Incarto n. 15.2009.26
Lugano 23 marzo 2009 FP/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 marzo 2009 di
RI 1
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’avviso di pignoramento del 3 marzo 2009 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1, __________ (rappresentato dal Tribunale d’appello, servizio incassi, Lugano)
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 12 agosto 2008 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, lo PI 1, tramite il servizio incassi del RA 1, ha escusso RI 1 per la somma di fr. 500.- oltre che per fr. 30.- quale spesa del precetto e fr. 5.per tassa di incasso, indicando quale titolo di credito:”Tasse di giudizio, spese e oneri come a sentenza 26.3.2008, inc. n. 90.2007.147 del Tribunale cantonale amministrativo del Tribunale d’appello”;
che, interposta opposizione da parte del debitore, con istanza del 3 novembre 2009 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al giudice di pace;
che con sentenza del 25 novembre 2008, il giudice di pace del circolo di Sonvico ha accolto l’istanza, respingendo pertanto in via definitiva, ossia per fr. 500.e per fr. 30.-, l’opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo in rassegna e ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 80.-;
che il 26 gennaio 2009 il procedente ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione allegando la citata sentenza, con l’attestazione del suo passaggio in giudicato;
che il 3 marzo 2009 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha comunicato a RI 1 l’avviso di pignoramento per un credito complessivo di fr. 633.-, che sarebbe stato eseguito al suo domicilio il pomeriggio del 31 marzo 2009;
che con ricorso dell’8 marzo 2009 RI 1 impugna tale provvedimento, sostenendo di essersi opposto a una procedura di conciliazione davanti al giudice di pace in quanto questi non era competente per giudicare sul “mancato ripristino di terreno allo stato originale dopo profondi scavi illegali” e rilevando che spetta all’autorità cantonale incompetente trasmettere d’ufficio gli atti a quella competente:
che l’escusso asserisce altresì che non si è dato seguito a una sua giustificata e motivata richiesta fatta il 22 ottobre 2007 al Tribunale cantonale amministrativo, ciò che ha comportato la continuazione dell’”utilizzo illegale con posteggi del terreno confinante a causa del mancato ripristino allo stato originale”, per concludere che i fatti dimostrano pertanto che le sue osservazioni/obiezioni allo stesso Tribunale cantonale ammini- strativo erano giustificate e che la contestazione che ha compor- tato l’addebito di spese di fr. 500.- “corrispondeva alla realtà”;
che se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, come nella fattispecie, l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione ex art. 88 cpv. 1 e 2 LEF, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF);
che il debitore, nondimeno, deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima, con richiamo delle disposizioni dell’art. 91 LEF (art. 90 LEF);
che nella fattispecie, ricevuta la domanda di proseguimento dell’esecuzione sulla base della sentenza 25 novembre 2008, passata in giudicato, con la quale il giudice di pace del circolo di Sonvico ha rigettato in via definitiva l’opposizione sollevata dall’escusso al precetto esecutivo fattogli intimare per la riscossione della tassa di giustizia di fr. 500.- relativa alla decisione 23 marzo 2008 del Tribunale cantonale amministrativo pronunciata nei suoi confronti, a sua volta pure passata in giudicato (art. 80 LEF), l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha comunicato con almeno tre settimane di anticipo allo stesso escusso il giorno in cui si sarebbe proceduto al pignoramento, richiamando altresì l’art. 91 LEF, così come stabilito dall’art. 90 LEF in previsione della messa in atto del provvedimento (pignoramento) previsto dall’art. 89 LEF;
che agendo nel modo descritto l’Ufficio ha perciò operato correttamente, il creditore disponendo di un titolo (la sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione passata in giudicato; cfr. SchKG- lebrecht, art. 88 N. 14), che non poteva che comportare la prosecuzione del procedimento esecutivo in rassegna (art. 88-90 LEF);
che, del resto, i motivi addotti dal ricorrente a sostengo del gravame e volti a rimettere in discussione sia la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, sfociata con l’addebito a suo carico della tassa di giustizia di fr. 500.-, sia l’operato del giudice di pace, nella misura in cui questi si sarebbe adoperato per un tentativo di conciliazione tra le parti, benché fosse incompetente per giudicare sul “mancato ripristino di terreno allo stato originale dopo profondi scavi illegali”, si rivelano impropri;
che compito del giudice di pace non era di stabilire chi avesse ragione sul merito della vertenza già discussa davanti al Tribunale cantonale amministrativo e, quindi, di interrogarsi se se egli fosse competente a prendere una decisione al riguardo, incombendogli invece solo di decidere se la richiesta dello Stato di procedere alla riscossione della citata tassa di giustizia fosse sorretta da un valido titolo per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione sollevata dal ricorrente al precetto esecutivo intimatogli per questo scopo, quesito al quale – come visto - ha risposto affermativamente sulla base del dispositivo della sentenza del 26 marzo 2008 dello stesso Tribunale cantonale amministrativo, passato in giudicato (e, quindi, non più sindacabile in quella specifica procedura), che ha condannato l’escusso pagare la somma di fr. 500.- a titolo di tassa di giustizia a seguito della sua soccombenza davanti a quella autorità;
che ne consegue la reiezione del ricorso, senza prelevamento di spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e senza assegnazione di indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- __________;
- __________
Comunicazione all’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.