Incarto n. 15.2008.45
Lugano 11 agosto 2008 CJ/fp/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente Walser ed Ermotti
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 28 maggio 2008 di
IS 1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
1. In seguito alla revoca della moratoria concordataria concessa per la prima volta il 24 ottobre 2005 (cfr. inc. CEF 14.06.96), il Pretore __________, il 19 gennaio 2007, ha decretato il fallimento di PI 1 (e parallelamente delle società P__________ e C__________, che con la fallita fanno parte del cosiddetto gruppo __________). Il 30 marzo 2007, la prima assemblea dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento e __________, __________ e avv. __________ in qualità di membri della delegazione dei creditori. IS 1 è stato d’altronde nominato amministratore speciale delle altre due società sorelle.
2. Così come richiamato da questa Camera il 13 maggio 2008, l’amministratore speciale ha presentato il 28 maggio 2008 istanza di proroga del termine per terminare la liquidazione. Egli vi espone la situazione degli attivi e dei passivi della fallita, riferisce di due riunioni con la delegazione dei creditori (il 14 maggio e il 4 settembre 2007) e produce un inventario aggiornato al 30 aprile 2008, la graduatoria (che è stata depositata il 30 aprile 2008) e una tabella con l’indicazione dei ricavi e dei debiti e costi della massa dal 19 gennaio 2007 al 26 maggio 2008. L’amministratore speciale precisa di aver già venduto i beni mobili soggetti a deperimento o furto, ovvero, il 10 settembre 2007, tutti i veicoli della fallita (in blocco), per fr. 608'510.--, e il 9 aprile 2008 il mobilio custodito a __________ (in realtà la seconda vendita concerne attivi che spettano unicamente a C__________), e di aver incassato una parte dei crediti della fallita per forniture e prestazioni (per fr. 20'149,60).
Nell’inventario sono inoltre iscritti tutta una serie di attivi che sono oggetto di contestazioni, segnatamente diversi conti correnti presso la Banca __________, in merito ai quali la stessa ha eccepito la compensazione, crediti per forniture e prestazioni (per fr. 218'881,90, oltre fr. 45'000.-- per i lavori eseguiti con la __________), ricavi da consorzi (sui quali la Banca __________ fa pure valere un diritto di compensazione), crediti contro le altre società del gruppo __________, pretese con l’ex commissario concordatario (PI 2) per importi incassati apparentemente senza giustificazione, pretese contro l’azionista, partecipazioni, attivi mobili (veicoli, macchinari, ecc.) venduti, rispettivamente spariti prima del fallimento senza controprestazione a favore della fallita. L’istante giudica questi attivi di difficilissimo ricupero e ne valuta prudenzialmente l’importo complessivo in fr. 335'453,08 (allegato 2). La linea da seguire per la loro realizzazione sarà da definire in occasione della prossima (seconda) assemblea dei creditori. Tra i lavori ancora da eseguire, l’istante cita la realizzazione di un impianto per la miscela del beton (silo e pesa) e di “vasche” in cemento per la raccolta delle miscele di lavorazione, nonché la ricostruzione dei movimenti dei debiti di massa durante la moratoria concordataria, dal momento che non è riuscito finora ad ottenere la contabilità relativa a tale periodo (24 ottobre 2005 a fine dicembre 2006).
3. In virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.
3.1. In concreto, l’istante ha depositato la graduatoria più di un anno dopo la scadenza del termine d’insinuazione, ovvero ben oltre il termine fissato all’art. 247 cpv. 1 LEF. Interpellato telefonicamente dall’ispettore della Camera, l’istante ha fatto valere, oltre alla propria ignoranza della norma in questione, il gran numero d’insinuazioni che sono dovute essere verificate (per l’esattezza 144, di cui 22 in prima classe). Tale controllo ha del resto comportato un laborioso lavoro di corrispondenza con i sindacati per evitare doppie insinuazioni, dal momento che alcuni dipendenti avevano insinuato personalmente il proprio credito e che le insinuazioni per salario non tenevano conto delle indennità per insolvenza versate ai dipendenti dall’Istituto delle assicurazioni sociali (che a sua volta aveva insinuato le pretese salariali trasferitegli in virtù dell’art. 54 LADI). Ciò ha comunque permesso di limitare le ammissioni in prima classe a un importo complessivo di fr. 1'858'429,40 (a fronte d’insinuazioni per un totale di fr. 3'171'060,75). Anche la determinazione delle quote di perdita nei consorzi cui partecipava la fallita ha necessitato particolari verifiche per evitare che le venissero addebitate le intere perdite. L’istante ha inoltre riferito di numerosi cambiamenti intervenuti in corso di procedura in seguito alla presentazione d’insinuazioni tardive e ha precisato di aver dato precedenza, all’inizio del suo mandato, alla ricostruzione della contabilità della fallita e alla riconciliazione dei dati e della documentazione contabile a disposizione, compito reso molto difficile dalla mancata collaborazione del commissario concordatario e dalla disorganizzazione della società fallita.
3.2. Anche se va dato atto all’istante che il numero delle insinuazioni e le problematiche particolari del fallimento in esame verosimilmente avrebbero giustificato la concessione di una o più proroghe ai sensi dell’art. 247 cpv. 4 LEF, è il luogo per ricordargli, anche a futura memoria, che per precisa volontà del legislatore, la graduatoria dev’essere depositata il più rapidamente possibile, onde consentire la tenuta della seconda assemblea dei creditori (art. 252 LEF). In effetti, tale organo, salvo eccezioni, è l’unico competente per decidere quanto richiede la gestione del fallimento (art. 253 cpv. 2 LEF), in particolare per quanto attiene alla realizzazione degli attivi fallimentari (art. 242, 243 cpv. 3 e 256 segg. LEF; Merckt, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 253). L’amministrazione speciale del fallimento deve quindi dare precedenza all’allestimento della graduatoria, prescindendo dall’eseguire altre operazioni di liquidazione, fatti salvi eventuali completamenti dell’inventario, l’attuazione delle deliberazioni su questioni urgenti adottate dalla prima assemblea dei creditori (art. 239 LEF) – in particolare la realizzazione degli oggetti esposti a rapido deprezzamento, che richiedono una manutenzione costosa o la cui conservazione comporta spese eccessive (art. 243 cpv. 2 LEF) – e la preparazione delle proposte che verranno presentate alla seconda assemblea dei creditori segnatamente sul modo di realizzazione degli attivi (art. 256 segg. LEF, 71 segg. del Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti [RUF, RS 281.32] e 122 segg. del Regolamento concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]), sulle rivendicazioni di terzi (art. 242 LEF e 45 segg. RUF), sulla continuazione dei processi pendenti (art. 207 LEF e 63 RUF) e su eventuali rinunce (art. 260 LEF e 80 RUF). In tale contesto, occorre rilevare che la prima assemblea aveva ritenuto inopportuna la realizzazione anticipata dell’attivo (quinta risoluzione). È però vero che né la delegazione dei creditori né i singoli creditori si sono poi opposti all’asta del 10 settembre 2007.
3.3. Sempre a futura memoria, è bene ricordare che la procedura di verifica delle insinuazioni ha carattere sommario e che l’amministrazione del fallimento deve quindi statuire secondo il criterio della verosimiglianza, sulla base dei giustificativi che incombe ai creditori di produrre (art. 59 RUF) e della documentazione contabile del fallito, senza perdersi in indagini lunghe e costose (Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 18 ad art. 244; Jaques, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 10 segg. ad art. 244), così da garantire il rispetto dei principi di celerità (art. 247 e 270 LEF) e di economicità (cfr. infra ad 3.6) posti dal legislatore (con il rilievo che gli onorari esposti dall’amministrazione del fallimento in virtù dell’art. 47 OTLEF devono rimanere in un ragionevole rapporto con la tassa che stabilisce l’art. 46 cpv. 1 lett. a OTLEF). Il fatto che vengano presentate insinuazioni dopo la scadenza del termine fissato a tale scopo dall’ufficio dei fallimenti non è poi un valido motivo per differire il deposito della graduatoria: se del caso, la graduatoria andrà ridepositata per le insinuazioni presentate dopo il primo deposito, a spese di chi le ha presentate (art. 251 cpv. 2 LEF e 69 RUF).
3.4. Ciò posto, e tenuto conto della dimensione e della complessità del fallimento in questione, l’istanza va accolta, ma l’istante è invitato a procedere il più rapidamente possibile alla tenuta della seconda assemblea dei creditori. In tale occasione, saranno i creditori a decidere l’estensione dell’incarico dell’istante, segnatamente in merito ai controlli contabili che dovranno eventualmente ancora essere effettuati. In particolare, dovranno essere sottoposte loro eventuali proposte circa:
– la rinuncia alla realizzazione degli attivi che non appaiono più reperibili o non senza eccessive spese,
– la rinuncia all’incasso dei crediti della fallita che l’amministrazione speciale considera improbabile o troppo costoso (rispetto al possibile guadagno),
– la rinuncia alla contestazione delle rivendicazioni (ed eccezioni di compensazione) che sembrano giustificate o che implicano per la massa un processo di cui non può o non vuole assumere i rischi (cfr. art. 242 LEF, 47, 48 e 52 RUF) e
– la rinuncia alla continuazione di processi che coinvolgono la fallita ed erano pendenti all’apertura del fallimento (art. 63 RUF).
Le pretese a cui la massa avrà rinunciato dovranno poi essere offerte in cessione ai creditori ai sensi dell’art. 260 LEF. Per orientare le proprie scelte, l’istante può sempre chiedere il parere della delegazione dei creditori (art. 237 cpv. 3 n. 1 LEF), la quale è d’altronde competente per autorizzare l’amministrazione a stare in giudizio, transigere o compromettere (art. 237 cpv. 3 n. 3 LEF).
3.5. Per quanto riguarda gli eventuali attivi e debiti residui risultanti dalla procedura di moratoria concordataria, l’istante chiederà al commissario, avv. PI 2, di produrre la contabilità relativa al periodo durante il quale ha operato in tale veste, che dovrà indicare in modo dettagliato tutti gli attivi realizzati o incassati dal commissario (con riferimento all’inventario da lui allestito) e tutte le spese sostenute in relazione con la moratoria; per i propri onorari, egli dovrà inoltre produrre la decisione del giudice del concordato giusta l’art. 55 OTLEF (ricordato che l’amministrazione del fallimento può anche chiederla direttamente all’autorità competente [DTF 68 III 126-127, cons. 2], ovvero in concreto al Pretore __________).
3.6. L’istante dovrà inoltre al più presto intervenire presso le banche affinché formalizzino la loro (eventuale) rivendicazione dei crediti della fallita sorti prima del fallimento (ch’esse sembrano fondare su un atto di cessione globale) oppure la loro rinuncia a tali pretese. L’amministratore speciale dovrà poi, se del caso, determinarsi su queste rivendicazioni, giacché non ha senso che continui ad incassare crediti che si dovesse poi riconoscere non essere della fallita. Le determinazioni delle banche e dell’istante verranno menzionate nell’inventario (cfr. infra ad. 4.1). È però bene rammentare che la procedura prevista all'art. 242 LEF non è applicabile alle rivendicazioni vertenti su crediti non incorporati in una cartavalore né su importi incassati da terzi debitori per conto della massa (CEF 21 settembre 2006 [15.06.29], cons. 1a 3.1). Qualora terzi chiedano il riversamento d’importi incassati durante il fallimento per crediti ch’essi pretendono essere stati ceduti loro prima della sua apertura, l’amministrazione deve decidere se considerare la pretesa come debito di massa ai sensi dell’art. 262 LEF, da pagare prima di ogni distribuzione, oppure contestarla e computare quanto incassato nell’attivo generale del fallimento. In entrambi i casi, l’amministrazione aspetterà in linea di massima il deposito dello stato di ripartizione e del conto finale (art. 263 LEF), nel quale verrà formalizzata la propria decisione, prima di disporre degli importi incassati, così da garantire a tutti i creditori la possibilità di contestare tale decisione. Nell’ipotesi in cui il terzo dovesse far valere in modo esecutivo o giudiziario la propria pretesa contro la massa, l’amministrazione potrà, occorrendo, proporre ai creditori la rinuncia agli importi in questione e la cessione (giusta l’art. 260 LEF) del diritto di contestare le pretese del terzo.
Le considerazioni che precedono valgono anche mutatis mutandis per i crediti della fallita (o delle banche) incassati dal commissario durante la moratoria concordataria, con una difficoltà supplementare: qualora la massa dovesse riconoscersi un obbligo di restituire alle banche gli importi incassati dal commissario, essa dovrà determinare se lo stesso sia o no da considerare un “debito contratto durante la moratoria con il consenso del commissario” ai sensi dell’art. 310 cpv. 2 LEF, ovvero un debito di massa giusta l’art. 262 LEF.
3.7. Un’osservazioni va anche dedicata agli onorari dell’istante (e dei suoi ausiliari), che, sotto riserva di rivalutazione e di verifica al termine della procedura (art. 47 OTLEF e 84 RUF), appaiono piuttosto elevati (fr. 63'500.-- per il periodo dal 30 marzo al 31 dicembre 2007, cfr. allegato 4 e doc. A e B prodotti il 3 giugno 2008, ai quali si aggiungono, per il medesimo periodo, fr. 48'700.-- e fr. 62'300.-- per le liquidazioni delle consorelle). In effetti, la rimunerazione dell’amministrazione del fallimento deve rispettare il principio di economicità, che si deduce dall’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35), anche in materia di fallimento (cfr. art. 43 segg. OTLEF). Questo principio, nelle procedure complesse giusta l’art. 47 OTLEF, ha un doppio significato: da una parte, la rimunerazione non dev’essere calcolata in funzione di criteri commerciali, orientati al profitto, ma secondo i parametri di quantificazione degli emolumenti di diritto amministrativo, concepiti quale equo indennizzo per le prestazioni fornite (DTF 103 III 67 ad 2); per questo motivo, la scrivente Camera considera che, riservate eccezioni limitate a prestazioni di complessità accresciuta, la rimunerazione oraria delle prestazioni qualificate dell’amministrazione del fallimento deve in linea di massima essere compresa tra fr. 140.-- e fr. 170.-- per i liberi professionisti con titolo accademico (avvocati, economisti, ecc.), mentre per le mansioni contabili il compenso orario sarà compreso tra fr. 50.-- e fr. 80.--, rispettivamente tra fr. 30.-- e fr. 50.-- per i lavori di segretariato, indipendentemente dalle qualifiche di chi li esegue. D’altra parte, possono essere retribuite soltanto le operazioni utili e proporzionate al risultato perseguito (ovvero la massimizzazione dell’attivo fallimentare), ad esclusione delle attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il rapporto costi/benefici (cfr. CEF 17 dicembre 2007 [15.07.112], cons. 2.2 e 4.2, con rif.). In particolare, le operazioni di rintracciamento e di realizzazione degli attivi del fallito non devono venire a costare più del ricavato che si può ragionevolmente aspettare della loro realizzazione. L’istante terrà in debita considerazione questi principi per il prosieguo di procedura. Sottoporrà i suoi conti alla delegazione dei creditori (art. 237 cpv. 3 n. 3 LEF) e, prima del deposito dello stato di riparto, chiederà a questa Camera la determinazione dei propri onorari e di quelli della delegazione dei creditori (art. 47 OTLEF e 84 RUF).
4. Ricordato il potere generale di vigilanza che viene riconosciuto a questa Camera anche nei confronti delle amministrazioni fallimentari speciali (art. 13 e 241 LEF, 10 cpv. 3 LALEF), nei successivi considerandi si vuole, a futura memoria, attirare l’attenzione dell’istante su alcuni problemi, la cui esistenza è emersa in occasione dell’esame degli atti del fallimento.
4.1. L’inventario (ed i suoi complementi) dev’essere steso sul modulo ufficiale elaborato dal Tribunale federale (mod. 3F) o su un documento materialmente analogo (art. 2 cpv. 2 Rform) e dev’essere firmato dagli organi della fallita (art. 3 cpv. 1 e 25 segg. RUF). Le rivendicazioni di terzi (art. 242 LEF) devono esservi menzionate, così come le connesse determinazioni del fallito, le decisioni dell’amministrazione del fallimento e l’esito di eventuali processi (mod. 3c F e art. 34 RUF). Nel caso concreto, in seguito all’intervento dell’ispettore, l’istante ha già proceduto a trasferire gli aggiornamenti dell’inventario allestito dall’UEF __________ su un documento analogo al modulo ufficiale. Se del caso, gli rimane ancora da completarlo con le indicazioni prescritte al summenzionato art. 34 RUF (anche per quanto concerne i crediti della fallita, cfr. supra ad 3.6) e con la firma degli organi della fallita.
4.2. L’amministrazione del fallimento deve consultare il fallito o gli organi della fallita su ogni insinuazione (art. 244 LEF), trascrirne le eventuali dichiarazioni e farle firmare (art. 55 RUF). Qualora non ammetta interamente un’insinuazione nella graduatoria (mod. 6F), essa deve indicare il motivo del rigetto nella colonna delle osservazioni o in un documento separata a cui rinvia (art. 248 LEF) ed è tenuta ad informare individualmente i relativi creditori del deposito della graduatoria con lettera raccomandata (art. 249 cpv. 3 LEF e 68 RUF). Nel caso di specie, le dichiarazioni degli organi della fallita non sono firmate e l’istante ha omesso di menzionare il motivo del rigetto di diverse insinuazioni (ad es. n. 9, 15, 18, 20 ecc.). Queste mancanze non hanno però conseguenze concrete, poiché né gli organi della fallita né i creditori le hanno contestate.
4.3. La consultazione di atti e la fornitura d’informazioni giustificano il prelievo di una tassa da porre a carico del richiedente (art. 12 OTLEF), in ogni caso se richiede da parte dell’amministrazione del fallimento un notevole dispendio di tempo.
Per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF,
decreta:
1. L’istanza è accolta.
1.1. Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2009.
2. Intimazione a IS 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario