Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.04.2006 15.2006.33

24 avril 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·589 mots·~3 min·3

Résumé

Comminatoria di fallimento. Mancanza di liquidità. Potere di apprezzamento.

Texte intégral

Incarto n. 15.2006.33

Lugano 24 aprile 2006 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 14 marzo 2006 di

RI 1   

contro  

l¿operato dell¿CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 6 marzo 2006 nell¿esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1    

viste le osservazioni 30 marzo 2006 dell¿CO 1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, ad esempio quando (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):

                                         ¿ l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                         ¿ l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                         ¿ è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a          decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                         ¿ la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione   non è ancora esecutiva;

                                         ¿ l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2);

                                         che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;

                                         che nel caso concreto la ricorrente si è limitata ad allegare di avere ¿crediti che sono a disposizione nella prima metà del mese di aprile¿, precisando che appena essi sarebbero stati incassati, essa avrebbe immediatamente provveduto a pagare il debito posto in esecuzione;

                                         che la mancanza di liquidità non costituisce un motivo legale di sospensione della procedura esecutiva ¿ anzi tale procedura trova la sua ragione di essere proprio in quei casi in cui il debitore non vuole o non può tempestivamente pagare il proprio debito ¿ e non ricade tra le censure, ricordate sopra, che possono essere fatte valere con un ricorso giusta l¿art. 17 LEF;

                                         che non può nemmeno essere accolta la censura fondata su una non meglio precisata ¿sproporzione¿ dell¿atto impugnato, perché l¿ufficio d¿esecuzione, nell¿emettere la comminatoria di fallimento, non gode di nessun potere d¿apprezzamento che possa essere oggetto di ricorso all¿autorità di vigilanza, al contrario di quanto prevede la legge per alcuni altri atti esecutivi (ad esempio la decisione di determinazione del minimo di esistenza dell¿escusso);

                                         che la comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di diritto esecutivo;

                                         che il ricorso è pertanto da respingere;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                 

                                   1.   Il ricorso 14 marzo 2006 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  ¿ RI 1, __________;

                                                                   ¿ PI 1, __________

                                         Comunicazione all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

15.2006.33 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.04.2006 15.2006.33 — Swissrulings