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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.11.2006 15.2006.111

20 novembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·820 mots·~4 min·2

Résumé

Istanza di revoca della moratoria concordataria. Citazione all'udienza di discussione. Assenza di ricorso all'autorità di vigilanza.

Texte intégral

Incarto n. 15.2006.111

Lugano 20 novembre 2006 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 6 ottobre 2006 di

1. RI 1 RI 12. RI 2  

contro  

la richiesta di revoca dei concordati delle ditte:

1. __________, __________; 2. __________, __________; 3. __________, __________

presentata alla Pretura di Riviera in data 26 settembre 2006 da:

CM 1 nella sua qualità di commissario dei concordati

viste le osservazioni 10 ottobre 2006 del commissario;

richiamata l’ordinanza 9 ottobre 2006 con cui il Presidente della Camera non ha concesso l’effetto sospensivo al ricorso;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                   1.   I ricorrenti si dicono “danneggiati dall’agire e dal non agire del commissario” dei tre concordati. Ritengono che l’avv. CM 1 abbia “violato perlomeno gli artt. 295, 298, 299, 300, 301, 302 e 304 LEF, poiché dalla sua nomina e fino ad oggi non ha compiuto alcun atto prescritto dalla legge”. Elencano, “a titolo di esempio”, una lunga serie di censure contro l’operato del commissario, rimproverandogli in particolare di non aver allestito l’inventario, di non aver stimato gli attivi, di non aver incassato le fatture emesse in via di allestimento il giorno della sua nomina, di non aver proceduto alla corretta liquidazione dei consorzi __________, di non aver continuato l’attività della __________, di aver “allestito delle graduatorie provvisorie letteralmente con i piedi”, ecc. Nelle loro conclusioni, i ricorrenti insorgono contro l’atto del commissario, inteso a proporre la revoca delle moratorie concordatarie proponendone l’annullamento, così come l’annullamento dell’udienza di discussione delle istanze prevista per l’11 ottobre 2006.

                                   2.   Il ricorso previsto dall'art. 17 LEF è un rimedio giuridico rivolto all'autorità di vigilanza avente per oggetto un provvedimento della procedura esecutiva, ovvero una decisione. Secondo dottrina e giurisprudenza, per decisione s’intende ogni atto individuale e concreto, compiuto da un organo d'esecuzione forzata in virtù del suo potere pubblico, che permette la prosecuzione dell'esecuzione con effetti verso l'esterno (DTF 116 III 93, cons. 1; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 46 ad art. 17 LEF; Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 10 ad art. 17).

                               2.1.   A questo riguardo, è di tutta evidenza che l'istanza impugnata non è una decisione nel senso indicato, ma una semplice domanda il cui effetto è esclusivamente quello di determinare l'apertura di una procedura giudiziaria (art. 295 cpv. 5 LEF). Non esplica effetti vincolanti per le parti né ha conseguenze dirette sulla procedura esecutiva: la revoca o la continuazione della moratoria concordataria viene infatti decisa esclusivamente ed autonomamente dal giudice del concordato. L’istanza di revoca della moratoria non è pertanto impugnabile con un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF. Di conseguenza è pure inammissibile la censura secondo cui il commissario avrebbe violato il diritto di essere sentiti dei ricorrenti non sottoponendo loro prima dell’udienza una bozza dell’istanza di revoca della moratoria. Essi avrebbero infatti potuto esercitare il loro diritto di essere sentiti all’udienza dell’11 ottobre 2006 (cfr. art. 295 cpv. 5 LEF), nei limiti stabiliti all’art. 20 LALEF.

                               2.2.   La citazione delle parti all’udienza di discussione dell’istanza di revoca della moratoria concordataria (art. 295 cpv. 5 LEF e 20 cpv. 1 LALEF) è un atto giudiziario di competenza del giudice del concordato, il quale non è un organo d'esecuzione forzata. Anch’essa non può quindi essere impugnata con un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF (cfr. ad es. Erard, n. 13 ad art. 17).

                               2.3.   Data la carenza di presupposti per considerare ricevibile il ricorso, non torna conto esaminarne la motivazione. Si può comunque osservare che le omissioni imputate al commissario non trovano corrispondenza nel petitum ricorsuale dove i ricorrenti -come già accennato- non chiedono che l'autorità di vigilanza ingiunga al commissario di procedere a determinati atti o si determini altrimenti nell'ambito del suo mandato, ma in sostanza negano la sua facoltà di chiedere al giudice la revoca delle moratorie.

                                   3.   Il ricorso dev'essere così dichiarato irricevibile, con riferimento anche all'art. 7 cpv. 3 lett. a LPR.

                                         Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 295 cpv. 5 LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 6 ottobre 2006 dell’avv. RI 1, __________, e di RI 2, __________, è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  – avv. RI 1, __________;

                                                                   – RI 2, __________.

                                          Comunicazione a:

                                                                   –  __________;

                                                                   –  avv. CM 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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