Incarto n. 15.2008.72
Lugano 17 ottobre 2008 CJ/fp/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 9 ottobre 2008 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 , nella procedura fallimentare diretta nei confronti di
PI 1
atteso che la ricorrente si oppone alla realizzazione dell’inventario fisso della fallita (datole in affitto dall’amministrazione del fallimento), che a suo parere dovrebbe essere venduto in blocco con il fondo, di cui sarebbe un accessorio;
ritenuto che al momento attuale l’Ufficio non risulta aver ancora determinato il modo di realizzazione né le condizioni d’asta;
considerato che il ricorso è di conseguenza prematuro e va dichiarato irricevibile, come pure la richiesta di effetto sospensivo;
ritenuto che si può prescindere dal notificare il ricorso e la sentenza agli altri creditori visto l’esito dell’impugnazione (art. 9 cpv. 2 LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a RI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.