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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.02.2009 15.2009.6

5 février 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·964 mots·~5 min·3

Résumé

Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa. Retrocessione incarto all'Ufficio per ulteriori accertamenti

Texte intégral

Incarto n. 15.2009.6

Lugano 5 febbraio 2009 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 19 gennaio 2009 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso

ES 1, __________

nell’eredità indivisa ed in comunione composta di

ES 1, __________ PI 1, __________ PI 2, __________ PI 3, __________ PI 4, __________

nelle varie esecuzioni dell’IS 1 promosse contro  l’escusso da

PI 5 es. n. __________ PI 6 patrocinata da: PA 1 es. n. __________ PI 7 rappr. da: RA 1 es. n. __________ PI 8 rappr. da: RA 2 es. n. __________ PI 8, __________ rappr da: PI 9 es. n. __________ PI 8, __________ rappr. da: __________ es. n. __________ PI 10 es. n. __________ PI 8, __________ rappr. da: PI 11 es. n. __________ PI 12 a rappr. da: PI 11, __________ es. n. __________ PI 13 rappr. da: RA 3 es. n. __________ __________, __________ es. n. __________ __________, __________ es. n. __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Nelle varie procedure esecutive promosse nei confronti di ES 1, l’IS 1 ha tra l’altro pignorato i diritti spettanti all’escusso nell’eredità indivisa ed in comunione composta, oltre che dall’escusso, di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4.

                                              L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione la particella n. __________ RFD di __________ e la particella n. __________ RFD di __________.

                                     B.      Avendo dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 25 agosto 2008 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 1° ottobre 2008. All’udienza, alla quale nessuno era presente, nessuna conciliazione è stata raggiunta.

                                              Il 1° ottobre 2008 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC).

                                     C.      Il 19 gennaio 2009 l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a ES 1 nell’eredità indivisa, indicando il valore della quota pignorata in fr. 1.-- e preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Dai verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di ES 1, PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4.

2.             Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’Ufficio convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC, RS 281.41), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

                                     3.      La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

4.             Nel caso di specie l’Ufficio, unicamente in occasione della presentazione dell’istanza del 19 gennaio 2009, ha attribuito un valore di fr. 1.-- alla quota ereditaria spettante all’escusso. L’ufficio ha fatto questo senza aver dapprima stabilito la quota parte di ES 1 nell’eredità indivisa e senza neppure averne stimato il valore. A tal fine l’Ufficio ha omesso in particolare di stabile il valore dei due fondi di proprietà della comunione ereditaria e l’ammontare degli oneri ipotecari effettivi gravanti la particella n. __________ RFD di __________, atteso che l’indicazione di “fr. 1558500.00” contenuta nei verbali di pignoramento risulta manifestamente errata in considerazione della circostanza che tale fondo è gravato da sole tre cartelle ipotecarie di un valore nominale di complessivi fr. 60'000.--.

                                            Per questo motivo l’incarto viene retrocesso all’IS 1 affinché proceda a correggere di conseguenza i verbali di pignoramento, cerchi di stabilire la quota dell’escusso nella comunione indivisa ed il suo valore.

L’Ufficio dovrà nuovamente convocare gli interessati ad un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro, in caso di non riuscita della conciliazione, la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). Al più tardi in quest’ultima comunicazione l’Ufficio dovrà indicare a tutti gli interessati la quota di partecipazione dell’escusso nell’eredità indivisa ed il valore alla stessa attribuito, nel caso in cui lo stesso Ufficio abbia potuto determinare questo dato almeno approssimativamente.

                                     5.      L’istanza è pertanto respinta.

            Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

                                      1.      L’istanza è respinta.

                                      2.       Gli atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al considerando 4 di questa sentenza.

                                     3.       Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                     4.      Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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