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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.06.2006 15.2006.50

14 juin 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·663 mots·~3 min·2

Résumé

Comminatoria di fallimento. Sospensione convenzionale dell'esecuzione.

Texte intégral

Incarto n. 15.2006.50

Lugano 14 giugno 2006 CJ/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 30 marzo 2006 di

RI 1   

contro  

l¿operato dell¿CO 1 , e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 21 marzo 2006 nell¿esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1    

viste le osservazioni 28 aprile 2006 dell¿CO 1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando

                                         ¿ l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                         ¿ l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                         ¿ è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a          decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                         ¿ la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione   non è ancora esecutiva;

                                         ¿ l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2);

                                         che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;

                                         che nel caso concreto la ricorrente allega di aver concluso, il 31 dicembre 2004 (recte il 21/24 ottobre 2005), un accordo con la società procedente che la autorizzava a pagare il credito posto in esecuzione mediante rate mensili di fr. 9'000.--;

                                         che con scritto 17 febbraio 2006, la procedente ha accettato la proposta dell¿escussa di saldare le mensilità di febbraio e marzo 2006 al più tardi il 15 marzo 2006, rendendo però edotta quest¿ultima che avrebbe chiesto la prosecuzione dell¿esecuzione in caso di mancato pagamento alla data prefissata;

                                         che la ricorrente ritiene che l¿escutente ha rotto l¿accordo chiedendo la prosecuzione dell¿esecuzione meno di 7 giorni dopo il termine stabilito;

                                         che non risulta dall¿incarto che l¿accordo del 21/24 ottobre 2005 né la proroga del 17 febbraio 2006 siano stati portati a conoscenza dell¿Ufficio;

                                         che a prescindere dalla questione di sapere se l¿autorità esecutiva fosse stata vincolata dall¿accordo qualora esso le fosse stato comunicato prima della sua scadenza, occorre osservare come la sospensione concessa dall¿escutente abbia avuto fine il 15 marzo 2006, sicché l¿inoltro, il 16 marzo 2006, della domanda di prosecuzione dell¿esecuzione non viola in nessun modo gli accordi pattuiti tra le parti;

                                         che a titolo del tutto abbondanziale, non si può non rilevare che l¿escussa non ha tuttora dimostrato di aver versato le rate di febbraio e di marzo, né quelle scadute nel frattempo;

                                         che la comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di diritto esecutivo, segnatamente per quanto concerne il rispetto del termine di perenzione di 15 mesi di cui all¿art. 166 cpv. 2 LEF;

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 30 marzo 2006 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  ¿ RI 1, __________;

                                                                  ¿ PI 1, __________.

                                         Comunicazione all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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