Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.07.2009 15.2009.64

7 juillet 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·668 mots·~3 min·4

Résumé

Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa

Texte intégral

Incarto n. 15.2009.64

Lugano 7 luglio 2009 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 18 giugno 2009 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso

PI 1, __________  

nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che dall’escusso di

PI 2, __________

nelle varie esecuzioni dell’IS 1 promosse contro l’escusso da

PI 3   (rappresentata dalla PI 3, __________, __________)

es. n. __________, __________, __________ PI 4   es. n. __________, __________ PI 5  (rappr. dalRA 1, __________) es.n. __________, __________, __________ PI 6   (rappr. dal RA 1 ) es. n. __________, __________  PI 7   (patrocinato dall’  PA 1 ) es. n. __________ PI 8   es. n. __________

PI 9   (rappresentata da __________ __________, __________) es. n. __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A.      Nell’ambito delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di PI 1, il 16 gennaio 2009 l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di PI 1 e della madre PI 2. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione la quota di comproprietà di ½ della PPP n. __________ in territorio del Comune di __________.

                                              Nel verbale di pignoramento l’Ufficio precisato che la PPP n. __________ è gravata da ipoteche per complessivi fr. 200'000.--. Nello stesso ha indicato in fr. 1.-- il valore di stima dell’interessenza pignorata.

                                     B.      Avendo dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 16 aprile 2009 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 6 maggio 2009. All’udienza, alla quale  era presente solo un creditore, nessuna conciliazione è stata raggiunta. Dal relativo verbale risulta che la comunista PI 2 sarebbe deceduta.

                                     C.      Il 7 maggio 2009 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

                                     D.      Il 18 giugno 2009, l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.

Considerato

in diritto

                                     1.      Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta da lui e dalla madre signora PI 2.

                                     2.      Dall’atto di morte di data 25 giugno 2009 richiesto da questa Camera al competente ufficio circondariale dello stato civile emerge che PI 2 è decessa il __________ gennaio 2009.

                                            In considerazione di questa circostanza l’incarto viene retrocesso all’IS 1 affinché proceda ad accertare gli eredi di PI 2, atteso che nell’ipotesi in cui PI 1 risultasse essere l’unico erede della defunta, il pignoramento della sua interessenza nell’eredità decadrebbe divenendo l’escusso il solo proprietario dei beni appartenuti in precedenza alla comunione ereditaria.

                                     3.      L’istanza è pertanto respinta.

            Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

                                      1.      L’istanza è respinta.

                                      2.      Gli atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza.

                                     3.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                     4.      Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

15.2009.64 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.07.2009 15.2009.64 — Swissrulings