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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.07.2005 15.2005.60

19 juillet 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,583 mots·~8 min·2

Résumé

realizzazione di una quota in un'eredità indivisa. Procedura quando l'esistenza della comunione ereditaria o la quota parte dell'escusso sono contestate

Texte intégral

Incarto n. 15.2005.60

Lugano 19 luglio 2005 CJ/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Walzer e Epiney-Colombo in sostituzione di Pellegrini, assente

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 21 aprile 2005 dell’IS 1 tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

 PI 3

nella PI 2 asseritamente composta, oltre all’escusso, da:

 PI 4   PI 5   

nell’ambito della procedura esecutiva n° __________ promossa da

  PI 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

                     A.   Il 10 febbraio 2004, l’__________. PI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione n° __________. Il pignoramento è stato fissato per il 30 marzo 2004 ma non è stato eseguito in seguito a una domanda di sospensione momentanea formulata dall’escutente. Il 14 maggio 2004, l’avv. PI 1 ha chiesto la riattivazione della procedura, segnalando che l’escusso faceva parte della Comunione ereditaria fu PI 2, la quale era titolare di un conto presso la banca __________.

                     B.   Il 3 giugno 2004, l’Ufficio ha notificata a quest’ultima il pignoramento “presso PI 3, __________, di tutti gli averi, somme, titoli, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo, che si trovino su conti, depositi, relazioni bancarie, “tesori”, oppure in cassette di sicurezza, dei quali il debitore sia titolare, comunque nulla escluso intestato e/o appartenente al debitore presso la Banca __________, fino a concorrenza di fr. 5'000.--”. Il 2 luglio 2004, la banca ha comunicato all’Ufficio l’esistenza di una relazione intestata agli eredi fu PI 2, di cui PI 3 era contitolare, precisando di aver bloccato l’importo di fr. 5'000.--, che risultava coperto dalla quota parte dell’escusso.

                                  C.   Il 5 luglio 2004, l’CO 1 ha pignorato “una relazione bancaria presso la Banca __________, __________, intestata a PI 2 in ragione della quota parte dell’escusso”, attribuendole un valore di stima di fr. 1.--. Il 9 agosto 2004, il procedente ha presentato domanda di realizzazione. Il 7 dicembre 2004, l’Ufficio ha notificato alle presunte altre coeredi, PI 4 e PI 5, il pignoramento dei diritti di PI 3 nella comunione ereditaria. Con scritto 20 dicembre 2004, PI 4 ha chiesto informazioni sull’oggetto del pignoramento e ha contestato che si potesse pignorare il conto intestato alla comunione ereditaria. Il 23 dicembre 2004, l’Ufficio ha precisato che oggetto del pignoramento erano i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria fu PI 2.

                                  D.   Il 14 marzo 2005, l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC. Il 16 marzo 2005, l’avv. PI 1 ha comunicato di non poter presenziare all’udienza, chiedendo però di mantenerla, poiché non era disposto “a trovare modi diversi di pagamento da quello di un versamento unico a completa tacitazione del debito delle spese e degli interessi”. Il 28 marzo 2005, PI 4 ha informato l’Ufficio che non avrebbe presenziato all’udienza, indicando però che “il conto del mio povero Papà non può essere deliberato in quanto le prime beneficiarie sulla spettante di PI 3 siamo Io e la Mamma abbiamo fatto un prestito al fratello e rispett. figlio diverso tempo fa e poi il PI 3 avevo già fatto testamento alla figlia Laura tempo fa; percui non può avere diritto a nessun bene ereditato”.

                                  E.   Com’era prevedibile, nessuno si è presentato all’udienza di conciliazione del 12 aprile 2005, sicché non è potuta essere raggiunta nessuna intesa. Lo stesso giorno, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Nel termine impartito, nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

                                  F.   Il 2 maggio 2005, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 3, preavvisando la loro vendita a pubblici incanti.

considerando

in diritto:

                                   1.   Dal verbale di pignoramento 5 luglio 2004 si evince che è stata pignorata la quota parte spettante all’escusso nella divisione ereditaria fu PI 2, limitatamente all’importo del conto intestato alla comunione presso la banca __________. Poiché il provvedimento non è stato impugnato, non spetta a questa Camera esaminare se l’Ufficio avrebbe o no dovuto pignorare l’intera interessenza dell’escusso, dato che la sua pretesa sul conto risulta contestata (cfr. scritti 20 dicembre 2004 e 28 marzo 2005 di PI 4). Determinante in questa sede è il fatto che il diritto pignorato sia diretto contro una successione apparentemente indivisa, donde l’applicabilità dell’art. 132 LEF.

                                   2.   Procedura e modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

                               2.1.   Qualora l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), citando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC), com’è poi successo nel caso di specie. L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

                                         Secondo il Tribunale federale (DTF 61 III 98; 62 III 28; 96 III 21), questa procedura non è invece applicabile quando l’esistenza della comunione ereditaria o la quota parte dell’escusso sono contestate – ciò che non impedisce comunque il pignoramento e il sequestro dei diritti del debitore oggetto di contestazione (DTF 130 III 652 ss.) né la loro realizzazione (DTF 62 III 27, cons. 1). Non vi è in tale ipotesi altra scelta se non quella tra, da una parte, porre all’incanto – quale diritto contestato – la quota di liquidazione pignorata e, dall’altra, proporre ai creditori di autorizzarli a far valere il diritto pignorato a proprio nome, conto e rischio ai sensi dell’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 31 ad art. 132; contra: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 33 ad art. 132, che sostiene che l’autorità di vigilanza potrebbe anche in tal caso ordinare la liquidazione della successione). In entrambi i casi, l’aggiudicatario o il cessionario, qualora riesca a far constatare che la comunione ereditaria esiste e che l’escusso ne è membro, potrà poi chiederne la divisione tramite l’intervento dell’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC (cfr. DTF 61 III 99; Schaufelberger, Basler Kommentar zum ZGB, vol. II, 2. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 12 ad art. 609). Ad ogni modo, la determinazione del modo di realizzazione spetta all’autorità di vigilanza anche quando i diritti ereditari dell’escusso sono contestati (art. 132 cpv. 3 LEF; DTF 105 III 59, cons. 2c; 87 III 108, cons. 1, e 109, cons. 2; Rutz, op. cit., n. 25 e 31 ad art. 132).

                               2.2.   In concreto, il diritto dell’escusso di partecipare alla comunione ereditaria fu PI 2 appare contestato (cfr. scritti 20 dicembre 2004 e 28 marzo 2005 di PI 4). Siccome – allo scopo di evitare realizzazione a vil prezzo – il modo di realizzazione di cui all’art. 131 cpv. 2 LEF risulta generalmente più indicato rispetto alla vendita ai pubblici incanti (cfr. DTF 61 III 99; 62 III 28), occorre che l’CO 1 proponga all’escutente di rilasciargli l’autorizzazione a far valere il diritto pignorato a proprio nome, conto e rischio ai sensi dell’art. 131 cpv. 2 LEF. Qualora rifiuti, il diritto andrà posto all’asta.

                               2.3.    Di conseguenza, l’Ufficio interpellerà il procedente, avv. PI 1, affinché dichiari se intende far valere a proprio nome, conto e rischio ai sensi dell’art. 131 cpv. 2 LEF l’interessenza spettante eventualmente a PI 3 nella divisione della comunione relitta fu PI 2, limitatamente alla relazione bancaria aperta a nome della comunione presso __________, __________, e limitatamente all’importo del credito posto in esecuzione, oltre le spese e gli interessi fino alla data del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 131 cpv. 2 LEF.

                                         Qualora l’avv. PI 1 rinunci a siffatta facoltà, l’CO 1 porrà all’incanto la pretesa dell’escusso, ossia l’interessenza spettante eventualmente a PI 3 nella divisione della comunione relitta fu PI 2, limitatamente alla relazione bancaria aperta a nome della comunione presso __________, __________, e limitatamente all’importo del credito posto in esecuzione, oltre le spese e gli interessi fino alla data dell’asta.

                                   3.   L’istanza va pertanto accolta nel senso dei considerandi.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:

                                   1.    L’istanza 2 maggio 2005 dell’IS 1 è accolta nel senso dei considerandi.

                                   2.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   3.    Intimazione all'IS 1 (presso l’__________) e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                            Il segretario

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