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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.03.2007 15.2007.24

13 mars 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·255 mots·~1 min·2

Résumé

Stralcio per intevenuto ritiro del ricorso.

Texte intégral

Incarto n. 15.2007.24

Lugano 13 marzo 2007 CJ/sc/kc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 21 febbraio 2007 di

 RI 1    

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 6 febbraio 2007 nell’esecuzione __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1  (rappr. da RA 1 )  

preso atto che RI 1, con scritto 6 marzo 2007, ha ritirato il ricorso;

considerato come la desistenza del ricorrente ponga fine alla controversia e comporti lo stralcio del ricorso dai ruoli (art. 24c LPR);

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17, 20a LEF; 24c LPR; art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:              1.   Il ricorso 21 febbraio 2007 di RI 1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – RI 1, __________;

                                         – RA 1, __________, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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