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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.01.2010 15.2009.115

19 janvier 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,764 mots·~9 min·3

Résumé

Pignoramento di redditi. Alimenti per figli. Minimo di esistenza. Affitto e premi della cassa malati. Spese di elettricità. Premi dell'assicurazione economia domestica e della responsabilità civile. Spese di patrocinio

Texte intégral

Incarto n. 15.2009.115

Lugano 19 gennaio 2010 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 23 ottobre 2009 di

 RI 1  patrocinata dall’  PA 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza eseguito il 13 ottobre 2009 nelle esecuzioni promosse contro la ricorrente da:

1. PI 1  (es. n. __________) rappr. da RA 1  2. PI 2  (es. n. __________ e __________)  

richiamata l’ordinanza presidenziale 28 ottobre 2009 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale, nel senso che gli importi incassati dall’Ufficio non dovranno essere distribuiti ai creditori prima della decisione sul ricorso, l’Ufficio essendo però autorizzato, con il consenso dell’escussa, a pagare gli affitti e i premi della cassa malati correnti, a condizione d’impartirle un termine per adattare le sue spese locative;

viste le osservazioni 26 ottobre e 16 novembre 2009 dell’CO 1;

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   La cassa malati PI 2 e PI 1 procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso di credit di fr. 738,90 e fr. 1'950,90 la prima e fr. 4'137,85 la seconda, oltre interessi e spese.

                                  B.   In data 13 ottobre 2009, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escussa:

                                         Guadagno debitrice                          fr.  6'400.--

                                         Minimo di esistenza

                                         Importi di base                                  fr.  1'350.--

                                         Affitto                                                 fr.         0.--

                                         Cassa malati                                    fr.         0.--

                                         Diversi                                               fr.     288.--

                                         Totale                                                fr.  1'638.--

                                         Trattenuta:                                        fr. 4'762.--

                                         Osservazioni: il canone di affitto, spese incluse, di fr. 3'262.-non viene riconosciuto, poiché il suo pagamento è gravemente in arretrato.

                                  C.   Con il ricorso in esame, l’escussa si aggrava contro tale calcolo, chiedendo che vengano aggiunti:

                                         –  l’importo minimo di base di fr. 400.-- per su figlio A__________ (di 4 anni);

                                         –  il canone di locazione, che ammonta a fr. 3'262.--, ritenuto che non sarebbe vero che la ricorrente sia gravemente in ritardo con il pagamento dell’affitto, dato che ha pagato una mensilità ancora il 5 ottobre 2009;

                                         –  le spese accessorie, segnatamente per l’elettricità, per un importo mensile medio di fr. 152.--;

                                         –  i premi della cassa malati, pari a fr. 444.-- al mese;

                                         –  il premio dell’assicurazione economia domestica e responsabilità civile, pari a fr. 20.--/mese;

                                         –  le spese di patrocinio legate alla causa di divorzio, per cui deve accantonare un importo mensile di fr. 500.--;

                                         –  le spese di trasferta a Zurigo che deve affrontare ogni 15 giorni per accompagnare o riprendere il figlio presso il padre.

                                         Sommando tutte queste poste, il minimo di esistenza passa a fr. 6'816.--, sicché l’alimento di fr. 6'400.-- risulta impignorabile. Nell’ipotesi che l’accantonamento di fr. 500.-non dovesse essere riconosciuto, la ricorrente formula richiesta di assistenza giudiziaria.

                                  D.   Nelle sue osservazioni, l’CO 1 propugna la reiezione del ricorso.

                                  E.   In base all’ordinanza presidenziale 28 ottobre 2009, l’CO 1 ha incassato le trattenute di fr. 4'762.-- per novembre, dicembre e gennaio (per un totale di fr. 14'286.--) e, con l’accordo dell’escussa, ha pagato al locatore (__________) gli affitti di ottobre, novembre e di una parte di dicembre 2009 (complessivamente fr. 8'286.--), ritenuto che l’escussa si è poi trasferita in un altro appartamento, ottenendo dalla società SC Swiss Caution SA che finanziasse i suoi arretrati di affitto. L’Ufficio ha inoltre pagato fr. 803,30 a quest’ultimo quale saldo per l’affitto di dicembre, e, complessivamente, fr. 1'538,40 a PI 2 per i premi correnti di cassa malati, compresi i premi di gennaio 2010. Il saldo rimanente sul conto dell’Ufficio è quindi attualmente di fr. 3'658,30.

Considerando

in diritto:                        

                                   1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                   2.   Oltre all’importo mensile di fr. 6'400.--, l’escussa percepisce anche da suo marito fr. 1'200.-- quali alimenti per il figlio __________, che giustamente l’Ufficio non ha computati tra i redditi dell’escus­sa dato che ne è creditore il figlio. Ha tuttavia a ragione considerato che le spese di mantenimento del figlio, determinate in fr. 400.-- secondo la cifra I della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/ 2009 del 28 agosto 2009), fossero ampiamente coperte dagli alimenti versatigli dal padre, pur aggiungendo le spese di trasferta a Zurigo per l’esercizio del diritto di visita. In queste condizioni, non v’è spazio per un obbligo di mantenimento – dal profilo finanziario – a carico della madre (cfr. art. 285 cpv. 1 CC), in ogni caso dal punto di vista esecutivo, secondo cui solo le spese effettive sono prese in considerazione (cfr. CEF 7 dicembre 2006, inc. 15.05.120, cons. 5.1 e 5.2). Lo impone d’altronde il principio di parità di trattamento dei debitori. Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), può essere lasciata aperta la questione di sapere se il minimo vitale di base dell’escussa non avrebbe dovuto essere ridotto alla cifra stabilita per una persona che vive da sola (fr. 1'200.--) in luogo di quella per debitore monoparentale con obbligo di mantenimento (fr. 1'350.--) applicata dall’Ufficio.

                                   3.   È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 125; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 82 ad art. 93).

                               3.1.   Nel caso concreto, la ricorrente non ha provato, né all’Ufficio né con il ricorso, di aver regolarmente pagato l’affitto e i premi della cassa malati (anzi, nell’incarto figura una conferma di accordo di dilazione degli arretrati di pigioni e spese accessorie datata del 31 luglio 2009). L’Ufficio ne ha quindi giustamente fatto astrazione nel calcolo del minimo di esistenza.

                               3.2.   Come visto, l’Ufficio, in base all’ordinanza presidenziale 28 ottobre 2009, ha pagato le pigioni fino alla fine del 2009 e i premi della cassa malati fino a gennaio 2010. Tuttavia, al momento attuale non è ancora possibile una modifica del calcolo del minimo di esistenza, dal momento che l’escussa ha nel frattempo traslocato e non ha ancora trasmesso all’Ufficio il nuovo contratto di locazione. Quando tale formalità sarà stata adempiuta, l’Ufficio deciderà se continuare – con l’accordo dell’escussa – con il versamento diretto delle pigioni al locatore e dei premi all’assicura­tore oppure aggiungerne i relativi importi nel calcolo del minimo di esistenza, esigendo dall’escussa la spontanea produzione, ogni mese, dei giustificativi di pagamento di tali spese, pena la loro (reiterata) esclusione dal minimo di esistenza (cfr. CEF 14 giugno 2007, inc. 15.07.62).

                               3.3.   La ricorrente non ha provato nemmeno di aver pagato le spese accessorie di locazione. L’Ufficio ne potrà tenere conto solo quando saranno state dimostrate, ricordato che per quanto concerne le spese d’elettricità soltanto quelle relative al riscaldamento possono essere riconosciute nel minimo di esistenza, mentre quelle per la luce e la cucina sono già computate nel minimo vitale di base (Tabella citata al cons. 2, cifra I).

                                   4.   Quale supplemento al minimo vitale di base possono essere riconosciuti solo i premi delle assicurazioni obbligatorie (Tabella citata al cons. 2, cifra II/3), mentre i premi delle assicurazioni private usuali sono già compresi nel minimo vitale di base (Tabella, cifra I). La censura riferita ai premi dell’assicurazione economia domestica e responsabilità civile va quindi respinta.

                                   5.   Le spese di patrocinio legate ad una causa di divorzio non possono essere ritenute indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF, almeno nei casi in cui l’assistenza di un avvocato non è imposta per legge (patrocinio d’ufficio), ciò che nel caso concreto non è allegato. Inoltre, nei casi in cui l’escusso è indigente, se vi è necessità oggettiva di patrocinio e la causa non è sprovvista di probabilità di esito favorevole, egli ha diritto all’assistenza giudiziaria, sicché la stessa spesa non potrebbe comunque essere inclusa nel minimo di esistenza. E se questi condizioni non sono soddisfatte, le relative spese non potrebbero nemmeno essere ritenute indispensabili giusta l’art. 93 LEF (del resto la citata Tabella non lo prevede).

                                   6.   Ne consegue la reiezione del gravame.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

                                   7.   In merito alla richiesta della ricorrente di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, si osserva che, visto il principio della gratuità della procedura di ricorso, tale richiesta potrebbe essere concessa solo nella forma del gratuito patrocinio.

                                         Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assi­stenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che il grato patrocinio è concessa alle condizioni cumulative seguenti:

                                         –  il richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);

                                         –  la procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);

                                         –  per il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a contrario), ossia:

                                         –  la persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, o

                                         –  la designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi, oppure

                                         –  la causa presenta difficoltà particolari.

                                         Nel caso di specie, non risultano adempiuti né il presupposto della probabilità di esito favorevole né quello della necessità oggettiva di patrocinio, giacché la questione del pagamento dell’af­fitto e dei premi della cassa malati avrebbe potuto essere discus­sa direttamente con l’Ufficio.

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. PA 1, __________;

                                         – RA 1, __________;

                                         – PI 2, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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