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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.09.2006 15.2006.96

21 septembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·506 mots·~3 min·2

Résumé

Requisiti posti alla motivazione del ricorso.

Texte intégral

Incarto n. 15.2006.96

Lugano 21 settembre 2006 EC/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 luglio 2006 di

 RI 1   

  contro  

l’operato dell’CO 1;

richiamata l’ordinanza presidenziale 2 agosto 2006 di cui meglio si dirà in seguito;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                              che con atto denominato ricorso 21 luglio 2006 RI 1 - facendo seguito a precedente scambio di corrispondenza con la scrivente autorità di vigilanza, e segnatamente facendo seguito allo scritto 18 luglio 2006, con cui l’autorità di vigilanza ha ricordato alla ricorrente che la competenza della CEF in via di ricorso è data solo quando l’ufficio ha preso delle decisioni - si è espressa nei seguenti termini: “con la presente faccio ricorso presso di voi per la verifica del mio calcolo del minimo di esistenza e tutto quello che è stato richiesto nelle lettere precedenti”;

                                              che con ordinanza presidenziale 2 agosto 2006 è stato fissato alla ricorrente un termine di 10 giorni per completare il ricorso, ritenuto che lo stesso non adempie i requisiti stabiliti dall’art. 7 LPR, mancando segnatamente l’indicazione e una copia del o dei provvedimenti impugnati oppure l’indicazione precisa dell’atto o degli atti che l’Ufficio esecuzione rifiuta o omette di compiere, le domande ricorsuali, la motivazione del ricorso eventualmente i mezzi di prova già disponibili;

                                              che sia con il successivo scritto 8 agosto 2006 che con la lettera inviata il 17 marzo 2006 all’CO 1, allegata allo stesso, RI 1 si è sostanzialmente limitata a chiedere all’ufficio e all’autorità di vigilanza delle informazioni, senza dare seguito a nessuna delle richieste contenute nell’ordinanza del 2 agosto 2006;

                                               che secondo l’art. 7 cpv. 3 LPR, l’atto di ricorso deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, i mezzi di prova: inoltre deve essere prodotto il provvedimento impugnato (art. 7 cpv. 3 LPR);

                                               che nel caso di specie RI 1 si è sostanzialmente limitata a formulare delle richieste d’informazione, senza indicare il provvedimento impugnato e il motivo per il quale essa si opporrebbe all’operato dell’Ufficio;

                                               che risultando la motivazione del ricorso pertanto insufficiente, lo stesso va dichiarato irricevibile;

                                               che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 LEF; 7 cpv. 3 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

                                          1.   Il ricorso 21 luglio 2006 di RI 1, __________, è irricevibile.

                                          2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                          3.  Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                           4.  Intimazione a:

                                              - RI 1, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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