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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.04.2008 15.2008.5

3 avril 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,605 mots·~8 min·6

Résumé

Determinazione degli onorari dell'amministrazione speciale del fallimento

Texte intégral

Incarto n. 15.2008.5

Lugano 3 aprile 2008 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 7 gennaio 2008 di

IS 1  

tendente alla determinazione della sua rimunerazione quale amministratrice speciale del fallimento di

PI 1  

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto:

                                  A.   La procedura fallimentare in oggetto è aperta dall'11 febbraio 1998.

                                         Il 22 luglio 1998, la prima assemblea dei creditori ha nominato IS 1 in qualità di amministratrice speciale del fallimento e una delegazione dei creditori composta di 3 membri (avv. __________, avv. __________ e __________).

                                  B.   Con l’istanza in esame, IS 1 sottopone per approvazione la sua nota d’onorario, che si presenta così:

                                         Onorario amministratrice speciale                            

                                         ore totali                          702.50                                 

                                         ./. ore già recuperate     (249.00)                               

                                         ore da fatturare               453.50 a fr. 120.--/ora          fr.    54'420.-onorario a corpo                                                          fr.      4'706.--

                                         Prestazioni di segretariato                                          fr.      7'571.--

                                         Totale                                                                          fr.    66'697.--

                                         ./. acconto del 24 gennaio 2000                                ( fr.    21'500.--)   

                                         Totale netto                                                                 fr.    45'197.--

                                         Le 249 ore indicate come “già recuperate” si riferiscono all’impegno profuso dall’amministratrice per l’amministrazione (tranne quella riferita al fondo mapp. n. __________ RFD __________, affidata alla fiduciaria __________) e la realizzazione dei fondi gravati da pegno (per un onorario complessivo di fr. 29'880.--), il cui provento lordo, ammontante a fr. 7'728'940, è già stato oggetto di ripartizioni provvisorie tra i creditori ipotecari.

                                  C.   L’amministratrice del fallimento ha inoltre predisposto la bozza di stato di riparto definitivo (relativo agli attivi non gravati da pegno), che si presenta come segue:

                                         A. Ricavi

                                         Realizzazione inventario e incasso crediti                   fr.   99'630.65

                                         Interessi attivi                                                                fr.     8'256.50

                                         Vendita immobili                                                            fr. 106'908.10

                                         Altri ricavi                                                                       fr.     2'000.--

                                         Totale                                                                            fr. 216'795.25

                                         B. Competenze e spese della liquidazione

                                         Costi di realizzazione dell’inventario magazzino          fr.   19'471.55

                                         IVA                                                                                 fr.     7'232.20

                                         Spese amministrative e altre                                        fr.   44'410.33

                                         Competenze amministratrice                                       fr.   66'697.--

                                         Totale                                                                            fr. 137'811.08

                                         C. Riparto definitivo

                                         Totale ricavi                                                                   fr. 216'795.25

                                         ./. competenze e spese di liquidazione                       (               fr.        137'811.08)

                                         Eccedenza a favore della massa                                 fr.   78'984.17

                                  D.   Così come richiesto da questa Camera, IS 1, il 10 aprile 2006, ha prodotto le note d’onorario dei membri della delegazione dei creditori, che ammontano complessivamente a fr. 5'600.--, pari a 52 ore lavorative fatturate a fr. 120.--/ora per il presidente della delegazione e a fr. 100.--/ora per gli altri due membri, per le prestazioni fornite in occasione di 7 riunioni, che hanno avuto luogo tra il 22 settembre 1998 e il 28 febbraio 2002.

Considerando in diritto

                                   1.   Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.

                                         Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF).

                                   2.   L’art. 47 OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.

                               2.1.   Giusta l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).

                               2.2.   Con “tempo impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130 III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).

                               2.3.   L’autorità di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF, nonché l’importo della rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).

                               2.4.   Riservata la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF, non spetta all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte dall’amministrazione speciale.

                                   3.   Nel caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi dell’art. 47 OTLEF, in considerazione del numero di creditori (106) e dell’entità e della composizione dell’attivo (31 fondi e diversi inventari di beni mobili di arredamento), in parte situato anche fuori cantone, realizzato per un importo di poco inferiore a otto milioni di franchi.

                               3.1.   Dai dati forniti dall’amministratrice speciale risulta che il suo impegno complessivo è stato di 702,5 ore, oltre a prestazioni a corpo (riunioni con la delegazione dei creditori, registrazioni contabili e pagamenti) per un importo di fr. 4’760.-- (pari a circa 39,66 ore a fr. 120.--), che tutto sommato corrispondono a circa 93 giorni lavorativi di 8 ore (~19 settimane di 5 giorni) su un periodo che si estende su oltre 10 anni.

                               3.2.   La tariffa oraria esposta dall’amministratrice per le proprie prestazioni (fr. 120.--/ora) è conforme a quella ammessa dalla giurisprudenza cantonale.

                                         L’istante ha poi correttamente tenuto conto in modo separato delle prestazioni di segretariato, rimunerate in ragione di fr. 8.-- per ogni scritto, ciò che è ammissibile, dal momento che tale costo corrisponde alla tassa prevista all’art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF per la stesura di atti la cui tariffa non è esplicitamente regolata dall’ordinanza.

                                         L’importo a corpo di fr. 2'500.-- (pari a un po’ più di 20 ore a fr. 120.--/ora) per “registrazione contabilità e pagamenti” può anche essere ammesso, seppure la legge non prescriva la tenuta della contabilità del fallito, bensì l’allestimento di un “mastro” (conto corrente delle operazioni di cassa e di deposito) e di un “conto tasse e spese” (art. 1 n. 3, 2 n. 11, 17-18, 24 e 97 RUF), perché i documenti contabili allestiti dall’amministratrice (bilanci annuali e schede contabili) sostanzialmente corrispondono a quanto imposto dalla legge (cfr. art. 24a RUF).

                               3.3.   Complessivamente, le ore lavorative indicate dall’amministratrice speciale e la loro ripartizione tra le diverse categorie tariffarie appaiono congrui, avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura, tenuto conto non da ultimo dell’impegno profuso dall’amministratrice per l’analisi della proposta di concordato formulata dal fallito e nelle numerose procedure di ricorso da lui avviate (cfr. CEF 1° aprile 2004 [15.03.208]).

                                         Per il resto, il rapporto costi/benefici è sostenibile, siccome, complessivamente, l’onorario di fr. 95'577.-- (fr. 66'697 + fr. 29'880.--) fatto valere dall’istante rappresenta l’1,2% del ricavato lordo, pari a fr. 7'945'735,25 (fr. 7'728'940 + 216'795,25).

                                   4.   Secondo l’art. 46 cpv. 3 OTLEF, l’indennità per mezz’ora di seduta è di fr. 60.-- per il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.-per gli altri membri; le operazioni all’infuori di una seduta sono rimunerate fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF, la tariffa può essere aumentata dall’autorità di vigilanza nelle procedure complesse.

                                         Nel caso concreto, i membri della delegazione dei creditori non hanno chiesto una rimunerazione superiore a quella prevista dall’art. 46 OTLEF. Non è pertanto necessario determinare la loro rimunerazione ai sensi dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF.

Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   L’istanza 7 gennaio 2008 di IS 1, __________, è accolta.

                                   2.   La rimunerazione dell’amministratrice speciale del fallimento di PI 1, __________, per il periodo dal 22 luglio 1998 sino alla chiusura del fallimento, è determinata come segue:

                                         ore totali                          702.50                                 

                                         ./. ore già recuperate     (249.00)                               

                                         ore da fatturare               453.50 a fr. 120.--/ora          fr.    54'420.-onorario a corpo                                                          fr.      4'706.--

                                         Prestazioni di segretariato                                          fr.      7'571.--

                                         Totale                                                                          fr.    66'697.--

                                         ./. acconto del 24 gennaio 2000                                ( fr.    21'500.--)   

                                         Totale netto                                                                 fr.    45'197.--

                                   3.   Intimazione a IS 1, __________.

                                         Comunicazione all’__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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