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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.09.2010 15.2010.99

10 septembre 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·616 mots·~3 min·4

Résumé

Domanda di esecuzione presentata dal patrocinatore del curatore dell'escutente. Accertamento d’ufficio della capacità dell’escutente di procedere in via esecutiva. Capacità civile del curatelato. Consenso dell’autorità tutoria non richiesto

Texte intégral

Incarto n. 15.2010.99

Lugano 10 settembre 2010 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 23 agosto 2010 di

1. RI 1 2. RI 2 entrambi patrocinati dall’ PA 2  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’emissione dei precetti esecutivi n. __________ e __________ notificati loro il 3 agosto 2010 a domanda di

1. PI 2      rappr. dalla sua curatrice PI 3 2. PI 1 entrambi patrocinati dall’ PA 1  

viste le osservazioni 26 agosto 2010 di PI 2 e 31 agosto 2010 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che i ricorrenti ritengono nulle, rispettivamente annullabili le domande di esecuzione presentate dall’avv. PA 1 a nome di PI 2, siccome né la curatrice di PI 2, a favore del quale è stata istituita una curatela mista (di rappresentanza ex art. 391 n. 1 CC e di gestione ex art. 393 n. 2 CC), né l’autorità tutoria avrebbero validamente approvato le domande in questione;

                                         che il ricorso è manifestamente tardivo, dal momento che è stato inoltrato, in data 23 agosto 2010, ben oltre la scadenza del termine di dieci giorni stabilito dall’art. 17 cpv. 2 LEF, termine che nel caso concreto ha iniziato a decorrere al momento della notifica dei precetti esecutivi, ovvero il 3 agosto 2010;

                                         che invero le autorità di esecuzione forzata devono esaminare d’ufficio la capacità dell’escutente di procedere in via esecutiva (corollario dell’esercizio dei diritti civili) mentre l’autorità di vigilanza è tenuta, giusta l’art. 22 LEF, ad accertare d’ufficio la nullità degli emessi a richiesta di un escutente privo dell’esercizio dei diritti civili (cfr. Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 ad art. 67 e, per analogia, n. 13 e 16 ad art. 68c);

                                         che tuttavia l’istituzione di una curatela non influisce sulla capacità civile del curatelato, riservate le disposizioni sull’inabilitazione di cui all’art. 395 CC (art. 417 cpv. 1 CC);

                                         che nel caso concreto non risulta dalla decisione 25 giugno 2010 della Commissione tutoria regionale 5 che l’esercizio dei diritti civili di PI 2 sia stato limitato, sicché i precetti esecutivi presentati (anche) a suo nome non possono essere in alcun caso ritenuti nulli;

                                         che in ogni caso l’avv. PA 1, come peraltro riconosciuto dagli stessi ricorrenti, ha agito a nome di PI 2 in base ad una procura rilasciata il 19 luglio 2010 dalla sua curatrice, procura che non può essere considerata “del tutto generale”, giacché si riferisce esplicitamente alla “pratica civile ed esecutiva contro i signori RI 2 e RI 1”;

                                         che l’art. 421 n. 8 CC, relativo agli atti per cui è necessario il consenso dell’autorità tutoria, non menziona la promozione di un’esecuzione, la quale non è assimilabile ad una “causa” giudiziaria;

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 67 LEF; 391, 393, 417, 421 CC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – avv. PA 2, __________;

                                                                   – avv. PA 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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