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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.06.2008 15.2008.43

30 juin 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·981 mots·~5 min·4

Résumé

Minimo di esistenza. Alimenti non accertati da decisione giudiziaria. Alimenti dovuti a figli maggiorenni

Texte intégral

Incarto n. 15.2008.43

Lugano 30 giugno 2008 CJ/fp/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Ermotti ed Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 29 maggio 2008 di

RI 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza allestito il 16 maggio 2008 nelle esecuzioni facenti parte del gruppo n. __________ promosse da:

1. PI 2 (es. __________) 2. PI 1 (es. __________ e __________) 1, 2 rappr. dall’RA 1 3. PI 3 (es. __________) rappr. da: RA 2 4. PI 4 (es. __________ e __________)  

viste le osservazioni 11 giugno 2008 dell’RA 1 e 19 giugno 2008 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                   1.   Il ricorrente contesta il calcolo del proprio minimo di esistenza effettuato dall’Ufficio, rimproverandogli di non aver tenuto conto dell’importo mensile di fr. 3'000.-- che egli allega di versare brevi manu alla moglie e ai figli dall’inizio della separazione, avvenuta il 1° dicembre 2003. L’Ufficio giustifica il proprio provvedimento facendo valere che l’escusso non ha prodotto alcuna decisione giudiziaria che accerti l’esistenza e l’ammontare dei contributi alimentari in questione.

                                   2.   Sotto riserva di un’eccezione non realizzata in concreto (quella in cui il procedente è lo stesso creditore degli alimenti, cfr. CEF 3 luglio 2002 [15.02.70], cons. 2.1 e 2.2), gli alimenti del diritto di famiglia a carico dell’escusso devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza alla (doppia) condizione che essi siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente pagati dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (cfr. DTF 130 III 45 segg.; 121 III 22, cons. 3a; 111 III 19, cons. 6; 107 III 76 s. cons. 1; 89 III 67 cons. 1; CEF 4 ottobre 2007 [15.07.80], cons. 2; 24 aprile 2007 [15.07.15], cons. 2; 25 ottobre 2006 [15.06.108], cons. 3.1 e 3.2, pubblicata in RtiD I-2007 859 s. n. 66c; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 e 29 ad art. 93; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 128 ad art. 93).

                               2.1.   Non può quindi essere seguito l’Ufficio laddove si oppone al ricorso perché gli alimenti che l’escusso allega di pagare non sono accertati da sentenza giudiziaria. In un caso come quello in esame, l’Ufficio deve infatti tenerne conto d’ufficio nel calcolo del minimo di esistenza, purché l’escusso dimostri che ne sono realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale, nesso di filiazione, separazione effettiva, ecc.) ai sensi dell’art. 163 CC, rispettivamente 276 segg. CC (CEF 24 aprile 2007 [15.07.15], cons. 2.2) e che sono riunite le due condizioni ricordate sopra. Nel caso concreto, l’CO 1 non ha proceduto a tali verifiche, motivo per il quale l’incarto gli va retrocesso per nuova decisione (art. 21 cpv. 4 LPR);

                               2.2.   A questo scopo l’Ufficio determinerà segnatamente i redditi e il minimo di esistenza della moglie dell’escusso e dei figli, nella misura in cui essi possano esigere da lei prestazioni di mantenimento. Va ricordato in proposito che secondo la giurisprudenza federale (DTF 130 III 45 ss.) l’Ufficio non è vincolato dagli accordi delle parti sulla determinazione dell’importo degli alimenti, ma deve considerare solo la parte degli alimenti necessaria al creditore per coprire il suo proprio minimo di esistenza ai sensi dell’art. 93 LEF. Per quanto riguarda i figli maggiorenni dell’escusso, l’Ufficio determinerà la parte degli alimenti che potrà eventualmente essere presa in considerazione nel minimo di esistenza del ricorrente in base ai principi esposti nel quinto considerando della sentenza 9 giugno 2005 di questa Camera (inc. 15.05.20, pubblicata in RtiD I-2006 761 ss n. 80c). A questo riguardo il mantenimento della figlia __________ non può essere considerato indispensabile ai sensi dell'art. 93 LEF (CEF 15.05.20, cons. 5.1/b), la stessa dovendo far capo autonomamente a risorse proprie e a borse di studio. Per il figlio __________, l’Ufficio dovrà in particolare accertare se i suoi redditi sono o no sufficienti a garantire il proprio mantenimento. Se egli vive nell’economia domestica della madre, l’Ufficio stabilirà il loro minimo di esistenza comune aggiungendo al minimo di base della madre (fr. 1'250.--) il supplemento per il figlio (fr. 500.--) ed eventuali spese particolari effettive per la sua istruzione (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico, ecc.).

                               2.3.   Parallelamente alla determinazione dell’importo che eventualmente potrà essere incluso nel minimo vitale del ricorrente, l’Ufficio interrogherà quest’ultimo sul modo in cui egli è riuscito a pagare ai suoi famigliari le rate di fr. 3'000.--, dato che il suo reddito mensile netto (fr. 4'700.--), dopo deduzione delle spese esistenziali stabilite dall’Ufficio con il provvedimento impugnato (fr. 2'770.--), appare chiaramente insufficiente a tale scopo.

                                   3.   Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, il pignoramento eseguito il 16 maggio 2008 dall’CO 1 a favore del gruppo n. __________ è annullato.

                               1.2.   Gli atti sono retrocessi all’Ufficio per nuova decisione nel senso dei considerandi. Esso si determinerà nei più brevi termini e restituirà a RI 1 senza ritardi quanto eventualmente percepito in troppo prima della nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                   – RA 1, __________;

                                                                   – RA 2, sede;

                                                                   – PI 4, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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