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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.01.2008 15.2007.111

9 janvier 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·846 mots·~4 min·4

Résumé

Pignoramento di salario. Contestazione dell'importo del salario indicato sul verbale di pignoramento. Minimo di esistenza

Texte intégral

Incarto n. 15.2007.111

Lugano 9 gennaio 2008 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 3 novembre 2007 di

RI 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento 26 ottobre 2007 allestito a favore dei gruppi di pignoramento n. __________ e __________, composti di:

1. PI 1 (es. n. __________) 2. PI 2 (es. n. __________) 3. PI 3 (es. n. __________ e __________) rappr. dall’RA 1 4. PI 4 (es. n. __________) rappr. dalla RA 2 5. PI 5 (es. n. __________) 6. PI 6 (es. __________) rappr. dall’RA 1  

richiamata l’ordinanza presidenziale 9 novembre 2007 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale;

viste le osservazioni 22 novembre 2007 dell’RA 1 e 6 novembre/3 dicembre 2007 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                   1.   Il 25 ottobre 2007, l’CO 1, tenuto conto del fatto che da tempo RI 1 non pagava più i premi della cassa malati, ha nuovamente determinato il suo minimo di esistenza, stabilendolo in fr. 2'493.--, secondo il seguente calcolo:

                                         Importo di base                                 fr.  1'100.--

                                         Affitto                                                 fr.  1'050.--

                                         Riscaldamento                                 fr.       70.--

                                         Cassa malati                                    fr.         0.--

                                         Trasferte                                           fr.     200.--

                                         Spese mediche                                fr.       73.--

                                         Totale                                                fr.  2'493.--

                                   2.   L’escussa contesta tale calcolo, rimproverando anzitutto all’Ufficio di non aver minimamente considerato le sue vere condizioni economiche, in quanto le sue entrate sarebbero modeste ed irregolari, sicché la media mensile di fr. 3'093,55 indicata sul verbale di pignoramento non corrisponderebbe alla realtà.

                                         Questa censura è da ritenere irricevibile per carenza d’interesse, poiché gli importi dei redditi riportati sul verbale di pignoramento hanno valore unicamente indicativo, ovvero servono per dare un’indicazione dell’importo scoperto per il quale il verbale di pignoramento vale quale attestato di carenza di beni provvisorio ai sensi dell’art. 115 cpv. 2 LEF. In effetti, il pignoramento non verte sull’importo di fr. 3'093.-- menzionato, indicativamente, nel calcolo del minimo di esistenza quale guadagno dell’escussa, bensì sull’“importo eccedente il calcolo di minimo di esistenza stabilito in fr. 2'493.--” (formulazione che invero andrebbe migliorata, indicando che il pignoramento verte sull’“importo eccedente il minimo di esistenza stabilito in fr. 2'493.--”). La notifica del pignoramento al datore di lavoro è ancora più chiara, nella misura in cui è fatto ordine a quest’ultimo di versare mensilmente fr. 2'493.-- all’escussa e l’eccedenza all’Ufficio. In altri termini, l’esito del pignoramento non dipende dalla cifra del salario riportato sul verbale di pignoramento.

                                         Occorre ancora precisare che, qualora l’escussa abbia, durante il pignoramento, percepito direttamente importi integrativi dalla Cassa di disoccupazione, essi andrebbero portati in deduzione del suo minimo di esistenza. Non è però necessario istruire tale questione in modo più approfondito, dal momento che la Camera non potrebbe comunque modificare la decisione a scapito della ricorrente, stante il cosiddetto divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR).

                                   3.   La ricorrente contesta inoltre la riduzione del minimo di esistenza da fr. 2'865.-- (stabilito in occasione di un precedente pignoramento del 25 luglio 2007) a fr. 2'493.--. Tuttavia, ella non si determina sul motivo adottato dall’Ufficio nel provvedimento impugnato (“Nuovo calcolo con l’esclusione del premio di cassa malati Groupe Mutuel Assurances non pagato da tempo”) né dimostra di aver pagato regolarmente i premi di cassa malati presi in considerazione per fr. 375.--/mese nel precedente provvedimento. Giusta si rivela quindi la decisione dell’Ufficio di non più computare tale spesa nel minimo di esistenza della ricorrente (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a). D’altronde, sempre in applicazione del principio secondo cui soltanto le spese indispensabili il cui pagamento è provato possono essere incluse nel calcolo del minimo di esistenza, non può essere aumentata la voce relativa alle spese mediche (da fr. 73.-- a fr. 200.--).

                                   4.   La censura riferita all’asserita impignorabilità dell’automobile Nissan Micra targata TI __________ è priva di oggetto, dal momento che l’incanto di tale oggetto, svoltosi il 25 settembre 2007, è risultato deserto per l’assenza di offerte, così che il pignoramento è decaduto limitatamente al veicolo (art. 126 cpv. 2 LEF): esso è quindi ritornato nella piena disponibilità della ricorrente.

                                   5.   Ne consegue la reiezione del gravame.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 3 novembre 2007 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – RI 1, __________;

                                         – PI 1, __________;

                                         – PI 2, __________;

                                         – RA 1, __________;

                                         – RA 2, sede;

                                         – PI 5, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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