Incarto n. 15.2006.96
Lugano 21 settembre 2006 EC/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 luglio 2006 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 2 agosto 2006 di cui meglio si dirà in seguito;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con atto denominato ricorso 21 luglio 2006 RI 1 - facendo seguito a precedente scambio di corrispondenza con la scrivente autorità di vigilanza, e segnatamente facendo seguito allo scritto 18 luglio 2006, con cui l’autorità di vigilanza ha ricordato alla ricorrente che la competenza della CEF in via di ricorso è data solo quando l’ufficio ha preso delle decisioni - si è espressa nei seguenti termini: “con la presente faccio ricorso presso di voi per la verifica del mio calcolo del minimo di esistenza e tutto quello che è stato richiesto nelle lettere precedenti”;
che con ordinanza presidenziale 2 agosto 2006 è stato fissato alla ricorrente un termine di 10 giorni per completare il ricorso, ritenuto che lo stesso non adempie i requisiti stabiliti dall’art. 7 LPR, mancando segnatamente l’indicazione e una copia del o dei provvedimenti impugnati oppure l’indicazione precisa dell’atto o degli atti che l’Ufficio esecuzione rifiuta o omette di compiere, le domande ricorsuali, la motivazione del ricorso eventualmente i mezzi di prova già disponibili;
che sia con il successivo scritto 8 agosto 2006 che con la lettera inviata il 17 marzo 2006 all’CO 1, allegata allo stesso, RI 1 si è sostanzialmente limitata a chiedere all’ufficio e all’autorità di vigilanza delle informazioni, senza dare seguito a nessuna delle richieste contenute nell’ordinanza del 2 agosto 2006;
che secondo l’art. 7 cpv. 3 LPR, l’atto di ricorso deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, i mezzi di prova: inoltre deve essere prodotto il provvedimento impugnato (art. 7 cpv. 3 LPR);
che nel caso di specie RI 1 si è sostanzialmente limitata a formulare delle richieste d’informazione, senza indicare il provvedimento impugnato e il motivo per il quale essa si opporrebbe all’operato dell’Ufficio;
che risultando la motivazione del ricorso pertanto insufficiente, lo stesso va dichiarato irricevibile;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 LEF; 7 cpv. 3 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso 21 luglio 2006 di RI 1, __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- RI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario