Incarto n. 15.2009.63
Lugano 12 agosto 2009 EC/fp/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Roggero-Will ed Epiney Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 maggio 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 (tutti patrocinati dall’ PA 1 )
in tema di elenco degli oneri;
viste le osservazioni:
- 8 giugno 2009 dello PI 2, della PI 1, degli PI 4 e dell’ __________. PI 3;
- 16 giugno 2009 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 30 aprile 2009 l’CO 1 ha allestito gli elenchi oneri riferiti alle particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________, n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________, dandone comunicazione il 6 maggio 2009 a RI 1 tramite invio postale raccomandato.
Sub B Altri oneri pignoramenti a pagina 5 rispettivamente 6 degli elenchi oneri l’Ufficio ha iscritto quale credito a favore dell’esecuzione n. __________ l’importo di fr. 122'203.90.
B. Con ricorso 25 maggio 2009 RI 1 ha chiesto di stralciare dagli elenchi degli oneri il credito di fr. 122'203.90 di cui all’esecuzione n. __________ perché il rappresentante dei creditori avrebbe espresso l’accordo ad essere tacitato con il versamento di fr. 35'000.--, ciò che avvenne il 30 dicembre 2008.
C. Con osservazioni 8 giugno 2009 PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 hanno chiesto la reiezione del gravame, contestandone la tempestività perché la ricorrente avrebbe presentato il ricorso solo il 25 maggio 2009 quando ella avrebbe ricevuto gli elenchi oneri, trasmessi il 6 maggio 2009, il 7 maggio successivo.
Gli osservanti rilevano che nel 2008 RI 1 ha venduto a trattative private la particella n. __________ RFD di __________, fondo pure pignorato nell’esecuzione n. __________. Allo scopo di ottenere la cancellazione del pignoramento, per permetterne la vendita, le parti avrebbero concordato il versamento a favore dei creditori di fr. 35'000.--. Come emerge dallo scritto del 9 dicembre 2008 il pignoramento degli altri fondi doveva invece essere mantenuto, non essendo stato concordato di liquidare la pretesa degli osservanti con quel versamento.
In via subordinata gli osservanti ammettono comunque che dalla somma indicata negli elenchi oneri venga dedotto l’acconto di fr. 35'000.--.
D. Con osservazioni 16 giugno 2009 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame perché i problemi sollevati dalla ricorrente concernono questioni di merito. Quo alla tempestività del ricorso, l’Ufficio evidenzia che, come emerge dall’estratto Track & Trace, la ricorrente avrebbe ritirato la raccomandata contenente gli elenchi oneri il 15 maggio 2009 e di conseguenza il ricorso risulterebbe tempestivo.
Considerato
in diritto:
1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro 10 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento dell’ufficio di esecuzione che intende contestare. Nel caso concreto, RI 1 ha interposto ricorso il 25 maggio 2009 (data del timbro postale) contro la notificazione degli elenchi oneri intimati all’appellante mercoledì 6 maggio 2009 e da essa ritirata venerdì 15 maggio 2009, come risulta dall’informazione “Track & Trace” contenuta negli atti dell’Ufficio. Di conseguenza, l’atto ricorsuale è tempestivo.
2. Per l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2 LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF).
Se la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 28 n. 39, p. 236/237).
L’art. 39 cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione, l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle formalità dell’art. 106 LEF (cfr. DTF 112 III 111).
3. L’Ufficio ha iscritto negli elenchi oneri sub B Altri oneri pignoramenti a favore dell’esecuzione n. __________ l’importo complessivo di fr. 122'203.90 per capitale e interessi. Brigitte Frigo contesta il credito iscritto a favore della PI 1, dello PI 2, __________. PA 1 e degli PI 4, in quanto il rappresentante dei creditori avrebbe espresso l’accordo ad essere tacitato con il versamento di fr. 35'000.--, importo versato il 30 dicembre 2008. A prescindere dal fatto che dalla documentazione agli atti, segnatamente dallo scritto del 9 dicembre 2008 __________. PA 1, non emerge quanto preteso dalla debitrice, ossia la rinuncia dei creditori ad ogni pretesa con il versamento dell’importo di fr. 35'000.--, questa contestazione riguarda l’esistenza, subordinatamente il quantum del credito notificato: pertanto il ricorso si rivela senza fondamento, atteso che una siffatta contestazione doveva essere proposta presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF.
4. Con le osservazioni la PI 1, lo PI 2, __________. PI 3 e gli PI 4 hanno rilevato di ammettere, in via subordinata, che dalla somma indicata negli elenchi oneri venga dedotto l’acconto di fr. 35'000.-- già ricevuto. Con la riduzione prospettata negli elenchi oneri, in luogo dell’importo di fr. 122'203.90 iscritto dall’Ufficio, figurerebbe in riferimento all’esecuzione n. __________ un credito di fr. 87'203.90, somma che grossomodo corrisponde a quanto insinuato dai creditori il 14 aprile 2009, ossia “fr. 43'452.10 oltre interessi al 5% su fr. 78'452.10 dal 1° gennaio 1998 al 7 gennaio 2009 e su fr. 43'452.10 dall’8 gennaio 2009 al 9 giugno 2009”. È di tutta evidenza che, a prescindere dalla fondatezza del gravame, si terrà conto di questa parziale acquiescenza dei creditori, ordinando una corrispondente rettifica dagli elenchi oneri.
5. Da quanto precede discende che il ricorso è respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 LEF; 107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e 2 LEF; 37 cpv. 2 e 39 cpv. 1 RFF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Sub B Altri oneri pignoramenti degli elenchi oneri relativi alle particelle n. __________ e n. __________ di __________, n. __________ di __________ e n. __________ di __________, a favore dell’esecuzione n. __________ in luogo dell’importo di fr. 122'203.90 viene iscritto l’importo di fr. 87'203.90.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Intimazione a:
- RI 1, __________;
- __________ PI 3, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.