ultima proroga, ha effettuato tutto quanto poteva fare, in particolare per quanto la verifica delle cessioni (cfr. cons. 4.2 della precedente decisione di proroga). Le rimane solo da verificare se il valore presunto dei diritti patrimoniali la cui cessione è stata revocata giustifica la loro messa all’asta (art. 260 cpv. 3 LEF) o se devono essere considerati impignorabili in quanto il possibile ricavo non sia sufficiente a coprire le spese di pubblicazione e di vendita (cfr. art. 92 cpv. 2 e 224 LEF).

                               4.2.   In ogni caso, la chiusura della liquidazione rimane per ora esclusa, nella misura in cui è tuttora pendente la causa che alcuni cessionari delle pretese della fallita (relative all’incasso dei suoi crediti verso (ex-)clienti) hanno promosso il 30 giugno 2009 presso la Pretura di Lugano, Sez. 1 (inc. OA.2009.403) nei confronti di tre banche per far accertare il diritto esclusivo degli attori sulle somme incassate dopo la scadenza delle cessioni pattuite a favore delle convenute (cfr. CEF 1° aprile 2010, inc. 15.2010.12, cons. 4.2). D’altronde, sono pendenti anche due cause promosse dai cessionari contro ex-clienti della fallita (attualmente sospese in vista di trattative bonali) nonché la causa inoltrata dalla fallita prima del fallimento nei confronti di Credit Suisse (inc. OA.2004.26 della Pretura di Leventina), poi continuata da alcuni cessionari, che è tuttora sospesa in quanto sono in corso trattative tra le parti in vista di una soluzione bonale della vertenza.

                               4.3.   Di conseguenza, l’istanza va accolta.

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta:                     

                                   1.   L’istanza è accolta.

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2012.

                                   2.   Intimazione a IS 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

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