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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.01.2011 15.2010.132

14 janvier 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,238 mots·~6 min·3

Résumé

Comminatoria di fallimento. Aserita responsabilità del procedente per il mancato versamento della prima rata del credito posto in esecuzione

Texte intégral

Incarto n. 15.2010.132

Lugano 14 gennaio 2011 FP/jc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei:  

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 9 dicembre 2010 di

RI 1, __________  

contro  

l’operato dell’CO 1 e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa da

PI 1, __________

viste le osservazioni:

- 29 dicembre 2010 di PI 1;

- 10 gennaio 2011 dell’CO 1;

richiamato il decreto presidenziale del 10 dicembre 2010, con il quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ dell’11/21 giugno 2010 dell’CO 1 la PI 1 ha escusso RI 1 (in seguito: RI 1) per l’incasso della somma di fr. 8'479,10 dovuta a titolo di contributi per la previdenza professionale per gli anni 2009 e 2010;

                                         che al precetto esecutivo RI 1 ha interposto opposizione;

                                         che con scritto 29 ottobre 2010 RI 1 ha comunicato alla procedente il ritiro dell’opposizione sollevata al precetto esecutivo in rassegna e, nel contempo, la richiesta di estinguere il debito mediante un piano di rientro rateizzato, con un primo pagamento di fr. 1'591,45 entro il 12 novembre 2010, un secondo pagamento di fr. 2’000.- entro il 30 novembre 2010, un terzo pagamento di fr. 2’000.- entro il 31 dicembre 2010 e un ultimo pagamento di fr. 3’000.- entro il 31 gennaio 2010;

                                         che nello stesso scritto RI 1 ha pure chiesto alla creditrice, in caso di accettazione della proposta di rateizzazione, di procedere all’annullamento della citazione per l’udienza del 9 novembre 2010 presso la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, incarto n. EF.2010.211;

                                         che il 4 novembre 2010 la PI 1 ha trasmesso alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, copia di tale scritto con cui l’escussa ha ritirato l’opposizione al precetto esecutivo n. __________, chiedendo nel contempo di sospendere la relativa procedura per la quale era stata indetta l’udienza del 9 novembre e di “trascrivere il protocollo”;

                                         che, sempre in data 4 novembre 2010, la creditrice ha comunicato a RI 1 di avere chiesto alla  Pretura la sospensione della procedura e di attendere puntualmente i versamenti rateali indicati, ritenuto che in caso di ritardo nel pagamento, essa avrebbe chiesto la prosecuzione dell’esecuzione;

                                         che il 16 novembre 2010 la PI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, allegando lo scritto 29 ottobre 2010, con il quale RI 1 aveva ritirato l’opposizione al precetto esecutivo;

                                         che in data 16 novembre 2010 l’CO 1 ha emanato la comminatoria di fallimento richiesta, che è poi stata notificata all’escussa il 29 novembre 2010;

                                         che contro tale provvedimento insorge RI 1 con ricorso del 9 dicembre 2010, asserendo di avere in buona fede e su richiesta della procedente, ritirato l’opposizione al precetto esecutivo, di avere chiesto alla controparte un piano di rientro rateizzato del debito, con preghiera di sospendere la procedura pendente presso la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, e puntualizzando di avere in data 5 novembre 2010 chiesto alla escutente l’invio dei bollettini di versamento relativi alle scadenze programmate, reiterando in tale richiesta anche successivamente, senza risultato, ciò che le ha impedito di procedere al versamento della singole rate concordate;

                                         che soltanto il 7 dicembre 2010 la procedente ha inviato i cedolini di versamento, come alla lettera annessa al ricorso;

                                         che con osservazioni del 28 dicembre 2010 la PI 1 - ricordato che il 29 ottobre 2010 l’escussa ha ritirato l’opposizione al relativo precetto esecutivo chiedendo di poter saldare lo scoperto con pagamenti rateali e che con scritto 4 novembre 2010 essa ha acconsentito a tale proposta a condizione che i pagamenti rateali fossero stati eseguiti puntualmente, come indicato nel piano di ammortamento, ritenuto che in caso contrario avrebbe chiesto la prosecuzione della procedura – ha obiettato che la debitrice non ha ancora pagato la prima rata di fr. 1'591.45 dovuta al 12 novembre 2010;

considerato in diritto:

                                         che secondo l’art 88 cpv. 1 LEF se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto esecutivo il creditore può chiederne la continuazione;

                                         che questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto, ritenuto che se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione  giudiziaria o amministrativa e la sua definizione;

                                         che ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di fallimento, l’ufficio gli commina senza indugio il fallimento (art. 159 LEF);

                                         che, nella fattispecie, al precetto esecutivo notificato il 21 giugno 2010, l’escussa ha sollevato opposizione, che essa ha però ritirato il 29 ottobre 2010 (circostanza del resto ammessa senza riserve nel ricorso), motivo per cui la procedente poteva richiedere la prosecuzione dell’esecuzione ex art. 88 cpv. 1, tale ritiro avendo reso il precetto esecutivo “rechstkräftig” (cfr. ScKG II-lebrecht, n. 6 ad art. 88 ), e l’CO 1, a sua volta, poteva emanare la comminatoria di fallimento ex art. 159 LEF, la debitrice essendo una società anonima iscritta a registro di commercio (art.39 cpv. 1 n. 8 LEF);

                                         che sotto questo profilo l’CO 1 ha perciò agito conformemente al diritto,

                                         che l’obiezione della ricorrente, secondo cui il mancato pagamento della prima rata contemplato nella proposta di rateizzazione – preceduta, non lo si scordi, dal ritiro dell’opposizione al precetto esecutivo - è attribuibile alla stessa procedente per non avere quest’ultima messo a disposizione della debitrice la polizza di versamento per la prima – e per le successive rate – non è di alcun giovamento,

                                         che per tacere del fatto che essa non ha fornito alcuna prova attestante i pretesi e ripetuti solleciti che avrebbe indirizzato alla controparte per ottenere l’invio delle polizze di versamento, la polizza menzionata nel ricorso riferendosi alla richiesta di pagamento dell’intera somma, oltre interessi e spese, di cui al conteggio del 7 dicembre 2010, l’esposto ricorsuale, come correttamente rilevato dall’CO 1 nelle sue osservazioni, riguarda il merito del contenzioso, e sfugge perciò con ogni evidenza al potere cognitivo dell’autorità esecutiva, abilitata unicamente a vagliare se la procedente dispone di un titolo per chiedere la prosecuzione dell’esecuzione, ossia nel caso specifico di un precetto esecutivo libero da opposizione;

                                         che del resto, così come proposto il ricorso sfiora il preteso, poiché la ricorrente, che non è certo una sprovveduta, avrebbe potuto essa stessa compilare una polizza di versamento (dei cui dati non poteva non essere al corrente) o comunque procedere altrimenti per rispettare le scadenze, per tacere del fatto che essa non ha pagato un solo franco, almeno stando agli atti, nemmeno una volta ricevuta la polizza di versamento unitamente al conteggio del 7 dicembre 2010,

                                         che il ricorso va perciò disatteso, siccome manifestamente infondato;

                                         che non si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:

                                         __________,

                                         __________ __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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