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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.09.2008 15.2008.58

29 septembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,833 mots·~14 min·3

Résumé

Denegata giustizia. Informazioni sull'esito di un'asta immobiliare e di pigoramenti di salario

Texte intégral

Incarto n. 15.2008.58

Lugano 29 settembre 2008 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 14 luglio 2008 per denegata giustizia di

RI 1

  contro  

l’asserita carente informazione da parte dell’CO 1;

viste le osservazioni 9 settembre 2008 di quest’ultimo e gli incarti annessi;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Il 2 settembre 1992, la Banca __________ ha promosso le esecuzioni n. __________ in realizzazione di sei cartelle ipotecarie al portatore di complessivi fr. 930'000.-- (oltre interessi al 7%) gravanti nei gradi I a VI la quota di comproprietà per piani n. __________ di 647/1000 del fondo base part. n. __________ RFD di __________ contro la comunione ereditaria composta da RI 1 e sua madre F__________, in qualità di debitrice e proprietaria del pegno, chiedendo il pagamento di fr. 300'000.-- oltre interessi al 7% dal 1° gennaio 1990. Nel contempo, la banca ha promosso contro le medesime persone due altre esecuzioni (n. __________) in realizzazione di due cartelle ipotecarie di fr. 150'000.-- e fr. 100'000.-- (oltre interessi al 7%) gravanti il fondo part. n. __________ RFD di __________. Il 1° febbraio 1994, l’CO 1 ha depositato gli elenchi oneri, in cui il credito della banca è stato iscritto, come da essa richiesto, nelle due prime esecuzioni per fr. 988'293.-- e nelle due ultime per fr. 306'087,10. In entrambi gli elenchi oneri è stato specificato che il credito vantato dalla banca era anche garantito dall’altro fondo. Il 14 marzo 1994, la quota di comproprietà per piani è poi stata aggiudicata alla banca procedente per fr. 600'000.--. Lo stesso giorno, l’Ufficio ha anche aggiudicato a quest’ultima il fondo part. n. __________ RFD di __________ per fr. 300'000.--. Il 29 aprile 1994, l’Ufficio ha emesso un attestato d’insufficienza di pegno per fr. 88'293.-- (pari a fr. 988'293.-- ./. fr. 600'000.-- ./. fr. 300'000.--), poi annullato dalla banca con scritto 30 dicembre 1994.

                                         Il 9 maggio 1994, RI 1 e F__________ hanno contestato la cifra di fr. 600'000.-- indicata sull’attestato d’insufficienza di pegno, ritenendo che l’Ufficio non avrebbe dovuto vendere l’intero fondo n. __________ RFD di __________ bensì solo l’appartamento (ciò che in realtà aveva fatto), ma esse non hanno poi formalizzato alcun ricorso benché l’Ufficio ne avesse ricordato loro la facoltà con scritto 10 maggio 1994. Il 10 agosto 2004, l’avv. __________, a nome e con procura della ricorrente, ha visionato l’intero incarto relativo alla quota di comproprietà, senza poi compiere altri atti. Successivamente, RI 1 ha ancora rivolto diverse altre domande all’Ufficio, di cui si dirà in seguito nel considerando 1.

                                  B.   Le procedure di pignoramento di salario dirette contro RI 1 si succedono ininterrottamente da anni, fatta eccezione una parentesi durante la procedura di autofallimento svoltasi nel 2003. Nel gruppo di esecuzioni n. 70'519, dipendente dal pignoramento 5 agosto 2005, l’CO 1 ha incassato dal datore di lavoro della ricorrente, ovvero la __________, le seguenti quote di salario:

26.08.2005

fr.

1'510.95

(agosto ’05)

26.09.2005

fr.

1'410.75

(settembre ’05)

26.10.2005

fr.

1'574.75

(ottobre ’05)

28.11.2005

fr.

8'866.15

(novembre ’05)

22.12.2005

fr.

2'316.50

(dicembre ’05)

26.01.2006

fr.

1'432.85

(gennaio ’06)

27.02.2006

fr.

1'355.05

(febbraio ’06)

27.03.2006

fr.

1'370.95

(marzo ’06)

26.04.2006

fr.

1'778.80

(aprile ’06)

Totale

fr.

21'616.75

                                         Questi importi sono stati ripartiti nel seguente modo:

Esecuzione n.

Creditore

Importo

__________

__________

fr.

1'510.95

a saldo

__________

__________

fr.

987.95

a saldo

__________

__________

fr.

1'090.25

a saldo

__________

__________

fr.

1'015.05

a saldo

__________

__________

fr.

2'011.05

a saldo

__________

__________

fr.

1'753.35

a saldo

__________

__________

fr.

1'004.85

a saldo

Restit. alla debitrice per spese dentista

fr.

750.00

a saldo

__________

__________

fr.

812.70

a saldo

__________

__________

fr.

8'105.95

a saldo

Premi cassa malati __________ (genn.-mag. ’06)

fr.

2'349.00

Competenze incarto gruppo n. 70’519

fr.

178.00

Residuo versato al gruppo succ. n. 70’637

fr.

47.65

Totale

fr.

21'616.75

                                         Il 2 maggio 2006, l’Ufficio ha comunicato all’escussa il reso conto riportato qui sopra, precisando di aver pagato i premi correnti della cassa malati direttamente alla medesima. Il 16 maggio, l’Ufficio ha inoltre trasmesso all’escussa il dettaglio delle procedure esecutive in corso e il dettaglio dei pagamenti alla Cassa __________.

                                  C.   Nel gruppo di esecuzioni n. 70'637, l’CO 1 ha poi incassato le seguenti quote di salario pignorate:

26.04.2006

fr.

        47.65

(residuo gr. 70’519)

26.05.2006

fr.

   1'464.25

(maggio ’06)

26.06.2006

fr.

      886.05

(giugno ’06)

26.07.2006

fr.

      951.65

(luglio ’06)

28.08.2006

fr.

      886.05

(agosto ’06)

26.09.2006

fr.

   1'053.00

(settembre ’06)

26.10.2006

fr.

      876.05

(ottobre ’06)

26.11.2006

fr.

   4'556.35

(novembre ’06 + tredicesima)

Totale

fr.

10'721.05

                                         Questi importi sono stati ripartiti nel seguente modo:

Esecuzione n.

Creditore

Importo

__________

__________

fr.

    1'066.20

a saldo

__________

__________

fr.

    1'106.60

a saldo

__________

__________

fr.

    1'095.95

a saldo

__________

__________

fr.

    2'212.75

a saldo

__________

__________

fr.

      423.05

a saldo

__________

__________

fr.

    1'053.05

a saldo

Restituiti alla debitrice dalla cassa

fr.

      468.80

Restituiti alla debitrice dalla cassa

fr.

235.40

Competenze incarto gruppo n. 70’637

fr.

      105.00

Residuo versato al gruppo succ. n. 70’816

fr.

    2'954.25

Totale

fr.

10'721.05

                                         I conteggi riportati sopra sono stati comunicati all’escussa il 19 dicembre 2006.

                                  D.   Nel gruppo di esecuzioni n. 70'816, l’Ufficio ha successivamente incassato le seguenti quote di salario pignorate:

11.12.2006

fr.

2'954.25

residuo gr. 70’637

22.12.2006

fr.

941.90

(dicembre ’06)

26.01.2007

fr.

462.50

(gennaio ’07)

26.02.2007

fr.

346.05

(febbraio ’07)

26.03.2007

fr.

44.00

(marzo ’07)

26.04.2007

fr.

799.90

(aprile ’07)

29.05.2007

fr.

347.90

(maggio ’07)

Totale

fr.

5'896.50

                                         Questi importi sono stati ripartiti nel seguente modo:

Esecuzione n.

Creditore

Importo

__________

__________

fr.

1'085.95

a saldo

__________

__________

fr.

1'139.55

a saldo

__________

__________

fr.

1'988.20

acconto

__________

fr.

204.20

a saldo

Restituiti alla debitrice (pasti genn.)

fr.

240.00

Restituiti alla debitrice (pasti feb.)

fr.

240.00

Restit. alla debitrice (spese medic.+dent.)

fr.

933.60

Competenze incarto gruppo n. 70’816

fr.

65.00

Totale

fr.

5'896.50

                                         Il 10 aprile 2007, l’Ufficio ha comunicato all’escussa il reso conto riportato qui sopra, senza gli incassi e riparti di aprile e maggio.

                                  E.   Nel gruppo di esecuzioni n. 70'992, l’Ufficio ha incassato le seguenti quote di salario pignorate:

26.06.2007

fr.

55.90

(giugno ’07)

26.07.2007

fr.

348.95

(luglio ’07)

27.08.2007

fr.

384.00

(agosto ’07)

26.09.2007

fr.

455.70

(settembre ’07)

26.10.2007

fr.

274.15

(ottobre ’07)

Totale

fr.

1'518.70

                                         Questi importi sono stati ripartiti nel seguente modo:

Esecuzione n.

Creditore

Importo

__________

__________

fr.

589.00

ACB

__________

__________

fr.

834.70

ACB

Competenze incarto gruppo n. 70’992

fr.

95.00

Totale

fr.

1'518.70

                                         I conteggi dei pagamenti sono stati inviati all’escussa il 23 novembre 2007. Inoltre, il 6 dicembre 2007, l’Ufficio le ha trasmesso contro pagamento gli estratti dei conti relativi alle 25 esecuzioni in cui sono stati registrati pagamenti da luglio 2004 a novembre 2007, stampati a partire dal sistema informatico in uso all’Ufficio.

                                  F.   Nell’esecuzione n. __________ promossa da I__________, l’Ufficio ha incassato le seguenti quote di salario pignorate:

26.11.2007

fr.

2'713.00

(novembre ’07)

20.12.2007

fr.

274.15

(dicembre ’07)

28.01.2008

fr.

308.75

(gennaio ’08)

Totale

fr.

3'295.90

                                         L’importo complessivo è stato interamente versato quale acconto sull’esecuzione in questione, sotto deduzione di fr. 24.-- prelevati quali spese e competenze. L’escussa ne è stata informata l’11 febbraio 2008. L’Ufficio ha poi ancora incassato i seguenti importi:

26.02.2008

fr.

308.75

(febbraio ’08)

28.04.2008

fr.

205.55

(aprile ’08)

26.05.2008

fr.

27.35

(maggio ’08)

26.06.2008

fr.

308.75

(giugno ’08)

28.07.2008

fr.

174.30

(luglio ’08)

Totale

fr.

1'024.70

                                         Fr. 308,75 (sotto deduzione della tassa d’incasso di fr. 5.--) sono stati restituiti all’escussa e fr. 335,80 alla __________ a copertura dei premi LAMal. Il saldo di fr. 380,15, a favore della ricorrente, è tuttora depositato sul conto dell’Ufficio. L’esecuzione n. __________ risulta ancora scoperta per fr. 4'296,05 (senza le spese d’incas­so). Inoltre, sono attualmente in corso due procedure di pignoramento a favore dei gruppi n. __________ (es. __________ di __________ per fr. 2'274,60, es. __________ dello __________ per fr. 198.-- ed es. n. __________ di __________ per fr. 14'179,05) e 71'582 (es. __________ di __________ per fr. 121'720.-- ed es. n. __________ di __________ per fr. 2'343,60) – in questi importi non sono considerati gli interessi correnti né le spese. Dal 1994 ad oggi sono stati emessi contro l’escussa 49 attestati di carenza beni per un importo complessivo di fr. 129'533,65.

                                  G.   Con scritto 14 luglio 2008 indirizzato a questa Camera, RI 1 si duole, per quanto è dato di capire, che l’Ufficio non dia seguito alle sue richieste di fornitura di un resoconto relativo ai pagamenti operati con le trattenute di salario. Si lamenta inoltre che l’Ufficio non ha ancora dato spiegazioni sulla destinazione di un importo di fr. 400'000.-- incassato nell’asta di “un immobile a __________”. Con scritto 14 agosto 2008, RI 1 ha poi precisato che l’asta in questione era quella del 14 marzo 1995 (recte: 1994). Allega che il credito della Banca __________ sarebbe stato di fr. 530'000.-- e non di fr. 930'000.--, in seguito alla restituzione di fr. 400'000.-- il 29 maggio 1991. Inoltre, l’ipoteca sarebbe ammontata a fr. 330’00.-- e non a fr. 930'000.--. Infine, la Banca __________ avrebbe ancora ricuperato fr. 113'294,25 il 28 ottobre 1994 vendendo l’appartamento della ricorrente sito a Monte-Carlo.

                                  H.   Nelle sue osservazioni 9 settembre 2008, l’Ufficio rileva di aver in ogni modo tentato di evadere in modo esaustivo le richieste a più riprese presentate dalla ricorrente, perfino invitandola a contattare i funzionari competenti per delucidazioni verbali dei dati contabili contenuti negli estratti informatici relativi ad ogni procedura, senza però riuscire nell’intento.

Considerando

in diritto:

                                   1.   Il ricorso all’autorità di vigilanza contro il provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti dev’essere presentato entro 10 giorni da quello in cui il ricorrente ne ebbe notizia (art. 17 cpv. 2 LEF). È però ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 17 cpv. 3 LEF).

                                   2.   Nel caso concreto, la ricorrente non pare voler contestare uno o più provvedimenti determinati dell’Ufficio (del resto non ne indica nemmeno uno con precisione, per cui il ricorso sarebbe comunque irricevibile, art. 7 cpv. 3 LPR), se non – in un secondo tempo – l’asta del 14 marzo 1994, ma il ricorso è su questo punto manifestamente tardivo. Il secondo punto sollevato dalla ricorrente è incomprensibile. In realtà, il suo scopo principale pare piuttosto essere quello di denunciare una carente informazione da parte dell’Ufficio. A questo riguardo occorre precisare che le parti a un’esecuzione forzata non hanno un diritto d’informazione illimitato ma solo quello di consultare i verbali, registri ed atti dell’uffi­cio e di chiederne estratti (art. 8a cpv. 1 LEF). In particolare, gli uffici non sono giuridicamente tenuti a rispondere a domande la cui risposta non si trova direttamente negli atti, segnatamente se essa richiede un apprezzamento di quei documenti (DTF 110 III 51, cons. 4; Peter, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 15 ad art. 8a).

                                   3.   Ciò posto, il ricorso dà luogo alle seguenti osservazioni per quanto concerne gli incarti immobiliari n. __________ e __________.

                               3.1.   Si evince dagli atti che l’Ufficio ha consegnato tutti gli atti importanti (elenchi oneri, condizioni d’asta, stato di riparto) alla ricorrente, sia in occasione delle procedure di realizzazione che successivamente (tramite l’avv. __________ il 10 agosto 2004 nonché il 13 novembre 2006). Le è inoltre stata ripetutamente offerta la facoltà di venire a consultare l’intero incarto presso l’Ufficio (scritto 8 novembre 2006) e le è stato (ri)spiegato il calcolo della perdita accertata nell’attestato d’insufficienza di pegno sia con scritto del 12 dicembre 2006 che durante un incontro tenutosi il 16 luglio 2007. In queste condizioni non si può certo rimproverare all’Ufficio un diniego di giustizia.

                               3.2.   A scanso di equivoci, va rilevato come l’Ufficio fosse comunque tenuto a iscrivere negli elenchi oneri i crediti della Banca __________ così come insinuati, senza facoltà di modifica (art. 36 cpv. 2 del Regolamento concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]), seppure l’importo fosse superiore a quello fatto valere nell’esecuzione (CEF 13 novembre 2000 [15.00.145], cons. 3a), dal momento che l’importo complessivo delle cartelle ipotecarie al portatore prodotte dalla banca (ed iscritte a registro fondiario), compresi gli interessi del 7% correnti e scaduti di tre anni (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC), coprivano detto credito. Sarebbe infatti spettato alla ricorrente e a sua madre contestare gli elenchi oneri con un’azione giudiziaria (art. 140 cpv. 2 e 156 cpv. 1 LEF), qualora avessero voluto far valere che il credito di valuta della banca era inferiore a quello insinuato (in seguito al rimborso di fr. 400'000.--) e/o che era garantito da una parte soltanto delle cartelle ipotecarie. Non avendolo fatto, gli elenchi oneri sono diventati definitivi e l’Ufficio era obbligato a procedere al riparto secondo le indicazioni contenute in tali atti (cfr. supra ad A). Semmai, la ricorrente avrebbe dovuto chiedere alla banca (e non all’Ufficio) la restituzione del preteso arricchimento. V’è però da rilevare che il versamento di fr. 400'000.-- di cui al doc. 2 prodotto dalla ricorrente il 14 agosto 2008 è stato effettuato (il 29 maggio 1991) prima dell’inoltro delle esecuzioni in questione (del 2 settembre 1992) ed è stato accreditato sul conto n. __________1.001.0001, il cui saldo passivo era di fr. 570'049.- al 30 dicembre 1993, ovvero un importo identico (dedotti gli interessi e spese) a quello di fr. 569'830.-- insinuato dalla banca il 21 dicembre 1993 nelle due procedure immobiliari. Accanto a tale conto, la banca aveva anche insinuato nelle esecuzioni in realizzazione della quota di comproprietà il saldo passivo di un secondo conto (n. __________8.001.0001), pari a fr. 404'443.--. Da quanto è dato di capire dagli atti, la banca ha accreditato il ricavo di fr. 600'000.-- per fr. 189'737.-- sul primo conto (oltre i fr. 300'000.-- dell’asta del fondo n. 41, cfr. doc. 4), e per la rimanenza a saldo del secondo conto (compresi gli interessi maturati dalla data d’insinuazione fino alla data dell’asta). Quanto al ricavo dell’incanto di Monte Carlo, di fr. 113'294,25, esso risulta regolarmente indicato, con data 28 ottobre 1994, nell’estratto conto di cui al doc. 4. I documenti prodotti dalla ricorrente non dimostrano pertanto che la banca si sia indebitamente arricchita.

                                   4.   Per quanto attiene invece all’asserita carenza d’informazione in merito alla destinazione delle quote di salario incassate dall’Uffi­cio dall’agosto 2005, si evince dai fatti ricordati sopra (ai considerandi da B a F), che l’Ufficio ha trasmesso alla ricorrente tutti i conteggi e le schede contabili relativi ai diversi pignoramenti di salario successisi dal 2005 ad oggi e, oltre ai scritti già citati, ha risposto, anche per scritto (senza pretesa di esaustività si citino le lettere 11 aprile 2006, 26 maggio 2006, 12 marzo 2007, 22, 26 e 29 novembre 2007, 8 gennaio 2008, 3 marzo 2008), alle numerose domande dell’escussa offrendole di presentarsi presso i suoi sportelli per le verifiche e delucidazioni del caso (senza esito positivo, cfr. scritto 2 gennaio 2007 della Divisione di giustizia). Neppure su questo punto si può pertanto rilevare alcun diniego di giustizia da parte dell’Ufficio.

                                   5.   Nell’atto ricorsuale, pare di capire che l’escussa chieda ora anche la trasmissione delle ricevute dei pagamenti fatti dall’Ufficio dall’agosto 2005 ad oggi. Tale richiesta sembra nuova (in particolare non figura nel suo scritto 27 febbraio 2008 all’Ufficio) ed è quindi irricevibile sotto forma di ricorso. Evidentemente, la ricorrente può esigere dall’Ufficio la trasmissione di copie dei giustificativi contabili relativi a tutti i pagamenti effettuati dall’Ufficio negli incarti che la concernono. Visto che ciò causerebbe all’Ufficio un importante dispendio lavorativo, per il quale esso potrebbe chiedere un congruo anticipo per la tassa che l’art. 12 dell’ordi­nanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35) gli permette di prelevare, è nell’interesse della ricorrente limitare la sua richiesta specificando per quali pagamenti le necessita la ricevuta (per quanto è dato di capire dagli atti potrebbero bastare le ricevute relative al pagamento dei premi della o delle casse malati che non dovessero figurare negli estratti forniti dalle medesime).

                                   6.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve di conseguenza essere respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 8a, 17, 20a LEF; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a RI 1, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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