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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.12.2011 15.2011.101

20 décembre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·999 mots·~5 min·2

Résumé

Emanazione dell'avviso di pignoramento senza aspettare la scadenza del termine di reclamo contro la sentenza che rigetta l'opposizione. Interrogatorio dell'escusso. Competenza territoriale. Delega all'ufficio nel cui circondario l'amministratore unico dell'escussa ha il domicilio

Texte intégral

Incarto n. 15.2011.101

Lugano 20 dicembre 2011 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 23 novembre 2011 di

RI 1   

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi in via rogatoria il 16 novembre 2011 nei confronti della ricorrente nelle esecuzioni n. __________ e __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano promosse da

PI 1   rappr. dall’__________, __________  

viste le osservazioni 12 dicembre 2011 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con decisioni 27 settembre 2011, il giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla ricorrente ai precetti esecutivi n. __________ e __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, emessi per l’incasso di multe di fr. 300.-- (oltre accessori), rispettivamente di fr. 180.--;

                                         che l’escutente ha presentato le domande di proseguire le esecuzioni in questione il 12 ottobre 2011;

                                         che il 10 novembre 2011, l’UE di Lugano ha affidato all’CO 1 l’incarico rogatorio di pignorare i beni dell’escussa;

                                         che il 16 novembre, l’CO 1 ha emesso i relativi avvisi di pignoramento per il 24 novembre 2011;

                                         che l’amministratore unico dell’escussa, con reclamo (recte: ricorso) del 23 novembre, contesta la tempistica di questi avvisi, rimproverando all’Ufficio di non aver aspettato il termine di 10 giorni per interporre reclamo contro la sentenza di rigetto dell’op­posizione;

                                         che giusta l’art. 90 LEF, il debitore dev’essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima;

                                         che gli avvisi contestati rispettano indubbiamente tale presupposto;

                                         che siccome l’unico rimedio giuridico contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è, dal 1° gennaio 2011, il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), il quale ha carattere straordinario e per legge non preclude né l’efficacia (in tedesco: “Rechtskraft”) né l’esecuzione della decisione impugnata (art. 325 e 336 cpv. 1 lett. a CPC), gli uffici d’esecuzione devono dare seguito alle domande di proseguire l’esecuzione immediatamente (“senza indugio”, art. 89 LEF; cfr. DTF 126 III 479 segg.), fermo restando che l’escusso, se inoltra un reclamo, chiede ed ottiene l’effetto sospensivo (art. 325 CPC), potrà successivamente far sospendere o annullare il pignoramento;

                                         che nel caso concreto, non è quindi necessario verificare se gli avvisi di pignoramento impugnati sono stati emessi durante il termine di reclamo contro le sentenze di rigetto dell’opposizione né se le istanze di proseguimento delle esecuzioni sono state presentate prima della scadenza del medesimo termine;

                                         che la ricorrente contesta inoltre il fatto che il pignoramento possa essere eseguito al domicilio dell’amministratore unico a __________, sostenendo che dovrebbe invece essere effettuato presso la sua sede di Lugano;

                                         che giusta l’art. 4 cpv. 2 LEF, la competenza per il pignoramento appartiene esclusivamente all’ufficio nel cui circondario si trovano i beni da pignorare, sicché se essi sono situati fuori dal foro esecutivo il pignoramento dev’essere eseguito in via rogatoria (art. 89 LEF);

                                         che nella fattispecie non è dato di sapere dove sono situati i beni della società escussa;

                                         che sarà proprio l’interrogatorio del suo amministratore unico (giusta l’art. 91 LEF), in vista del quale sono stati emessi gli avvisi di pignoramento impugnati, a permettere all’UE di Lugano di determinare se esistono e dove si trovano i beni dell’escussa, e ad ordinarne il pignoramento, in via diretta o rogatoria;

                                         che l’interrogatorio dell’escusso spetta sì, in linea di massima, all’ufficio competente nel foro esecutivo;

                                         che tuttavia, nel caso concreto, l’UE di Lugano, in una precedente esecuzione (n. __________), aveva provato, l’11 aprile 2011, ad eseguire il pignoramento presso la sede dell’escussa in via __________ a Lugano, ma, dopo averla inutilmente diffidata due volte (il 18 e il 28 aprile 2011) e fatto intervenire la Polizia cantonale (cfr. rapporto di segnalazione 7 luglio 2011), aveva dovuto risolversi ad affidare l’incarico all’CO 1, stante la reiterata mancata comparizione dell’amministratore unico;

                                         che nelle esecuzioni in esame l’UE di Lugano ha quindi ritenuto inutile convocare nuovamente l’amministratore unico dell’escus­sa e, da subito, ha chiesto l’intervento dell’CO 1;

                                         che invero l’UE di Lugano avrebbe anche potuto esigere dalla Polizia cantonale – la cui competenza si estende all’intero territorio cantonale – di prelevare l’amministratore unico al proprio domicilio di __________ per portarlo a Lugano;

                                         che comunque la scelta dell’UE di Lugano non ha pregiudicato gli interessi legittimi dell’escussa né del suo amministratore unico, il quale ha sempre avuto – e avrebbe tuttora – la facoltà di presentarsi spontaneamente all’UE di Lugano o di concordare un appuntamento presso la sede dell’escussa;

                                         che la censura è pertanto irricevibile;

                                         che infine la ricorrente contesta eventuali spese esecutive riferite all’incarico rogatorio;

                                         che le spese di esecuzione di un pignoramento in via rogatoria sono sostanzialmente identiche a quelle per l’esecuzione di un normale pignoramento;

                                         che in ogni caso, la rogatoria si è in concreto resa necessaria a causa del comportamento gravemente negligente dell’ammini­stratore unico dell’escussa, che avrebbe potuto evitarla dando seguito alle numerose diffide impartitegli;

                                         che le spese – effettive (art. 13 cpv. 1 OTLEF) – connesse ad una richiesta d’intervento della polizia sarebbero certamente state più elevate della tassa per l’allestimento dell’incarico rogatorio (cfr. art. 9 OTLEF);

                                         che il ricorso va pertanto integralmente respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 4, 17, 20a, 89, 90, 91 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – avv. __________, __________;

                                                                   – PI 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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