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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.12.2009 15.2009.127

7 décembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,560 mots·~8 min·2

Résumé

Fallimento. Responsabilità dei creditori per le tasse e le spese scoperte

Texte intégral

Incarto n. 15.2009.127 15.2009.128 15.2009.129

Lugano 7 dicembre 2009 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sui ricorsi 9 novembre 2009 di

RI 1  (inc. 15.2009.127) patrocinata da:   PA 1    __________, __________ (inc. 15.2009.128)   __________, __________ (inc. 15.2009.129) entrambi patrocinati dall’avv. __________, __________

  contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 28 ottobre 2009 con cui ha chiesto ai ricorrenti di pagare un residuo di spese nella procedura di fallimento aperta nei confronti di

PI 1   

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   Il 22 maggio 2006, il Pretore __________ ha decretato la sospensione per mancanza di attivi del fallimento di PI 1. Entro il termine impartito dall’CO 1 con pubblicazione del 30 maggio 2006, i qui ricorrenti hanno anticipato fr. 3'000.-- a garanzia delle spese per la continuazione della liquidazione. L’avviso ricordava la possibilità per l’Ufficio di chiedere ulteriori anticipi qualora l’im­porto richiesto fosse risultato insufficiente.

                                  B.   Il 6 febbraio 2008, l’Ufficio ha comunicato ai qui ricorrenti che le spese prevedibili per l’allestimento dello stato di riparto, l’emis­sione degli avvisi ed attestati di carenza di beni, ecc. ammontavano a circa fr. 1'500.-- e che risultava già a quel momento uno scoperto di oltre fr. 400.--, concludendo così: “A dipendenza di quanto dettato dalle pubblicazioni ex art. 230 LEF (in particolare vedi STF 64.III.167), emetteremo il conteggio delle spese esattamente scoperte e dovute quando la liquidazione potrà essere chiusa ex art. 268 LEF”.

                                  C.   Il 28 ottobre 2009, dopo la chiusura del fallimento decretata il 22 ottobre 2008, l’Ufficio ha emesso il seguente conteggio:

                                         fr.  5'838.00 totale come riportato dal protocollo allegato

                                                             importi in deduzione:

                                                             saldo PostFinance cto. fallita                          fr.        5.55

                                                             spese pagate da __________ art. 169 LEF    fr.    828.45

                                                             anticipo spese da voi pagato il 08.06.2006     fr. 3'000.00

                                   ./.   fr.   3'834.00 totale da dedurre                                             fr. 3'834.00

                                    =   fr.  2'004.00 residuo a vostro carico (DTF 64.III.167)

                                  D.   I creditori RI 1, __________ e __________ si oppongono al pagamento del residuo di fr. 2'004.--, facendo valere che l’Ufficio non può mettere a loro carico le spese scoperte, ma avrebbe dovuto chiedere garanzie complementari, pena la (reiterata) sospensione della liquidazione. In via eventuale, i ricorrenti contestano inoltre alcune poste del protocollo, e meglio sostengono che la tassa e le spese per la pubblicazione della sospensione per mancanza di attivi, pari a fr. 211.10, vanno poste a carico del creditore che ha chiesto il fallimento, mentre le spese cagionate dalle cessioni di credito domandate da altri creditori sarebbero da porre a carico di quei creditori, e ciò per l’im­porto totale di fr. 643.--.

                                  E.   Nelle sue osservazioni, l’Ufficio sostiene che l’assenza di contestazione dello scritto del 6 febbraio 2008 ha comportato l’accet­tazione della richiesta di pagamento (differita) per le spese future da parte dei ricorrenti, la cui opposizione sarebbe quindi abusiva ai sensi dell’art. 2 CC. Anche le censure formulate in via subordinata sarebbero da respingere.

Considerando

in diritto:

                                   1.   Più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.

                               1.1.   Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

                               1.2.   I ricorsi 9 novembre 2009 di RI 1, __________ e __________ sono tutti riferiti allo stesso provvedimento, di cui i ricorrenti postulano l’annullamento, rispettivamente la riforma negli stessi termini. Le tre vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.

                                   2.   È dubbio che l’amministrazione del fallimento possa ancora emettere provvedimenti dopo la chiusura del fallimento, all’infuori delle ipotesi previste dalla legge (art. 269 LEF). La decisione sulle tasse e delle spese dovrebbe essere formalizzata nel conto finale, che viene depositato unitamente allo stato di riparto (art. 261 e 263 LEF). La questione può comunque rimanere indecisa nel caso concreto, siccome i ricorsi vanno accolti nel merito.

                                   3.   Giusta l’art. 169 cpv. 1 LEF, chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232 LEF) comprese. Come indicato dallo stesso testo di legge, tale responsabilità si estende alle spese di pubblicazione sui fogli ufficiali (art. 35 LEF) della decisione di sospensione, rispettivamente dell’apertura del fallimento e della grida ai creditori (FF 1991 III 78-79, ad 205.13; Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 169). Le tasse e spese riferite a questa prima fase della procedura non possono essere poste a carico di altri creditori (DTF 64 III 169, cons. 1). Qualora gli attivi fallimentari appaiono insufficienti a coprire le spese della prima fase e delle fasi successive della liquidazione, la procedura viene chiusa per mancanza di attivi, a meno che i creditori anticipino l’importo scoperto presunto delle spese future (art. 230 cpv. 2 LEF). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’ammi­nistrazione del fallimento può, nella pubblicazione della sospensione per mancanza di attivi, riservarsi il diritto di chiedere ulteriori anticipi prima della fine della liquidazione nel caso in cui il primo anticipo dovesse rivelarsi insufficiente. Questa facoltà concerne però solo le spese future: spese passate che non sono coperte né dalla massa attiva né dagli anticipi già versati non possono invece più essere poste a carico dei creditori (DTF 64 III 169 segg., cons. 2; 117 III 67 segg.). I principi di una sana gestione della procedura di fallimento vietano infatti la creazione di spese e debiti per i quali non vi sia un’adeguata copertura (DTF 113 III 152, cons. 3b; cfr. pure Lustenberger, Basler Kommen­tar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 230; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 19 ad art. 230; Vouilloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 230).

                                   4.   Nel caso in esame, l’Ufficio si è sì riservato la facoltà di chiedere ulteriori anticipi nella pubblicazione della sospensione della liquidazione per mancanza di attivi. Nel suo scritto 6 febbraio 2008, esso non ha però formulato alcuna richiesta in tal senso, limitandosi a comunicare ai qui ricorrenti che il conteggio delle spese scoperte sarebbe stato emesso al termine della liquidazione. Il rinvio alla DTF 64 III 167 è quindi inappropriato, dal momento che l’Ufficio non si è determinato nel senso indicato dalla giurisprudenza federale. Tuttavia, l’Ufficio sostiene che il ricorso sarebbe abusivo in quanto i ricorrenti non hanno contestato la “richiesta di pagamento (differita) per le spese future” contenuta nello scritto in questione. Ora, quest’ultimo non è per niente chiaro, anzi non sembra nemmeno costituire una decisione suscettibile di ricorso, nella misura in cui l’Ufficio si limita a preannunciare l’alle­stimento del conteggio delle spese scoperte (cfr. Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 22 ad art. 17), senza peraltro precisare a carico di chi sarebbero state poste. In buona fede, i qui ricorrenti potevano anche capire che la ripartizione dell’importo di fr. 1'500.-- sarebbe stata decisa solo alla fine della procedura (ritenuto che né l’importo scoperto di oltre fr. 400.-- né quello eccedente fr. 1'500.-- potevano comunque essere posti a carico dei creditori alla luce della sentenza citata dallo stesso Ufficio), e che l’Ufficio avrebbe magari deciso di ripartirlo tra tutti i creditori, giacché secondo il Tribunale federale, le richieste d’anticipo vanno rivolte a tutti i creditori. In queste condizioni, non si può trarre dalla mancata contestazione dello scritto 6 febbraio 2008 le conclusioni a cui giunge l’Ufficio.

                                   5.   I ricorsi vanno pertanto accolti.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 138 e 140 LEF, art. 34 e 36 RFF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                

                                   1.   Le procedure dipendenti dai ricorsi 9 novembre 2009 di RI 1, __________ e __________ sono congiunte.

                                   2.   I ricorsi sono accolti.

                               2.1.   Di conseguenza è annullato il provvedimento adottato il 28 ottobre 2009 nel fallimento di PI 1, __________.

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   4.   Intimazione a:      – avv. PA 1, __________;

                                                                      – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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