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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.12.2009 15.2009.139

18 décembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,006 mots·~5 min·4

Résumé

Ricorso contro l'avviso di pignoramento. Censure infondate in quanto rivolte ad altri procedimenti esecutivi

Texte intégral

Incarto n. 15.2009.139

Lugano 18 dicembre 2009 FP/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques  

statuendo sul ricorso 11 dicembre 2009 di

RI 1  

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di  __________, e meglio contro l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa dal

                                         PI 1

                                         (rappresentato dall’ __________)

-   viste le osservazioni 17 dicembre 2009 dell’Ufficio di esecuzione di __________;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con sentenza del 29 maggio 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, accogliendo l’istanza 2 aprile 2009 del PI 1, ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificatogli il 29 settembre 2008 per il pagamento di fr. 2'120.80 oltre accessori e spese a titolo di imposta comunale 2000 più interessi aggiornati al10 settembre 2008 e tassa di diffida (EF.2009.964);

                                         che contro tale sentenza RI 1 è insorto con ricorso per cassazione civile dell’8 giugno 2009, che la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello ha però stralciato dai ruoli per mancato pagamento dell’anticipo con decreto del 13 luglio successivo (inc. n. 16.2009.54);

                                         che in data 6 ottobre 2009 il PI 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di __________ la prosecuzione dell’esecuzione;

                                         che il 9 novembre 2009 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha emanato nei confronti dell’escusso l’avviso di pignoramento per il giorno 14 dicembre 2009 mattino;

                                         che contro tale atto insorge RI 1 con ricorso dell’11 dicembre 2009, chiedendosi come mai il RA 1 abbia potuto rifare un procedimento che lo vedeva sconfitto, dato che il 4 dicembre 2006 egli aveva vinto una causa davanti al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, riguardo una tassazione del 2000, mai arrivata perché egli era assente all’estero, ma spedita poi in forma di precetto esecutivo qualche anno dopo a suo padre (precetto esecutivo n. 1154717);

                                         che di fronte a una situazione del genere, conclude il ricorrente, bisogna confermare tale verdetto, informando l’Ufficio di esecuzione di __________, che nel frattempo gli ha mandato un avviso di pignoramento, di questo spiacevole inconveniente;

                                         che con osservazioni del 17 dicembre 2009 l’Ufficio di esecuzione di __________ chiede la reiezione del ricorso, ritenendo di avere agito correttamente nel proseguire l’esecuzione a carico dell’escusso, le cui eccezioni riguardano altre procedura esecutive;

                                         che del resto, rileva l’ufficio, il ricorso è superato dal fatto che nel frattempo il pignoramento – sfociato in un attestato di carenza beni - è stato seguito (v. verbale di pignoramento del 14 dicembre 2009);

                                         che ci si può anzitutto interrogare se inoltrando il gravame l’11 dicembre 2009 a fronte di un avviso di pignoramento apparentemente spedito il 9 novembre 2009 (per posta semplice), il ricorrente abbia rispettato il termine utile di dieci giorni per ricorrere (art. 17 cpv. 2 LEF);

                                         che non essendo però dato da sapere quando il soggetto ha ricevuto l’avviso, inviato come visto per posta semplice, la questione può essere lasciata indecisa, ritenuto in ogni modo che il ricorso è comunque votato all’insuccesso per le considerazioni che seguono;

                                         che nella misura in cui il ricorrente richiama la sentenza emanata il 4 dicembre 2006 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 (inc. EF.2006.3060), il ricorso si rileva privo di pregio, dal momento che quel procedimento si riferisce alla procedura promossa dal PI 1 nell’esecuzione n. __________, mentre che il presente contenzioso riguarda la vertenza, promossa dallo stesso PI 1, nell’esecuzione n. __________;

                                         che il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui il ricorrente si duole della procedura esecutiva avviata dal PI 1 nei confronti di suo padre (RI 1, nato nel 1923) mentre egli si trovava all’estero (precetto esecutivo n. __________ del 14 marzo 2006), dato che anche in questo caso tale richiamo si riferisce a un atto esecutivo diverso da quello che ha originato l’impugnato avviso di pignoramento;

                                         che, nella fattispecie, l’Ufficio di esecuzione di __________ ha invece emesso l’avviso di pignoramento – del resto poi eseguito – nell’ambito di un’altra procedura esecutiva promossa dal PI 1, ancorché sulla base dello stesso credito, ovvero con riferimento al precetto esecutivo n. __________, alla sentenza 29 maggio 2009 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con la quale egli ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso allo stesso precetto esecutivo (EF.2009.964) e al decreto del 13 luglio 2009, con il quale la Corte di cassazione civile del Tribunale d’appello ha stralciato dai ruoli per mancato pagamento dell’anticipo il ricorso per cassazione civile proposto dallo stesso escusso contro la sentenza pretorile (inc. n. 16.2009.54);

                                         che, in definitiva, emanando il citato provvedimento l’Ufficio di esecuzione di __________ ha pertanto agito correttamente (cfr. art. 89 LEF);

                                         che ne consegue perciò la reiezione del ricorso;

                                         che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF;

                                         che in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario;

                                         che nell’ipotesi – in concreto realizzatasi – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può derivare pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cometta,  Commentario LPR, n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9), per cui il ricorso in esame non è stato notificato al creditore, al quale è nemmeno necessario intimare la presente sentenza;

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a __________;

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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