Incarto n. 15.2007.89
Lugano 11 settembre 2007 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza di restituzione del termine di opposizione formulata il 29 agosto 2007 di
RI 1 con ultimo domicilio a __________ rappr. dall’esecutore testamentario avv. __________, Lugano
nell’ambito dell’esecuzione n° __________ dell’CO 1 promossa contro il defunto da
PI 1
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’esecutore testamentario della RI 1 chiede la restituzione del termine di opposizione contro l’esecuzione citata in epigrafe, facendo valere di esserne venuto a conoscenza tramite la creditrice stessa solo il 29 agosto 2007, malgrado avesse chiesto informazioni sui contratti di assicurazione del defunto già il 19 e il 31 luglio 2007;
che secondo l’art. 33 cpv. 4, 1° periodo LEF, “chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine”;
che, sempre secondo tale norma, “egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso”;
che nel caso concreto, l’istante non risulta aver compiuto l’atto omesso, ovvero la dichiarazione di opposizione : anzi si è limitata a chiedere la restituzione del termine per la parte non ancora decorsa al momento del decesso dell’escusso (con l’aggiunta delle due settimane di cui all’art. 59 cpv. 1 LEF), onde permettere all’esecutore testamentario “di chiarire con PI 1 la situazione di Dare-Avere”, dimostrando così di non aver ancora deciso se interporre opposizione o no;
che in difetto di tale presupposto di legge, l’istanza va respinta, senza che occorra verificare se la sospensione di cui all’art. 59 cpv. 1 LEF sia effettivamente scaduta;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 33 cpv. 4 LEF, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. L’istanza 29 agosto 2007 della RI 1, con ultimo domicilio a __________, è respinta.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
– avv. Franco Masoni, Lugano;
– PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: Il segretario:
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.