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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.07.2010 15.2010.49

15 juillet 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·503 mots·~3 min·4

Résumé

Stralcio in seguito all'estinzione dell'esecuzione consecutiva al riconoscimento in Svizzera del fallimento decretato all'estero nei confronti della società escussa

Texte intégral

Incarto n. 15.2010.49

Lugano 15 luglio 2010 CJ

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 17 marzo 2010 di

RI 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notifica al ricorrente, avvenuta il 17 marzo 2010, del precetto esecutivo n. __________ emesso nei confronti di

PI 1,)

su richiesta di

PI 1, patrocinata dall’ RA 3, __________

ricordata la sentenza 8 aprile 2010 di questa Camera (inc. 14.2010.14), ora passata in giudicato, con cui il fallimento della ricorrente, decretato il 15 febbraio 2010 dall’__________, è stato riconosciuto in Svizzera;

considerato che l’esecuzione oggetto del ricorso in esame si è quindi estinta al momento dell’apertura del fallimento (secondario) dell’escusso (art. 206 cpv. 1 LEF, per il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP);

rilevato come un mantenimento dell’esecuzione ai sensi dell’art. 199 cpv. 2 LEF limitatamente agli importi già incassati dall’CO 1 sia escluso, dal momento che la decisione 27 aprile 2010 con cui tale Ufficio ha constatato la nullità dell’esecuzione e disposta la trasmissione degli importi pignorati a favore dell’Ufficio fallimenti __________ non è stata contestata né dall’escutente né dall’escussa;

atteso che il ricorso inoltrato da __________ avverso la medesima decisione (inc. 15.2010.61) non è qui rilevante, dal momento che non riguarda l’esecuzione n. __________ bensì l’esecuzione n. __________, con il rilievo che gli interessi di __________ non appaiono comunque per nulla pregiudicati nella procedura esecutiva in esame, giacché essa non era ancora pervenuta allo stadio del pignoramento degli importi che questa società rivendica e in ogni caso la sua estinzione viene ufficialmente accertata con la presente decisione;

ritenuta peraltro esclusa una sospensione del fallimento (secondario) per mancanza di attivo – e quindi pure la continuazione dell’esecuzione giusta l’art. 230 cpv. 4 LEF –, siccome il 7 maggio 2010, l’Ufficio dei fallimenti __________ ha pubblicato la grida ai creditori (FUC 36/2019 del 7 maggio 2010, p. 3625-6);

considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17, 20a, 206 LEF; 24b cpv. 1 LPR; art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.

2.Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. RA 1, __________;

                                         – avv. RA 3, __________;

                                         – avv. RA 2, __________ (per conoscenza);

                                         – Ufficio fallimenti __________, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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