Incarto n. 15.2006.56
Lugano 24 aprile 2006 EC/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 marzo 2006 di
RI 1 rappr. da RA 2
contro
l¿operato dell¿CO 1 nell¿ambito dell¿esecuzione dei sequestri n. __________, __________ e __________ promossi contro la ricorrente da
PI 1 PI 2 PI 3 tutti rappr. da: RA 1
viste le osservazioni 23 marzo 2006 dell¿CO 1;
letti ed esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 6 febbraio 2006 l'RA 2, a nome della PI 1, rispettivamente dello PI 2 e del PI 3, ha emesso contro RI 1 tre richieste di garanzia ai sensi degli art. 169 LIFD (per la __________), rispettivamente 248 LT (per il __________ e il __________);
che lo stesso giorno, l'RA 2, sempre a nome dei tre enti di diritto pubblico, ha decretato a garanzia dei medesimi crediti tre sequestri vertenti ognuno su:
¿i redditi derivanti dalla sua attività dipendente rispettivamente indipendente quale insegnante e/o contabile;
i redditi percepiti quale amministratrice della società __________ con sede a __________;
i redditi provenienti dalla sostanza mobiliare ed immobiliare;
il credito vantato nei confronti de La Posta Svizzera, Berna, a dipendenza del saldo del conto n. __________;
il diritto di usufrutto iscritto sul mappale n. __________ di __________ intestato ai signori __________, Via __________, __________ e __________, Via __________, __________;
un¿azione al portatore di fr. 1'000.00 della società __________ con sede a __________¿;
che il 9 febbraio 2006 l¿Ufficio ha eseguito i decreti di sequestro;
che con ricorso con richiesta di concessione dell¿effetto sospensivo del 20 febbraio 2006 (inc. n. 15.2006.27) RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità dei tre decreti di sequestro;
che con ordinanza 24 febbraio 2006 al ricorso è stato concesso l¿effetto sospensivo;
che con provvedimento 13 marzo 2006 l¿Ufficio ha comunicato alle parti la propria volontà di liberare il conto corrente postale n. __________ e ha assegnato loro un termine di dieci giorni per presentare eventuali contestazioni;
che con ricorso 20 marzo 2006 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 13 marzo 2006, atteso che lo stesso violerebbe l¿ordinanza 24 febbraio 2006 con la quale al precedente ricorso è stato concesso l¿effetto sospensivo;
che con ordinanza 15 marzo 2006, intimata solo il 20 marzo successivo, è stato revocato l¿effetto sospensivo concesso in precedenza al ricorso del 20 febbraio 2006;
che a seguito di questa nuova ordinanza, la decisione impugnata di data 13 marzo 2006 dell¿CO 1 è decaduta;
che il ricorso 20 marzo 2006 è così divenuto privo d¿oggetto, per cui va stralciato dai ruoli;
richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 20 marzo 2006 di RI 1, __________, è stralciato dai ruoli perché divenuto privo di oggetto.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
studio legale RA 2, __________;
- RA 1, __________.
Comunicazione all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario