Incarto n. 15.2009.69
Lugano 10 luglio 2009 FP/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso/istanza di restituzione in intero 18 giugno 2009 di
1. RI 1 2. RI 2 (patrocinati da PA 1 )
contro
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera nell’ambito dell’esecuzione n.257389 promossa nei confronti di Tuttocase Sagl da
PI 1 patrocinato da PA 2
richiamata l’ordinanza presidenziale 24 giugno 2009 di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso;
viste le osservazioni 2 luglio 2009 di PI 1 e 6 luglio 2009 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera,
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda di esecuzione 19 maggio 2009 PI 1, tramite il suo legale, ha chiesto all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera l’emanazione di un precetto esecutivo per la somma di fr. 132'720.20 oltre accessori nei confronti della società RI 1, “__________, __________, Socio e presidente della gerenza, __________ S__________”. Il 22 maggio 2009 l’Ufficio ha quindi spedito il precetto esecutivo n. __________ all’indirizzo menzionato, che l’Ufficio postale ha notificato a __________ S__________ il 26 maggio 2009, senza che questi solle- vasse opposizione. Il 16 giugno 2009 PI 1 ha quindi chiesto allo stesso Ufficio la prosecuzione dell’esecuzione.
B. Con allegato datato giugno 2009 RI 1 e RI 2, socia gerente della società, chiedono la restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per interporre opposizione al summenzionato precetto esecutivo. Essi allegano che lo scorso 17 giugno 2009 __________ R__________, marito di RI 2, ha chiesto all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera una attestazione sullo stato esecutivo della RI 1, che intendeva esibire all’ufficio dei permessi in funzione dell’autorizzazione alla riapertura definitiva del M__________ __________ gestito, per l’appunto, dalla RI 1. Con sorpresa questi è venuto a conoscenza dell’esistenza di numerose esecuzioni nei confronti della RI 1, benché l’altro socio-gerente della società, __________ S__________, avesse sempre negato l’esistenza di procedura esecutive. Premesso che lo scorso 26 maggio 2009 è stato notificato dalla Posta alla RI 1, verosimilmente nella persona di __________ S__________, il precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare da PI 1 per la non indifferente somma di fr. 132'720.20 e che dall’attestazione sullo stato esecutivo della RI 1 non risulta che al precetto esecutivo in rassegna sia stata interposta opposizione e ritenuto ciò sconcertante, specie se si considera che si tratta di una fattispecie che non riguarda la società, ma __________ S__________ in persona, gli insorgenti asseverano che RI 2 sarebbe entrata con un altro socio nella compagine societaria della RI 1 e che in quell’epoca, per controllare l’andamento, essi hanno dato formali istruzioni all’ufficio postale di __________ di recapitare tutta la corrispondenza relativa alla RI 1 presso RI 2 al suo indirizzo di __________. Sennonché, proseguono RI 1 e RI 2, l’avviso relativo alla procedura esecutiva promossa da Michele Benzoni non è mai pervenuta al richiesto indirizzo, ma verosimilmente è stato invece recapitato e intimato impropriamente e indebitamente a __________ S__________. Questo errore di notifica della posta, forse tratta in inganno dal S__________ stesso - essi rilevano - ha così ostacolato la debitrice nei suoi diritti, segnatamente in quello di fare opposizione al precetto esecutivo. Da qui la richiesta di restituzione del termine per potere formalizzare l’opposizione nei confronti dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di __________, dato che con le istruzioni allora date alla posta dalla RI 1, il precetto esecutivo doveva essere avvisato al recapito di __________ presso la socia gerente RI 2; il fatto che lo stesso precetto esecutivo sia stato ritirato da __________ S__________, pure socio gerente e finanche presidente della società, è irrilevante, dato che le istruzioni sul recapito relativo alla corrispondenza della RI 1 miravano proprio a impedire a S__________ di ritirare la corrispondenza societaria personalmente e a pregiudizio degli interessi della società medesima. Del resto, rilevano altresì RI 1 e RI 2, già il 18 marzo 2009 era stata chiesta la convocazione dell’assemblea straordinaria della società proprio e anche per formalizzare il trasferimento agli effetti del registro di commercio del recapito da __________ a __________; a questa convocazione S__________ non ha però dato seguito con pretesti dettati verosimilmente da considerazioni dovute all’aspettativa, poi avveratasi, della contestata esecuzione in esame.
C. Con separato scritto di stessa data (18 giugno 2009) indirizzato, oltre che all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, anche all’ufficio postale di __________, RI 2, ripercorsa la fattispecie con le stesse motivazioni, ha chiesto la notifica di un nuovo precetto esecutivo alla RI 1 presso il recapito di __________ in deroga a quello desumibile dall’iscrizione a Registro di Commercio, in modo da restituire alla debitrice il termine per potere fare opposizione, per infine concludere, cautelativamente, che lo stesso scritto vale come opposizione. Il 20 giugno 2009 il legale di RI 1 e RI 2 ha inviato ai medesimi destinatari il decreto supercautelare del Pretore di __________ del 19 giugno 2009, con il quale questi ha revocato con effetto immediato e fino a nuovo avviso i poteri di gestione e di rappresentanza del gerente-presidente della RI 1 __________ S__________, con conseguente revoca immediata del suo diritto di firma e con conseguente trasferimento dei poteri di rappresentanza alla socia gerente RI 2.
D. Con osservazioni del 2 luglio 2009 PI 1 chiede la reiezione del ricorso, rispettivamente della domanda di restituzione in intero dei termini, ritenendo che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera abbia agito correttamente inviando per l’intimazione il precetto esecutivo al recapito indicato dal creditore nella domanda di esecuzione, ovvero a __________ S__________, allora socio gerente e presidente della società. Alla medesima conclusione è giunto l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera nelle sue osservazioni del 6 luglio 2009.
considerando
in diritto:
1. L’istanza in esame, benché fondata sull’art. 33 cpv. 4 LEF che regola la restituzione dei termini, costituisce in realtà un ricorso contro la notifica del precetto esecutivo, di cui l’escussa e la pretesa sua rappresentante affermano di avere avuto cono- cenza successivamente alla data indicata nel registro delle esecuzioni e nel precetto esecutivo medesimo a causa del fatto che lo stesso sarebbe stato impropriamente spedito e intimato a un recapito - e, quindi, a un organo - non più attuale, dato che i ricorrenti pretendono di avere già da tempo dato formali istru- zioni all’ufficio postale di __________ di volere recapitare la corrispondenza di RI 1 in Via __________ a __________ (ossia dove risiede __________).
a) Se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime e, segnatamente, per una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o un associazione iscritta nel registro di commercio, a qualunque membro dell’amministra- zione o delle direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF).
b) Nella fattispecie l’ufficio di esecuzione e fallimenti ha compilato il precetto esecutivo a carico di RI 1 sulla base delle indicazioni fornite dal creditore nella domanda di esecuzione del 19 maggio 2009, ossia indicando come persona destinataria della ricezione del precetto esecutivo __________ S__________, socio e presidente della gerenza della stessa società, con recapito in via __________, __________, sede della ditta (cfr. estratto del registro di commercio). Procedendo in questo modo, l’Ufficio ha senz’altro agito correttamente, poiché a quel momento __________ S__________ risultava ancora a tutti gli effetti iscritto a registro di commercio come organo della società escussa, ossia come socio gerente e presidente della gerenza della RI 1, ancorché con firma collettiva a due unitamente a RI 2 (cfr. estratto del registro di commercio). Del resto, per ammissione degli stessi ricorrenti, __________ S__________ è stato provvisionalmente privato dei poteri di gestione e di rappresentanza della società soltanto con decreto supercautelare del 19 giugno 2009 del Pretore del Distretto di Rivera; il che sta a significare che fino a quel momento il soggetto era legittimo rappresentante a tutti gli effetti della società. Nulla impediva perciò al funzionario postale preposto alla consegna del precetto esecutivo notificare il medesimo a __________ S__________ presso la sede della società, così come indicato nel precetto stesso in conformità con l’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF.
Stanti le chiare e corrette indicazioni contenute nell’atto esecutivo, ove come persona abilitata a ricevere il precetto esecutivo figurava una determinata persona (__________ S__________, organo della ditta) e un determinato indirizzo (quello ove la società ha la sua sede sociale ufficiale), si rileva priva di pregio l’obiezione dei ricorrenti, secondo cui lo stesso precetto andava invece consegnato al recapito (via __________, __________) indicato nell’ordine di rispedizione/cambiamento di indirizzo compilato – peraltro da chi non è dato da sapere, il relativo formulario presentando una firma illeggibile - il 17 marzo 2009 all’attenzione dell’ufficio postale di __________-__________. Un’iniziativa del genere - volta in buona sostanza a esautorare __________ S__________ dalle sue funzioni di organo della società, trasferendo di fatto con una decisione unilaterale la sede e i poteri di rappresentanza della RI 1 presso il domicilio privato di RI 2, benché per vincolare la ditta occorresse allora la firma collettiva dei due antagonisti (v. estratto del registro di commercio) - non poteva di certo impedire la consegna del precetto esecutivo alla sede ufficiale della ditta e al suo gerente/presidente, la cui legittimazione a ritirare l’atto esecutivo non è sicuramente venuta meno per il solo fatto che un altro organo, per litigi interni, ha pensato di fatto di autoproclamarsi socia e gerente esclusiva della società, iniziativa questa, concretizzatasi, almeno pro tempore, solo con il decreto supercautelare del 19 giugno 2009. Il 26 maggio 2009, giorno della notifica del precetto esecutivo, __________ S__________ era però, lo si ripete, ancora pienamente in funzione.
c) Ne discende che nella misura in cui i ricorrenti impugnano la notifica del precetto esecutivo, il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato.
2. Dato quanto precede, ossia riconosciuto il corretto operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, non vi è spazio per vagliare il ricorso come istanza di restituzione in intero ex art. 33 cpv. 4 LEF, secondo cui chi è impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine, ritenuto che egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l‘autorità l’atto omesso. Di fronte alla circostanza che __________ S__________ era legittimato a ritirare il precetto esecutivo, non vi era alcuno impedimento – peraltro nemmeno i ricorrenti lo pretendono – affinché questi sollevasse opposizione entro il termine di dieci giorni di cui all’art. 74 cpv. 1 LEF, che ha iniziato a decorrere il giorno seguente alla consegna del precetto esecutivo, avvenuta il 26 maggio 2009. Proposta impropria- mente, l’istanza di restituzione dei termini ex art. 33 cpv. 4 LEF va perciò dichiarata inammissibile.
3. Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza di restituzione del termine di opposizione è inammissibile.
3. Intimazione a: - __________, __________
- __________, __________
Comunicazione dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera per il tramite dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.