Incarto n. 15.2008.69
Lugano 20 gennaio 2009 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 settembre 2008 di
RI 1 (patrocinata da: PA 1)
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento 8 settembre 2008 di non procedere all’emissione di due precetti esecutivi nei confronti di
PI 1 __________
viste le osservazioni 27 ottobre 2008 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con domande di esecuzione del 3 settembre 2008 RI 1 chiede l’emissione di due precetti esecutivi nei confronti di “PI 1, Via __________, 6900 Lugano”.
B. Con provvedimento 8 settembre 2008 l’CO 1 respinge le domande perché la società escussa non sarebbe iscritta nel registro di commercio.
C. Con ricorso 18 settembre 2008 RI 1 chiede di annullare il provvedimento 8 settembre 2008 dell’Ufficio e di ordinare a quest’ultimo di dar seguito alle domande di esecuzione del 3 settembre 2008, notificando i relativi precetti esecutivi a PI 1, in via __________ a Lugano.
La ricorrente evidenzia che secondo l’art. 50 cpv. 1 LEF per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero possono essere escussi alla sede della medesima. A mente della ricorrente per creare il foro dell’esecuzione non occorrerebbe l’iscrizione nel registro di commercio.
RI 1 argomenta che PI 1 eserciterebbe la sua attività e avrebbe il suo recapito e i suoi uffici in locali di sua proprietà in via __________ a Lugano. I crediti in discussione poi, riferendosi alle spese condominiali per gli uffici da lei utilizzati, sarebbero debiti aziendali come richiesto della legge: per questo motivo PI 1 può essere escussa a Lugano.
D. Con osservazioni 27 ottobre 2008 l’CO 1 chiede la reiezione del gravame. Dopo aver evidenziato che le domande di esecuzione sono state presentate contro PI 1, Lugano, e non contro PI 1, __________, con indirizzo in Via __________ a Lugano, l’Ufficio argomenta che le stesse devono essere respinte perché l’escussa non risulta essere iscritta nel registro di commercio.
Considerato
in diritto:
1. Per l’art. 46 cpv. 2 LEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non iscritte, alla sede principale della loro amministrazione. Il debitore con domicilio all'estero non dispone invece di un foro esecutivo ordinario: in Svizzera egli può essere escusso soltanto a uno dei fori speciali d'esecuzione previsti dagli art. da 50 a 52 LEF, sempreché ne ricorrano tutte le condizioni (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, § 10 n. 12). Essendo la RI 1iscritta nel registro di commercio di uno Stato estero quale società per azioni, essa non può essere escussa in Svizzera a meno che qui vi sia un foro speciale.
2. L’art. 50 cpv. 1 LEF stabilisce che per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero possono essere escussi alla sede della medesima. Due condizioni cumulative devono dunque essere realizzate affinché vi possa essere il foro esecutivo dell’art. 50 cpv. 1 LEF: la prima è l’esistenza di un’azienda in Svizzera di un debitore domiciliato all’estero, la seconda è che le pretese per le quali si vuole procedere in via esecutiva siano state assunte per conto dell’azienda svizzera. Unicamente la questione relativa all’esistenza di un’azienda in Svizzera di un debitore domiciliato all’estero può essere sottoposta all’Autorità di vigilanza in via di ricorso, atteso che quella a sapere se le pretese per le quali si vuole procedere in via esecutiva siano state assunte per conto dell’azienda Svizzera è di esclusiva competenza del giudice nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione (DTF 114 III 8 e rif. ivi; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Monaco/Ginevra 1998, n. 30 ad art. 50; Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 50; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, § 11 n. 15).
Affinché si possa ritenere che un debitore domiciliato all’estero abbia in Svizzera un’azienda è necessario che quest’ultimo disponga nel nostro paese un’unità produttiva che fornisca in Svizzera a terzi e contro pagamento dei beni o dei servizi (Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 50).
Per creare il foro dell’esecuzione dell’art. 50 cpv. 1 LEF non occorre che l’azienda in Svizzera del debitore domiciliato all’estero sia iscritta nel registro di commercio (DTF 114 III 7, 9 e rif. ivi; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 50).
3. Nel caso di specie la documentazione agli atti attesta unicamente che PI 1 è proprietaria a Lugano di un’unità di proprietà per piani composta di 6 uffici e che la buca delle lettere e la porta d’entrata di tale unità di proprietà per piani portano la scritta __________ rispettivamente __________. L’esistenza a Lugano di spazi commerciali e di un recapito postale a disposizione di PI 1 non è comunque sufficiente per poter ritenere che l’escussa conduca in questa città un’azienda, fornendo a terzi dei beni o dei servizi. Non essendovi, conformemente all’art. 50 cpv. 1 LEF, un foro esecutivo a Lugano, la decisione dell’CO 1 di non emettere dei precetti esecutivi contro PI 1 è stata pertanto corretta.
4. Il ricorso è respinto
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 46 cpv. 2 e 50 cpv. 1 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
-PA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: Il segretario:
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.