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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.09.2005 15.2005.87

16 septembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·544 mots·~3 min·3

Résumé

comminatoria di fallimento. Irricevibilità delle censure di merito (in concreto eccezione di prescrizione)

Texte intégral

Incarto n. 15.2005.87

Lugano 16 settembre 2005 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 22 luglio 2005 di

 RI 1   

contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 13 luglio 2005 nell’esecuzione n° __________1 promossa contro il ricorrente da

PI 1   

viste le osservazioni 26 luglio 2005 della procedente e 27 luglio 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

                                         – l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                         – l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                         – è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a          decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                         – la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione   non è ancora esecutiva;

                                         – l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2);

                                         che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;

                                         che nel caso concreto il ricorrente ammette di essere iscritto a registro di commercio;

                                         che la sua affermazione secondo cui non avrebbe mai ricevuto “alcuna specifica” inerente al debito in questione è confutata dagli atti, in particolare dal fatto che egli ha interposto opposizione al PE, la quale è stata rigettata in via provvisoria con sentenza 2 maggio 2005 della Pretore __________ (inc. __________);

                                         che la censura relativa all’asserita prescrizione del credito posto in esecuzione non può essere analizzata nell'ambito della procedura di ricorso (art. 17 LEF) per carenza di competenza materiale di questa Camera quale autorità di vigilanza;

                                         che semmai essa andava sollevata in sede di rigetto dell’opposizione;

                                         che la comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di diritto esecutivo;

                                         che nella misura in cui è ricevibile il ricorso è pertanto da respingere;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 22 luglio 2005 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                   – PI 1, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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