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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.07.2010 15.2010.55

5 juillet 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,367 mots·~7 min·3

Résumé

Rivendicazione di beni pignorati. Assegnazione del termine per agire giudizialmente

Texte intégral

Incarto n. 15.2010.55

Lugano 5 luglio 2010 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 aprile 2010 di

RI 1  

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento 12 aprile 2010 di assegnazione di termine per promuovere l’azione di accertamento del proprio diritto nell’ambito della procedura di allestimento di un inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

PI 2  

procedura interessante anche

__________, __________

viste le osservazioni 25 maggio 2010 dell’CO 1, Mendrisio;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da  PI 1 nei confronti di PI 2, il 12 ottobre 2009 l’CO 1 ha pignorato per un credito di fr. 12'583.15 “1 MAICA tagliatrice con laser”. Nell’esecuzione n. __________, sempre promossa da PI 1, il 30 novembre 2009 l’Ufficio ha pignorato per un credito di fr. 12'597.80 “2 stiro tasche MAICA”, “1 MAICA stiro e rov. Colli” e “2 DUERKOPP 211 lineare rasa filo”. Il 17 novembre 2009 rispettivamente il 7 gennaio 2010 la creditrice ha presentato le domande di vendita.

                                     B.      Avendo la debitrice fatto un primo versamento di fr. 3'000.-- per ciascuna esecuzione, il 20 gennaio 2010 l’Ufficio le ha concesso delle dilazioni di pagamento conformemente all’art. 123 LEF.

                                     C.      Il 10 febbraio 2010 la RI 1 ha chiesto l’erezione di un inventario a garanzia delle pigioni scadute dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010 (fr. 160'920.--) e per le pigioni in corso dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010 (fr. 80'460.--).

                                     D.      Il 12 febbraio 2010 l’Ufficio ha allestito il verbale di ritenzione, inventariando vari beni, tra cui anche quanto già pignorato nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e n. __________.

                                     E.      Lo stesso giorno l’Ufficio ha comunicato a PI 1 che la RI 1 ha fatto valere un diritto di ritenzione per fr. 241'880.-- sui beni pignorati, assegnandole un termine di 10 giorni per dichiarare per iscritto se e in quale misura intende contestare la pretesa.

                                     F.      Il 24 febbraio 2010 PI 1 ha comunicato all’Ufficio di contestare le pretese della ricorrente.

                                     G.      Con provvedimento 12 aprile 2010 l’Ufficio ha assegnato a RI 1 un termine di 20 giorni per promuovere contro PI 1 un’azione di accertamento del proprio diritto.

                                     H.      Con ricorso 23 aprile 2010 RI 1 postula, dopo aver sostenuto che PI 1 non avrebbe contestato il suo diritto di pegno manuale ma si sarebbe unicamente lamentata della mancata esecuzione dell’incanto, che il termine per proporre l’azione venga assegnato a PI 1, atteso che il suo diritto di ritenzione avrebbe la precedenza sui diritti vantati da quest’ultima.

                                     I.        Con osservazioni 25 maggio 2010 l’CO 1 ha rilevato che il 9 marzo 2010 PI 2 ha effettuato un versamento tale da poter saldare 9 delle 11 esecuzioni promosse da PI 1, cosicché sarebbero rimaste insolute le sole esecuzioni n. __________ e n. __________. A mente dell’Ufficio nello scritto del 24 febbraio 2010 PI 1 avrebbe espressamente contestato la pretesa della ricorrente. Essendo i beni pignorati e poi inventariati contenuti nell’immobile locato e quindi in possesso esclusivo della debitrice, l’Ufficio ha ritenuto di fissare il termine per promuovere l’azione di accertamento al proprietario dell’immobile conformemente all’art. 107 cpv. 5 LEF.

Considerato

in diritto:

                                     1.      La ricorrente afferma innanzitutto  che PI 1 non avrebbe contestato il suo diritto di pegno manuale, ma si sarebbe unicamente lamentata della mancata esecuzione dell’incanto. A torto, dallo scritto 24 febbraio 2010 risulta infatti che PI 1 ha chiaramente contestato le pretese della ricorrente (“In seguito a ciò contestiamo nel termine stabilito ed in base alla LEF art. 107 par. 3 la pretesa del terzo”).

                                     2.      Gli art. 106 ss. LEF impongono all'organo di esecuzione forzata di dare luogo alla procedura di rivendicazione quando il debitore sostenga che l'oggetto pignorato (o sequestrato in virtù del rimando dell'art. 275 LEF) sia proprietà o pegno di un terzo, oppure quando un terzo rivendichi un diritto di proprietà o di pegno sull'oggetto stesso (cfr. DTF 7B.231/2000 dell'11 ottobre 2000 in re M.F. c. V.F. e L.S.C., cons. 5).

                                     3.      A norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un bene mobile in possesso esclusivo del debitore. Se il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in possesso o compossesso del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che deve essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore contro il terzo (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF). Con “possesso” nel senso degli art. 106 ss. LEF, si intende il potere di disporre della cosa in modo effettivo ed esclusivo (DTF 11 ottobre 2000 cons. 5; DTF 110 III 90 cons. 2a: “die ausschliessliche tatsächliche Verfügung über die Sache”). Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea di principio, indagare se la situazione fattuale è conforme o meno al diritto (DTF 116 III 84 cons. 3). Questioni di diritto possono essere prese in considerazione soltanto se risultano liquide e certe e permettono di risalire in termini affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64): le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore esame da parte del giudice di merito (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 107; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 8a ed., Berna 2008, § 24 n. 33).

                                     4.      Determinante ai fini del giudizio dell’UEF nell’applicazione dell’art. 107 o 108 LEF è la dichiarazione che il debitore, quale “possessore immediato” fornisce in proposito; l’autorità di esecuzione, nell’assegnazione dei ruoli processuali, vi è legata senza dover procedere ad ulteriori verifiche ed accertamenti, segnatamente non è tenuta ad esaminare se la dichiarazione del debitore è esatta, da un punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto. La decisione di applicare l’art. 107 o 108 LEF ha infatti carattere interlocutorio, è fondata sulla semplice verosimiglianza (“Glaubhaftmachung”) dell’esattezza della dichiarazione del debitore-possessore per conto di terzi, e ha l’unico effetto di determinare chi sia la parte convenuta in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito. Momento determinante ai sensi degli art. 107 e 108 LEF per la ripartizione dei ruoli processuali nell’ambito di una lite di rivendicazione è per i beni mobili il possesso al momento del pignoramento.

                            5.         Nel caso in esame i beni mobili rivendicati dalla RI 1 si trovano nei locali locati dalla debitrice, che ne è dunque l’unico possessore. Di conseguenza corretta è stata la decisione dell’CO 1 di assegnare alla stessa un termine di 20 giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto giusta l’art. 107 cpv. 5 LEF.

                                     6.      Da quanto precede discende che il ricorso è respinto.

                                              Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 20a, 107 e 108  LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1.             Il ricorso è respinto.

                                     2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                     3.       Intimazione a:

                                              RI 1, __________;

                                              PI 1, __________;

                                              PI 2, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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